È stata approvata la legge sul “dopo di noi”

Si occupa dell'assistenza delle persone con disabilità gravi che restano senza sostegno familiare: è passata alla Camera in via definitiva

(WANG ZHAO/AFP/Getty Images)
(WANG ZHAO/AFP/Getty Images)

Martedì 14 giugno la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva un disegno di legge che sui social network e sui giornali è stato chiamato “dopo di noi”, e che si occupa delle persone con disabilità gravi che restano senza sostegno familiare. Il disegno di legge è stato approvato con 312 voti favorevoli, 64 contrari e 26 astensioni.
Hanno votato a favore tutti i partiti tranne il Movimento 5 Stelle che ha votato no e negli scorsi mesi aveva accusato la legge di “favorire le assicurazioni” e i “privati”. Sinistra italiana si è astenuta.
Si tratta di un testo unificato di sei diverse proposte di legge presentate da PD, Lega, Scelta Civica e Area popolare: prevede la costituzione di un fondo con risorse pubbliche e private e una serie di agevolazioni fiscali per chi fornisce risorse finalizzate alla tutela e all’assistenza dei disabili gravi.

La legge
Il testo di legge unificato è composto da dieci articoli e ha l’obiettivo di evitare la “sanitarizzazione” dei casi più gravi nel momento in cui vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti, consentendo loro di continuare a vivere nelle proprie case o in case-famiglia.
L’articolo 1 stabilisce che la legge è destinata alle persone «con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare». L’articolo 2 disciplina i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale. L’articolo 3 istituisce un fondo per l’assistenza alle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare, al quale sarà possibile accedere con alcuni requisiti. I criteri saranno individuati da un decreto del ministero del Lavoro che dovrà essere emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge. Le risorse del fondo, dice l’articolo 4, con la partecipazione di regioni, enti locali, organismi del terzo settore o privati, serviranno a realizzare «programmi e interventi innovativi di residenzialità», alla creazione di “case famiglia” per disabili e a sviluppare programmi per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile ai disabili senza assistenza. Il comma 400 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 aveva già istituito un fondo di 90 milioni di euro per finanziare interventi legislativi di questo tipo.
L’articolo 5 e l’articolo 6 stabiliscono che nella dichiarazione dei redditi sarà possibile detrarre le spese sostenute per le polizze assicurative stipulate per la tutela dei disabili, con l’incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per assicurazioni versati per rischi di morte. Si prevede inoltre che i trasferimenti di beni e di diritti a causa di morte (per donazione, trust o a titolo gratuito) siano esenti dall’imposta di successione e donazione purché abbiano come finalità esclusiva la cura e l’assistenza della persona disabile. I trust sono una forma di protezione legale che prevede la destinazione di alcuni beni da parte di qualcuno (il disponente) a vantaggio di un altro soggetto di sua fiducia, che dovrà amministrare questi beni a vantaggio di un beneficiario attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo. Gli articoli 7 e 8 prevedono infine campagne informative del governo e una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di assistenza ai disabili gravi privi di sostegno familiare. Gli articoli 9 e 10 si occupano della copertura finanziaria dell’applicazione della legge: oltre al fondo previsto in legge di Stabilità saranno stanziati 56,9 milioni di euro nel 2016 e 66,8 milioni di euro dal 2017.

Le ultime modifiche

Il testo approvato nel primo passaggio alla Camera prevedeva agevolazioni fiscali per la formazione di trust destinati a disabili gravi. Il beneficio è stato esteso, al Senato, anche alla costituzione di vincoli di destinazione (un sistema che prevede che alcuni beni o denaro possano essere amministrati solo in vista della realizzazione di uno scopo definito e che i creditori si possano rivalere su quei beni o patrimonio solo se il loro credito è legato alla realizzazione di quello scopo) e di fondi speciali.