Cos’è una legge retroattiva

Due insigni giuristi spiegano sul Corriere cosa dice e cosa non dice la legge sull'ineleggibilità di Berlusconi (e di tutti quanti)

CANNES, FRANCE - NOVEMBER 04: Italy's Prime Minister Silvio Berlusconi arrives for the second day of the G20 Summit on November 4, 2011 in Cannes, France. The world's top economic leaders are attending the G20 summit in Cannes on November 3rd and 4th, and are expected to debate current issues surrounding the global financial system in the hope of fending off a global recession and finding an answer to the Eurozone crisis. (Photo by David Ramos/Getty Images)
CANNES, FRANCE - NOVEMBER 04: Italy's Prime Minister Silvio Berlusconi arrives for the second day of the G20 Summit on November 4, 2011 in Cannes, France. The world's top economic leaders are attending the G20 summit in Cannes on November 3rd and 4th, and are expected to debate current issues surrounding the global financial system in the hope of fending off a global recession and finding an answer to the Eurozone crisis. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Marcello Gallo – professore emerito di diritto penale alla Sapienza di Roma – e Gaetano Insolera – professore di diritto penale all’università di Bologna – hanno scritto una lettera a Ferruccio De Bortoli, direttore del Corriere della Sera, per spiegare cosa dice e non dice la legge 190 del 6 novembre 2012, comunemente conosciuta come legge Severino, quella che disciplina l’incandidabilità e la decadenza dei politici eletti con sentenza anche non passata in giudicato. E per chiarire che cos’è la retroattività di una norma rispetto a un equivoco molto diffuso. Da giorni si discute infatti se la legge Severino sia o no retroattiva e, dunque, applicabile o non applicabile al caso di Silvio Berlusconi.

Caro direttore, secondo canoni comuni alla civil law continentale nell’interpretazione di una legge occorre fare riferimento a regole che fissano condizioni e modalità rilevanti, salvo eccezioni espresse e consentite da queste regole stesse, per la generalità delle norme o per determinati settori normativi. Questo accade, in modo tipico, per quanto attiene ai presupposti di validità nel tempo: la questione, appunto, della retroattività o irretroattività di una determinata regola. Come vedremo questo è il punto decisivo delle discussioni che la legge Severino ha sollevato.

Cominciamo con lo sgombrare il campo da pseudo problemi. Primo e, secondo taluni, decisivo: se la legge in esame dia luogo alla violazione del principio, sancito dall’articolo 66 della Costituzione, in forza del quale spetta solo a ciascuna delle Camere il giudizio sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti. A riguardo può dirsi solo che la legge Severino non va contro questo principio. Spetta infatti alla Camera dei deputati o al Senato la verifica della realizzazione di una causa sopraggiunta: e in ciò consiste il giudizio sulle cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità. Più complessa la questione intorno alla cosiddetta natura giuridica della decadenza. Si tratta o no di una sanzione? La risposta affermativa esclude che possa applicarsi a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del Decreto. E questo, senza alcun dubbio, sia che si ritenga sanzione penale ovvero sanzione di diritto amministrativo. Chiarissimi, inequivocabili, in proposito rispettivamente l’articolo 25, comma 2, della Costituzione e l’articolo 1 della Legge 24/11/1981, n. 689. L’argomento proposto contro il punto di vista che qualifica come sanzione la decadenza, pur ancorato ad autorevoli precedenti giurisprudenziali, non sembra convincente.

(Continua a leggere sul sito del Corriere della Sera)