Che cosa chiude e cosa è vietato adesso in Lombardia

Una nuova ordinanza prevede ulteriori chiusure e sospensioni, dopo gli ultimi preoccupanti dati sui morti e i contagi da coronavirus

(ANSA/Mourad Balti Touati)
(ANSA/Mourad Balti Touati)

La Regione Lombardia ha pubblicato sabato sera un’ordinanza (qui il testo in PDF) che dispone estese e ulteriori chiusure e divieti per contenere la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2), che tra venerdì e sabato ha fatto registrare sul territorio regionale 546 morti, il dato più alto registrato dall’inizio dell’emergenza. Le decisioni della Lombardia sono ancora più severe e restrittive di quelle annunciate dal governo per tutto il territorio nazionale, riguardano tutte le attività produttive “non essenziali” e valgono fino al 15 aprile.

L’ordinanza comprende anche la proroga di molte misure, come le limitazioni agli spostamenti e la chiusura dei negozi. Di seguito ci sono le disposizioni che irrigidiscono o estendono ulteriormente quelle precedenti, o che specificano meglio misure già valide.

• le limitazioni agli spostamenti – concessi solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute – sono prorogati fino al 15 aprile, e non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale;

• le chiusure dei negozi di beni non essenziali decisi con il decreto nazionale dell’11 marzo sono prorogate fino al 15 aprile (nell’allegato 1, qui al fondo, l’elenco);

• le scuole, le università e in generale i luoghi per le attività formative in presenza rimarranno chiusi fino al 15 aprile;

• chiudono le sedi centrali e decentrate delle amministrazioni pubbliche, tranne quelle che riguardano “l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”;

• chiudono gli studi professionali, tranne per le attività “relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza”;

• restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai;

• sono sospesi tutti i mercati scoperti;

• l’attività motoria è consentita soltanto se solitaria e nei pressi della propria abitazione;

• i cani vanno portati fuori entro i 200 metri dalla propria casa, “con obbligo di documentazione”; è vietato l’accesso a parchi, aree gioco e giardini pubblici;

• sono chiusi i cantieri tranne quelli legati alla costruzione o manutenzione di “strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”;

• i ristoranti rimangono chiusi al pubblico fino al 15 aprile, ma possono continuare a lavorare per le consegne a domicilio;

• restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, le attività di gestione rifiuti;

• chi ha sintomi riconducibili alla COVID-19 (tosse, difficoltà respiratorie e febbre superiore a 37,5 °C) deve rimanere “presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”;

• nelle strutture sanitarie si dovrà misurare la temperatura del personale prima del turno di lavoro: “il rilievo del rialzo della temperatura oltre i 37,3 °C comporta l’effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di SARS-CoV-2 e l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa”;

• si “raccomanda” di misurate la temperatura corporea anche ai clienti nei supermercati e nelle farmacie, ai dipendenti dei luoghi di lavoro e a chi viene fermato dalle forze dell’ordine;

• chiudono i distributori automatici del tipo “h24”;

• le slot machine e i televisori nelle tabaccherie devono rimanere spenti;

• sono sospese “le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività”;

• sono chiusi gli “esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante tranne che quelli lungo le autostrade, che però devono vendere soltanto prodotti da asporto da consumarsi fuori;

• le attività produttive che non dovranno chiudere dovranno comunque limitare “al massimo gli spostamenti all’interno dei siti” e “l’accesso agli spazi comuni”;

• chiudono tutti gli alberghi e le attività ricettive non legate alla gestione dell’epidemia: i clienti hanno 72 ore dall’emanazione dell’ordinanza per lasciare le strutture;

• le chiusure di palestre, impianti sciistici, musei e luoghi di cultura, la sospensione degli eventi sportivi e delle funzione religiose sono prorogate fino al 15 aprile.

• sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici, che dovranno comunque mantenere la distanza di sicurezza (sono previste sanzioni da 5.000 euro).