Per i direttori dei giornali online non c’è il reato di omesso controllo

L'articolo del Codice penale si applica solamente alla carta stampata e non può essere utilizzato sul Web

Ieri la Corte di Cassazione ha emesso una nuova sentenza che cerca di chiarire il ruolo dei direttori delle testate online. Secondo la Corte, il reato previsto dall’articolo 57 del Codice penale, che stabilisce provvedimenti contro i direttori che non hanno debitamente vigilato sui contenuti delle pubblicazioni che dirigono, non può essere applicato ai giornali che esistono sul Web perché nel testo si parla solo ed esclusivamente della carta stampata.

La sentenza, ripresa da Repubblica, ricorda infatti che l’articolo del Codice penale «si riferisce specificamente all’informazione diffusa tramite la carta stampata. La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l’interpretazione storica della norma». Del caso si è occupata la Quinta sezione penale, che ha analizzato alcuni precedenti verificando se fosse possibile estendere il concetto espresso nell’articolo 57 anche ad altre tipologie di mezzi di comunicazione.

L’articolo stabilisce che:

Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. Articolo così modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.

Un problema simile si verificò in passato quando si trattò di definire le responsabilità dei direttori delle testate televisive. Anche in quel caso il Codice penale non comprendeva articoli specifici per il mezzo televisivo e la magistratura, chiamata a rispondere su alcuni casi di mancato controllo da parte dei direttori responsabili televisivi, giunse alla conclusione che l’articolo 57 non fosse applicabile per risolvere i contenziosi. La successiva aggiunta di nuove norme studiate per la televisione risolse il problema, fornendo gli strumenti necessari per rendere perseguibili, quando necessario, i direttori delle testate televisive. Per la Rete, invece, il vuoto normativo continua a esistere.

Il caso esaminato ha riguardato il direttore della testata Merate online, condannato dalla Corte d’appello di Milano per omesso controllo in relazione alla pubblicazione di una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore. La sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione proprio perché “il fatto non costituisce reato”.

Nella sentenza, i giudici della Corte ricordano inoltre che non possono essere ritenuti responsabili dei reati commessi in Rete gli operatori che offrono l’accesso al Web o che gestiscono i server sui quali sono ospitati i contenuti. Eccezione può essere fatta nel caso in cui gli operatori siano a conoscenza dei contenuti criminosi diffusi online. Infine, si legge nella sentenza, «qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum» e dunque anche per i direttori dei giornali diffusi in Rete.