Come è cambiata la legge elettorale

Breve guida all'ultima versione, dopo l'approvazione del discusso emendamento presentato dal PD in Senato e che ha annullato molti dei 48mila presentati dall'opposizione

Il Senato ha approvato il discusso emendamento presentato martedì dal senatore del Partito Democratico Stefano Esposito, che ha modificato il modo in cui è scritta la legge elettorale in fase di votazione in modo da rendere nulla buona parte dei 48mila emendamenti presentati, soprattutto dalla Lega Nord, per fare ostruzionismo. L’emendamento è una specie di riscrittura sintetica della legge e di conseguenza riassume anche che cosa è cambiato nel testo della legge, da quando era stata discussa e approvata in origine. Ci sono state polemiche, soprattutto all’interno del PD, per le modalità che hanno portato all’approvazione dell’emendamento Esposito, che è potuto passare grazie al sostegno dei voti di Forza Italia, perché la minoranza del Partito Democratico non lo ha votato.

La nuova legge elettorale, il cosiddetto “Italicum”, dovrebbe essere approvata dal Senato nei primi giorni della prossima settimana, ma entrerà in vigore solo a metà del 2016. Questa clausola è stata inserita per evitare che la disponibilità di un nuovo modo per eleggere il Parlamento possa incentivare la chiusura anticipata dell’attuale legislatura.

• La legge elettorale vale solo per la Camera, in vista delle riforme Costituzionali che porteranno il Senato a non essere più direttamente elettivo.

• La lista che supera il 40 per cento dei voti ottiene un premio di maggioranza e ottiene in tutto 340 seggi. In origine era previsto il premio per la coalizione vincente. La nuova formulazione dovrebbe incentivare, almeno teoricamente, la coesione tra i partiti che si candidano.

• Se nessuna lista supera il 40 per cento dei voti è previsto un secondo turno, cioè un ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto più voti. La lista che prende un voto in più dell’altra ottiene il premio di maggioranza e ottiene in tutto 340 seggi. Competono le liste così come si erano presentate al primo turno: non sono possibili apparentamenti o collegamenti di lista.

• È prevista una soglia di sbarramento del 3 per cento per potere accedere alla Camera, sono state quindi eliminate le tre soglie previste in origine dalla legge e che facevano distinzioni a seconda di candidature di liste, di liste non coalizzate e di coalizioni vere e proprie.

• La legge elettorale prevede la costituzione di cento collegi plurinominali, e in ognuno di questi è previsto che l’elettore possa votare esprimendo due preferenze: un uomo e una donna.

• Sono comunque previsti cento capilista che sono scelti direttamente dai partiti. Prima sono eletti i capilista, dopo – se avanzano posti – i candidati eletti con le preferenze.

• Non sono possibili candidature multiple in più collegi, fatta eccezione per i capilista che possono essere candidati in un massimo di 10 collegi.