Il paradosso dei social – Parte I

Trovo confortante e un segno di buona salute delle nostre società occidentali la vivacità del dibattito sui limiti della libertà di espressione e sul ruolo e sulle responsabilità delle piattaforme di social networking ed in generale sul potere delle Big Tech innescato dal caso Trump.

Dibattito che, notiamolo, avviene proprio su quelle piattaforme spesso additate come nemiche del viver civile, quando non della fine della stessa democrazia. Aggiungo che quello di questi giorni è un dibattito ricco di mille differenti voci e sfumature – con contributi davvero interessanti e stupidaggini spesso altrettanto istruttive – grazie proprio a quegli intermediari digitali della nostra comunicazione, i social network, oggi sul banco degli imputati: sono i loro servizi che hanno reso concreta e vitale la nostra libertà d’espressione.

Questa banalità la sottolineo non per lanciarmi ora in una difesa spassionata di Twitter o di Facebook, ma perché dà un primo segno di quanto la questione sia straordinariamente complessa.

E la complessità deriva credo dalla sovrapposizione di almeno due temi diversi e distinti, singolarmente di difficile gestione, che nella vicenda e nell’attuale dibattito si fondono e si intrecciano generando ulteriore complessità e non poca confusione: da un lato la libertà di espressione ed i suoi limiti – un tema antico che oggettivamente il web ha arricchito di nuove criticità – e dall’altro il ruolo e soprattutto il potere delle società commerciali che concretamente governano le tecnologie digitali – tema questo legato non solo alla circolazione dei contenuti, ma in generale ad ogni settore della nostra quotidianità ormai costantemente connessa ed intrisa di tali tecnologie e che ha a che fare col concetto di “sovranità digitale”.

Provo a dividere i due problemi, anche se nella realtà è impossibile, e data la complessità del tema dedicherò ad ognuno un post, sperando di offrire a chi abbia tempo e voglia almeno un qualche spunto di riflessione per capire qual è la posta in gioco e perché nessuno abbia risposte convincenti su quello che appare un paradosso del web.

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Parto dalla libertà di espressione che nella vicenda Trump e nel successivo dibattito è forse la parte più semplice (si fa per dire).
Poiché sul tema si è già detto molto (e forse troppo), mi limito a due considerazioni che ritengo fondamentali:

1) l’incertezza e la magmaticità dei confini del lecito e dell’illecito nella parola e nella comunicazione, on-line come off-line, non è un problema che debba (e sottolineo debba!) trovare soluzione perché quel problema è l’essenza stessa della libertà di espressione.

Mi spiego: il giorno che la linea tra dicibile ed indicibile sarà netta e certa, perché dettata dalla legge o perché determinata da un algoritmo (vedremo poi tra le due qual è la soluzione peggiore), saremo, in entrambi i casi, spacciati: vorrà dire che abbiamo perso la libertà di espressione.

È ciò che accade nei paesi autoritari: lì si sa abbastanza agevolmente ciò che si può e ciò che non si può dire e usualmente si impara celermente, sulla propria pelle, dove sta la linea di confine. In quei paesi immagino il web sia più sicuro e “civile”, ma inevitabilmente tutte le libertà saranno compromesse, perché il legame tra libertà di espressione e tutti gli altri diritti della persona è assai più stretto di ciò che appare.

Qui da noi, nei paesi democratici, capire se una parola o una comunicazione possa o debba esser tacitata, rimossa e sanzionata è e sarà sempre molto complicato ed incerto proprio perché la libertà di espressione è della democrazia elemento essenziale. Solo se si fa pietra e lede specifici diritti ben profilati nella realtà sociale la parola, diventando illecita, può esser dallo Stato vietata, ma capire la lesività in concreto di un contenuto ed individuare con chiarezza i beni giuridici che meritano di esser tutelati nel dichiararla illecita può esser molto complesso: l’errore è frequente e può nasconder abuso e censura.

Bisogna prender atto che l’incertezza è l’essenza stessa della libertà di espressione e questa consapevolezza consentirà anche di evitare insane infatuazioni per soluzioni tecnologiche/automatizzate necessariamente inadeguate e pericolose.

Esistono cinque parametri generici che usualmente provano a fornire una sorta di traccia per valutare il confine tra lecito ed illecito di un contenuto: i) l’autorevolezza dello speaker; ii) la tipologia dell’uditorio; iii) il contesto sociale della comunicazione; iv) il mezzo utilizzato; e v) ovviamente, il contenuto stesso. Applicateli al caso Trump o ai tweet insolenti di un anonimo utente: la vostra valutazione, quanto a margine di errore, varrà quanto quella di Facebook o quella del presidente della Corte Suprema (che poi se è il Presidente della Corte è meglio, soprattutto se siete voi gli imputati).

2) La libertà di espressione, dunque, è un diritto difficile e faticoso, richiede molta tolleranza ed ha confini inevitabilmente incerti, salvo in un punto: è un diritto che non tollera ingerenze da parte delle pubbliche autorità.

Se l’art. 21 della nostra Costituzione si limita a riconoscere il diritto soggettivo alla libera manifestazione del pensiero e poi si perde nella stringente e datata regolamentazione della stampa tipografica (sic!), l’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE è chiaro sul punto: “Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.

Nel primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti il concetto è addirittura rovesciato: la libertà di espressione è infatti prevista come ostacolo specifico a qualsiasi intervento legislativo: “Il Congresso non promulgherà leggi … che limitino la libertà di parola, o della stampa”.

Da queste norme costituzionali (a cui può aggiungersi l’art. 10 CEDU) discendono alcuni chiari principi utili credo nel dibattito seguito al caso Twitter/Trump:

  • lo Stato, la pubblica autorità, non può regolare la circolazione dei contenuti in rete e non può ingerirsi nel governo della parola. Può e deve ovviamente reprimere e perseguire quelle condotte comunicative che ledono concretamente diritti collettivi (ad es. l’ordine pubblico) o diritti della persona (ad es. reputazione e libertà personali varie dei singoli cittadini), ma lì deve fermarsi. Tutto ciò che non è per legge (leggasi per provvedimento democraticamente approvato) definito illegale, per quanto sgradevole, incivile, immorale, sbagliato ed intollerabile per il comune sentire o falso e menzognero, non può esser regolato dallo Stato senza incorrere in una violazione della libertà di espressione;

 

  • la libertà di comunicare e ricevere informazioni si applica a “tutti” ivi compresi Twitter, Facebook ed in generale ai providers dei servizi della società dell’informazione.
    Per costante interpretazione tale libertà non si riferisce infatti solo al contenuto, ma anche ai mezzi di trasmissione o ricezione e dunque “qualsiasi restrizione imposta a chi gestisce tali mezzi interferisce necessariamente con il diritto di ricevere e trasmettere informazioni” (così la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ad esempio in Öztürk c. Turchia, n. 22479/93, o, proprio in relazione ai provider, in NEIJ c. Sweden no. 40397/12). Poiché la libertà di comunicare informazioni comprende anche quella di non comunicarle, se la rimozione di un contenuto da un social network è determinata da una scelta del gestore della piattaforma, tale scelta è pacificamente protetta dal diritto fondamentale alla libertà di espressione.
    Una norma che imponesse a soggetti privati di non rimuovere contenuti o che viceversa imponesse loro di cancellarne altri (al di là dei contenuti riconosciuti illegali) costituirebbe una inammissibile ingerenza dello Stato nella libertà di espressione degli utenti e in quella, identica, degli stessi gestori delle piattaforme di condivisione.

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Tutte queste considerazioni messe insieme spiegano, credo, alcune cose.

Spiegano perché non è affatto un’eresia o un attacco alla democrazia, anzi l’opposto, il fatto che siano gli stessi intermediari privati della comunicazione, Facebook, Twitter e affini, e non lo Stato, a governare sulle piattaforme social i contenuti che intendono liberamente comunicare.

Prima che clausole contrattuali, i termini di servizio (ToS) che regolano le norme di comportamento su ogni social network, sono il legittimo esercizio della libertà di espressione del provider e la loro corretta gestione e le scelte di rimozione che ne discendono sono l’unico possibile presidio per la salubrità e la civiltà dei loro servizi.

Le medesime considerazioni spiegano ancora perché una rimozione ad opera di una società privata potrà forse rivelarsi contrattualmente illegittima ma non può mai dirsi “censura”, mentre può facilmente esserlo quella delle pubbliche autorità: la prima è legittimo esercizio della libertà di comunicare o non comunicare informazioni, la seconda può esser la violazione di quel medesimo diritto, costituzionalmente garantito, che geneticamente non ammette ingerenze della pubblica autorità, salvo, ripetiamolo, in relazione ai contenuti illeciti, la cui individuazione è però spesso ed inevitabilmente complessa e controversa.

I social network sono e restano meri intermediari della parola e dei contenuti altrui, e nella fisiologica complessità della comunicazione globale (siamo tutti noi, Trump compreso, a riempire di schifezze il web, non dimentichiamocelo), sono solo loro che possono e debbono compiere scelte editoriali a difesa delle piattaforme che utilizziamo. Ma tali scelte non ne fanno degli editori: il campo di gioco, Internet, è inedito e diverso e richiede regole nuove e diverse. Smettiamola di applicare vecchie categorie concettuali: se ne facciano una ragione i media tradizionali.

La clausola c. d. del “Buon Samaritano” contenuta nella mitica Sez. 230 del Communication Decency Act che protegge negli Stati Uniti gli intermediari della comunicazione da responsabilità editoriali per le scelte di moderazione dei contenuti, è credo norma fondamentale per preservare la libertà di espressione di tutti.
È auspicabile che una norma simile sia introdotta anche in Europa come prevede, grazie a Dio, la proposta del Digital Service Act; altro che abrogarla come da alcune parti si richiede.

Per concludere, il fatto che il gestore di una piattaforma possa rimuovere o escludere contenuti ed utenti o gestirli in maniera tra loro differenziata non è l’illegittima appropriazione di un potere che spetta agli Stati o alla magistratura: lo Stato e l’autorità pubblica non hanno alcun potere da delegare ai privati nel governo della circolazione dei contenuti perché in democrazia quel potere non gli appartiene e, anzi, gli è inibito.

Ovviamente la libertà del provider, i suoi diritti ed il conseguente potere, hanno dei limiti, e qui mi fermo, per ora, perché messi questi paletti sul tema “libertà di espressione” è necessario affrontare il secondo problema che emerge prepotente nel dibattito di questi giorni, legato al ruolo assunto dai pochi e potenti intermediari della comunicazione nella nostra quotidianità sempre più dipendente dalla tecnologia, da internet e da algoritmi più o meno evoluti.

E se possibile, manco a dirlo, lì il discorso si complica esponenzialmente…

Carlo Blengino

Avvocato penalista, affronta nelle aule giudiziarie il diritto delle nuove tecnologie, le questioni di copyright e di data protection. È fellow del NEXA Center for Internet & Society del Politecnico di Torino. @CBlengio su Twitter