Cos’era la “bozza Boato”

Davvero la riforma della Giustizia approvata dalla Bicamerale nel 1997 era uguale alla riforma Alfano?

Discutendo della riforma della Giustizia proposta la settimana scorsa dal Governo, più volte in questi giorni si è sentito dire che la legge in questione sarebbe simile o uguale alla cosiddetta “bozza Boato”: è un argomento che hanno utilizzato molto sia i difensori della legge proposta oggi (Maurizio Gasparri, pochi giorni fa) che molti suoi oppositori (Marco Travaglio ad Annozero, ieri), e lo stesso Marco Boato, ex parlamentare dei Verdi ed estensore del progetto, ha riconosciuto delle cose in comune. In Rete qualcuno se n’è già occupato, vediamo di capirne di più.

Cos’era la bozza Boato
La bozza Boato fu un progetto di riforma della Giustizia discusso e approvato nel 1997 dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, definita allora informalmente “Bicamerale” – ne venne nominato presidente Massimo D’Alema – nell’ambito di uno sforzo globale e bipartisan di riforma dello Stato italiano. La bozza Boato fu approvata da quel consesso ma non vide mai la luce, in quanto affondò insieme al resto dei provvedimenti che la Bicamerale aveva approvato quando Berlusconi improvvisamente ritirò il suo sostegno alle proposte concordate fino a quel momento. Il testo intero di quel progetto di riforma della Giustizia si può leggere qui, mentre qui invece trovate il testo della riforma Alfano. Abbiamo messo a confronto i due testi per verificarne la somiglianza.

Separazione delle carriere
La riforma Alfano stabilisce la creazione di due concorsi separati per l’accesso alle professioni di giudice e pubblico ministero: all’inizio della loro carriera i magistrati dovranno decidere quale delle due strade percorrere.
La bozza Boato stabiliva invece che “la funzione giurisdizionale è unitaria” e introduceva qualche paletto per chi passava dall’incarico di giudice a quello di pubblico ministero: si stabiliva che “tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li assegna all’esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità”. Il passaggio tra l’incarico di giudice e quello di pm sarebbe successivamente stato determinato dall’esito di un concorso, tenendo presente che la stessa persona non avrebbe potuto fare sia il giudice che il pm nello stesso distretto giudiziario. Nessuna separazione delle carriere: “i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni”.

Il Consiglio superiore della magistratura
La riforma Alfano divide in due il Consiglio superiore della magistratura: ne crea uno per i giudici e uno per i pm.
La bozza Boato manteneva un solo CSM ma stabiliva che fosse composto “di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero”.
La riforma Alfano prevede che i membri di entrambi i CSM siano scelti per metà tra i magistrati, i cosiddetti membri togati, e per metà dal Parlamento riunito in seduta congiunta, i cosiddetti membri laici.
La bozza Boato prevedeva che i membri di ciascuna sezione del CSM fossero eletti per tre quinti tra i magistrati e per due quinti dal Senato della Repubblica. Sia per la riforma Alfano che per la bozza Boato il CSM è presieduto dal presidente della Repubblica ed elegge il proprio vicepresidente tra i membri laici, così come accade adesso.

Cosa fanno i CSM
La riforma Alfano prevede che il compito dei CSM sia regolare le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni, così come previsto dall’articolo 105 della Costituzione, ma stabilisce esplicitamente che i CSM “non possono adottare atti di indirizzo politico”, senza eccezioni. È il contestato “bavaglio ai magistrati”, che la riforma priverebbe del diritto a esprimere pareri sulle leggi discusse dal Parlamento.
La bozza Boato stabiliva che il CSM potesse “esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della giustizia” e che non potessero “adottare atti di indirizzo politico”.

La Corte di Giustizia
La riforma Alfano prevede che i magistrati siano giudicati non dalla sezione disciplinare del CSM, com’è oggi, ma da un nuovo organo, l’Alta corte di Giustizia, diviso in due: una sezione per i giudici e una per i pubblici ministeri, ognuna con metà membri togati e metà membri laici, non rieleggibili e con un mandato di quattro anni.
Anche la bozza Boato stabiliva che i magistrati fossero giudicati da un nuovo organo, la Corte di Giustizia, ma questo sarebbe stato unitario (nessuna divisione tra pm e giudici) e i suoi nove membri sarebbero stati scelti dal CSM: sei tra i membri togati e tre tra i membri laici.

La responsabilità civile dei magistrati
La riforma Alfano stabilisce che il cittadino che lamenta di aver subito un trattamento indebito da parte di una procura, soprattutto nei casi di presunta ingiusta detenzione, può fare causa al singolo magistrato. I magistrati, infatti, sono considerati “direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato”.
La bozza Boato non toccava questo punto, lasciando tutto com’è adesso: i cittadini che lamentano un’ingiustizia possono far causa allo Stato ma non al singolo magistrato.

Uso della polizia giudiziaria
La riforma Alfano stabilisce che “il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge”, rimandando quindi a una legge ordinaria ulteriori chiarificazioni e limitazioni.
La bozza Boato diceva così: “L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.

L’obbligatorietà dell’azione penale
La riforma Alfano stabilisce che il pm “ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge”, e rimanda a una legge ordinaria la definizione dei criteri di priorità.
La bozza Boato diceva così, senza eccezioni: “Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale e a tal fine avvia le indagini quando ha notizia di un reato”.

Inappellabilità delle assoluzioni
La riforma Alfano stabilisce che le sentenze di proscioglimento in primo grado “sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge”.
La bozza Boato non toccava questo punto, lasciando tutto com’è adesso: qualsiasi sentenza può essere impugnata, sia dal pm che dall’imputato.

foto: AP Images