La Cassazione ha stabilito che chi si sottopone alla riassegnazione chirurgica del sesso ha il diritto di scegliersi il nome che vuole all’anagrafe

(ANSA/ GIORGIO ONORATI
(ANSA/ GIORGIO ONORATI

La Cassazione ha stabilito che chi si sottopone alla riassegnazione chirurgica del sesso, e può dunque rettificare i propri dati all’anagrafe, ha il diritto di scegliersi il nuovo nome e non ha l’obbligo di modificare semplicemente al maschile o al femminile – con un semplice cambio di desinenza – quello originario.

Il ricorso era stato presentato da una transessuale MtF (che aveva fatto cioè la transizione dal genere maschile al genere femminile) e che non aveva accettato di modificare in “Alessandra” il nome avuto dalla nascita (“Alessandro”) come invece stabilito dalla Corte di Appello di Torino. I giudici di Torino avevano motivato il loro rifiuto dicendo che il nuovo nome scelto, “Alexandra”, non era «la mera femminilizzazione del precedente», e che ci si trovava di fronte a «un voluttuario desiderio di mutamento del nome di cui, di per sé» non sussistevano i presupposti.

Il ricorso è stato invece accolto dalla Cassazione perché, si dice nella sentenza, «l’attribuzione del nuovo nome consegue necessariamente all’attribuzione di sesso differente», ma nella normativa in materia «nulla è detto circa un obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell’altro genere», anche perché «vi sono oltretutto prenomi maschili non traducibili al femminile e viceversa». Dunque, si legge ancora, «non emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi». E ancora: «il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso» rende «consequenziale» la rettificazione del nome che però «non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione» stessa.

In Italia il riconoscimento giuridico dell’identità di una persona transessuale dipende dall’intervento chirurgico: la modifica di sesso anagrafico si può ottenere solamente attraverso l’intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, come stabilisce la legge 164 del 14 aprile 1982, tuttora in vigore. Negli ultimi anni sono state fatte diverse proposte di modifica della legge: qualche giorno fa, il Mit (Movimento Identità Trans), tra le altre cose, ha proposto la rettificazione anagrafica sulla base della sola autocertificazione da parte della persona interessata.