Cosa succede quando chiediamo un prestito

I "sistemi di informazioni creditizie" raccolgono le nostre informazioni che intermediari e banche usano per decidere se farci credito: spesso se ne parla con molta confusione

Quasi tutti, almeno una volta, avranno sentito parlare delle cosiddette “centrali del rischio”: quei sistemi usati per valutare l’affidabilità di ognuno di noi come potenziale “debitore”, impiegati da banche e altri mediatori per decidere se concedere o meno finanziamenti e prestiti. È un argomento di cui si parla spesso per sentito dire, e intorno a cui ci sono ancora molti dubbi e convinzioni false: come l’idea che in questi sterminati archivi di informazioni sul nostro conto venga tenuta memoria anche di nostre possibili banali dimenticanze di molto tempo fa, che al momento buono ci impediranno di fare un mutuo per la casa. Abbiamo provato a capirci qualcosa.

I sistemi di informazioni creditizie (o SIC)
Quelle che un tempo venivano chiamate “centrali rischi” sono oggi chiamati sistemi di informazioni creditizie (o SIC). Sono archivi la cui funzione è raccogliere in un’unica banca dati le informazioni relative a ciascun cliente che ottiene un finanziamento o una garanzia dal sistema finanziario (ossia dagli intermediari finanziari, cioè dalle banche o dalle società finanziarie che fanno credito). Detto altrimenti: chiunque chieda un mutuo, un prestito, un fido – se lo ottiene – viene segnalato nei SIC, e così verrà segnalata la sua storia di pagamento di quel debito (che sia positiva o negativa).

I SIC possono essere pubblici o privati; le regole e le logiche di funzionamento sono in parte diverse, anche se il loro scopo è lo stesso. L’unico SIC pubblico italiano è gestito dalla Banca d’Italia e raccoglie solo le informazioni che provengono da banche e intermediari finanziari del credito vigilati dalla Banca d’Italia sui finanziamenti di importo superiore a 30 mila euro. I SIC privati, oltre a raccogliere dati sui finanziamenti di qualunque importo (quindi anche quelli molto piccoli), possono custodire anche le informazioni relative ai crediti dilazionati o rateizzati concessi dalle imprese che partecipano agli archivi nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale (ad esempio, i fornitori di energia).

Perché esistono i SIC?
Dare soldi in prestito è un’attività rischiosa, come sa bene chi abbia prestato soldi o anche semplicemente dei libri: perché ci si espone al rischio che ciò che è stato prestato non venga restituito. Alla radice di molte crisi bancarie – avete presente quella del 2006 raccontata dal film La grande scommessa? – c’è per esempio la concessione di finanziamenti a clienti che non li restituiscono; ma in generale è scontato che un sistema basato su prestiti e finanziamenti non possa stare in piedi se quei prestiti non vengono restituiti. Per questo è fondamentale valutare correttamente chi merita di ricevere credito.

I SIC sono quindi essenziali per far funzionare bene il sistema finanziario, perché permettono agli intermediari finanziari di valutare meglio a chi concedere credito e quanto credito concedere. Capire se e di quanto un soggetto che chiede un finanziamento può indebitarsi significa considerare se il cliente è affidabile, se ha margini per ottenere credito e, senza essere eccessivamente esposto, sarà in grado di restituire con regolarità e puntualmente i soldi presi in prestito.

Una cosa da chiarire: cosa si intende per “debiti”?
Quando pensiamo ai finanziamenti ci riferiamo a tutte le possibilità di ottenere credito da una banca o da una società finanziaria: dal mutuo per l’acquisto della casa, al prestito personale, all’apertura di credito sul conto corrente. Ma sono finanziamenti anche quelli che gli intermediari propongono nei negozi e nei centri commerciali attraverso i fornitori di beni di consumo (per esempio per acquistare a rate il telefono, il televisore, il frigorifero) oppure sempre più spesso presso le palestre, i centri estetici, gli studi medici, per il pagamento rateale degli abbonamenti o delle prestazioni professionali. In questi ultimi casi, infatti, è l’intermediario finanziario che anticipa il pagamento del costo del bene o del servizio e riscuote, nei mesi successivi, il rimborso rateale di quanto anticipato. Naturalmente, è un finanziamento anche quello che spendiamo usando la carta di credito.

E poi ci sono le fideiussioni, che anche se sono estranee alla vita della maggior parte delle persone sono tra le transazioni finanziarie di cui i SIC tengono traccia. Ce ne sono di due tipologie: quelle per cui una persona fisica si impegna a rimborsare all’intermediario finanziario il debito di un altro soggetto (tipicamente un familiare, un amico, un socio che chiede un prestito) se questi non lo restituisse, e quelle per cui l’intermediario finanziario si impegna a rimborsare a un creditore l’importo di un finanziamento o di una dilazione di pagamento se il debitore non paga. Un esempio tipico di questo secondo caso è la fideiussione che la banca rilascia a chi dà in affitto un immobile, garantendo il pagamento dei canoni se l’inquilino non lo facesse.

SIC pubblici e privati
Chiunque chieda un finanziamento viene segnalato nei SIC, ma come dicevamo ci sono due tipi di SIC, quelli pubblici e quelli privati: e la maggior parte delle persone ha di solito a che fare solo con i secondi.

Il sistema informativo creditizio pubblico è denominato Centrale dei Rischi (in breve CR). A gestire la CR è la Banca d’Italia, che riceve – come detto, dagli intermediari che vigila – le segnalazioni relative ai finanziamenti o alle garanzie che superano la soglia di 30.000 euro e le segnalazioni, senza limite d’importo, relative ai crediti in sofferenza.
Un credito viene detto “in sofferenza” quando il debitore è talmente indebitato o talmente privo di risorse per rimborsare i debiti da non riuscire a restituire né attualmente né in prospettiva il credito che gli è stato concesso. Per essere segnalati come “in sofferenza”, quindi, non basta un singolo ritardo nei pagamenti, ma è necessaria una valutazione complessiva della (im)possibilità di pagare i debiti.

Per questa ragione la segnalazione implica conseguenze spiacevoli: in presenza di tali segnalazioni le banche saranno indotte a non concedere finanziamenti o a chiedere ai debitori l’estinzione di quelli in corso. Invece, ferma restando la libertà di ogni intermediario finanziario di concedere credito ai soggetti che ritiene meritevoli, non discende necessariamente un danno da quelle segnalazioni che riportano ritardi nei pagamenti o impossibilità transitoria di pagare i propri debiti (per esempio nel caso di un’impresa che attende da un cliente il pagamento di una fornitura per poter rimborsare il debito).

Esistono poi alcuni SIC privati ai quali aderiscono gli intermediari finanziari ed eventualmente altri soggetti partecipanti (come le società fornitrici o quelle esattrici di tributi). Questi vengono usati per tenere traccia di debiti e finanziamenti anche di importo inferiore a 30.000 euro, potenzialmente meno pericolosi per il funzionamento del sistema bancario nel suo complesso, ma su cui comunque in pochi sono disposti a prendere rischi. I SIC privati, per esempio, sono quelli che raccoglieranno segnalazioni sul pagamento del finanziamento ottenuto per l’abbonamento in palestra. I più noti sono gestiti dal consorzio senza fini di lucro CTC (Consorzio per la tutela del credito, con sede a Milano) o dalle S.p.A. CRIF (Centrale Rischi Intermediari Finanziari, con sede a Bologna) ed Experian-Cerved, con sede a Roma.

Che tipo di informazioni hanno i SIC?
I SIC possono conservare informazioni creditizie di tipo positivo e di tipo negativo.
Sono informazioni positive quelle che riguardano richieste e rapporti di credito in corso e con un andamento regolare; sono negative quelle informazioni che invece riguardano rapporti per i quali si sono verificati inadempimenti, ossia ritardi o mancati pagamenti.
Gli intermediari possono accedere ai dati dell’esposizione debitoria complessiva dei soggetti segnalati sia per monitorare come vanno i rapporti in essere con i propri clienti, sia formulando una richiesta di prima informazione, ossia quando devono valutare per la prima volta il merito di credito di nuovi soggetti con i quali potenzialmente potrebbero instaurare rapporti. Per esempio, se intendo chiedere un mutuo per comprare casa e mi rivolgo a più banche per conoscere le loro condizioni, ognuna delle banche di cui non sono cliente formulerà una richiesta di prima informazione per conoscere la mia situazione.

Le informazioni di cui i SIC dispongono sono piuttosto dettagliate. Sono sia dati anagrafici, sia elementi relativi alla richiesta/rapporto di credito (per esempio, tipologia di contratto, importo del credito accordato e utilizzato, modalità di rimborso), sia dati contabili (per esempio, se i pagamenti sono regolari o ci sono ritardi, quanto rimane da restituire), sia notizie relative a situazioni eventuali ed eccezionali (attività di recupero crediti, contenziosi, cessione dei rapporti ad altri intermediari).

Che rapporti hanno i SIC con gli intermediari? E con la clientela?
I SIC e gli intermediari si scambiano informazioni in due direzioni. Banche e società finanziarie segnalano ogni mese ai SIC i dati sulle posizioni debitorie della clientela che confluiscono negli archivi; la CR e i SIC privati aggregano le informazioni che ricevono e permettono agli intermediari di avere notizie sull’esposizione complessiva di ciascun soggetto affidato (ossia che sta fruendo di un finanziamento). Esistono poi degli ulteriori elaborati che aggregano le informazioni con finalità statistiche.

Quanto ai rapporti con la clientela, è bene sapere che i partecipanti a un SIC non possono sapere quale degli altri partecipanti abbia effettuato le segnalazioni, perché i dati sono riservati e possono essere comunicati dalla Banca d’Italia e/o dagli altri enti gestori solo ai clienti diretti interessati. Quindi, per esempio: se un intermediario vuole conoscere la situazione debitoria di una persona, potrà sapere solo se i pagamenti di un certo debito sono stati regolari o meno, ma non potrà sapere chi ha concesso quel debito e per quale scopo.

Più in generale, sul piano della privacy, i SIC devono rispettare la normativa comunitaria in materia; i SIC privati sono, inoltre, tenuti a uniformarsi a indicazioni che il Garante della Privacy ha formalizzato in un codice di deontologia e di buona condotta in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Si può sapere se si è segnalati nei SIC?
Sì. Per sapere se il nostro nome è contenuto negli archivi della CR o dei SIC privati dobbiamo presentare una richiesta di accesso ai dati secondo le modalità previste dai gestori degli archivi. I SIC – in generale – sono tenuti a rispondere alle richieste e di solito non è difficile ottenere le informazioni che si vogliono sul proprio conto.

I dati contenuti nella CR della Banca d’Italia possono essere consultati gratuitamente dagli interessati. Sul sito della Banca d’Italia è possibile scaricare anche la modulistica che consente di delegare terze persone a richiedere i dati. La richiesta può essere consegnata personalmente o inviata tramite posta, PEC, email o fax a una delle Filiali della Banca d’Italia. La documentazione in risposta viene inviata per posta o PEC o può essere ritirata allo sportello.

L’accesso ai dati creditizi gestiti della CRIF da parte dei privati può avvenire gratuitamente entro 30 giorni (come stabilito dalla normativa in materia di privacy) o a pagamento, in tempi più rapidi ma nel quadro di una serie di altri servizi che la CRIF stessa fornisce sottoscrivendo un abbonamento per la consultazione di altre banche dati. Per le imprese e le società è previsto il pagamento di un contributo di 4 o di 10 euro per richiesta, a seconda che il soggetto risulti segnalato oppure no.

I dati custoditi negli archivi Experian – Cerved possono essere richiesti gratuitamente. Tuttavia, in caso di richieste chiaramente senza fondamento, eccessive o ripetitive, Experian può rifiutarsi di fornire i dati o addebitare un contributo spese basato sui costi che sostiene. Per accedere ai dati del CTC la procedura è guidata; via web si può richiedere anche la rettifica/aggiornamento o la cancellazione dei dati e si può segnalare se vi è stato un furto d’identità.

Quando un SIC prende atto del pagamento di un debito? Quanto tempo rimangono visibili i dati nei SIC?
Nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, se un finanziamento è estinto (cioè è stato completamente rimborsato) o se l’indebitamento è inferiore a 30.000 euro, l’intermediario non è più tenuto a fare segnalazioni. Le informazioni storiche presenti negli archivi della CR non vengono cancellate, ma gli intermediari possono consultarle al massimo per gli ultimi 36 mesi disponibili. Ad esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 10 aprile 2019 i dati su un cliente al quale vorrebbe concedere un credito, potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date contabili mensili che vanno dal 31 marzo 2016 al 28 febbraio 2019 (ultima data disponibile).

Anche per i SIC privati gli aggiornamenti delle segnalazioni avvengono su base mensile. Per la permanenza dei dati negli archivi valgono le indicazioni del Codice di Deontologia e buona condotta che, all’articolo 6, specifica nel dettaglio le tempistiche riferite a singole ipotesi. Ad esempio: i dati relativi alle richieste di credito sono conservati per il tempo necessario a istruire la pratica e, comunque, per un massimo di 180 giorni dalla presentazione della domanda di credito. Se l’istruttoria non prosegue perché il richiedente rinuncia al finanziamento oppure il finanziamento è negato, i dati vanno aggiornati mensilmente e custoditi per ulteriori trenta giorni al massimo;
nell’ipotesi del primo ritardo nel pagamento di rate, la segnalazione scatta dopo una, due o quattro rate non pagate a seconda sia della tipologia di cliente che incorre nel ritardo (consumatore o non consumatore, ossia soggetto che agisce nell’esercizio di arti, professioni o affari) sia del tipo di informazioni conservate nei SIC (positive e negative oppure solo negative).

Se un ritardo viene successivamente regolarizzato, i dati permangono visibili per 12 o 24 mesi dal momento della regolarizzazione, a seconda che il ritardo abbia riguardato meno o più di due rate o mesi; successivamente non sono più visibili, a meno che non vi siano ulteriori ritardi o inadempimenti. Se un inadempimento non viene regolarizzato, ossia se il debito non viene ripagato, la traccia rimane per 36 mesi dalla scadenza del contratto ovvero dall’ultima segnalazione, se successiva, o dalla cessazione del rapporto.

Le informazioni di tipo positivo, relative a finanziamenti che sono stati restituiti regolarmente, permangono per 24 mesi dopo la scadenza del contratto o dell’ultima segnalazione; se però sullo stesso cliente sono presenti altre informazioni di tipo negativo (ritardi o inadempimenti non regolarizzati) relative a rapporti diversi, anche le informazioni positive rimangono visibili finché sono visibili quelle negative. Il consenso al trattamento delle informazioni positive può, comunque, essere revocato.

Le segnalazioni negative avvengono all’insaputa del segnalato? Chi altri può accedere alle segnalazioni?
Le norme in vigore prevedono che il partecipante a un SIC privato invii una comunicazione scritta al soggetto finanziato con un preavviso di almeno 15 giorni prima di segnalare un ritardo nei pagamenti nella banca dati. Per la CR l’obbligo di preavviso vale solo nel caso in cui la segnalazione si riferisca a una persona fisica e a un credito in sofferenza. L’obbligo è esteso anche ai coobbligati, ossia agli altri soggetti che sono legati al credito in questione (per esempio i garanti o i soci illimitatamente responsabili di una società).

Il preavviso permette al cliente, se vuole o può farlo, di regolarizzare la propria posizione evitando di incorrere nella segnalazione. È importante sapere che se l’intermediario rifiuta di concedere un finanziamento, motivando il diniego con la presenza di segnalazioni pregiudizievoli nella CR, è tenuto a fornire i dati al soggetto al quale il credito è stato negato. L’accesso ai SIC non è comunque consentito a soggetti diversi dai partecipanti, dagli enti segnalanti e dagli interessati. Sono però fatte salve le esigenze di giustizia e di interesse pubblico, nei soli casi e nei modi normativamente previsti.

Quando una segnalazione può essere cancellata o rettificata? 
Le segnalazioni possono essere eliminate, integrate o modificate solo in particolari ipotesi, ovvero quelle in cui ci siano errori nell’individuazione della persona o nelle situazioni che vengono descritte. Ad esempio, posso chiedere la cancellazione o la rettifica della segnalazione se mi ritrovo segnalato per un finanziamento che non ho mai contratto, oppure che ho contratto ma ha una diversa natura (ad esempio non si tratta di un mutuo immobiliare ma di un credito al consumo o di una fideiussione che ho rilasciato).

Rimane invece traccia negli archivi per qualche anno, come già detto, degli inadempimenti successivamente regolarizzati. Ad esempio, se ho pagato con sei mesi di ritardo le rate del mutuo e poi le ho saldate tutte assieme, dalla segnalazione aggiornata risulterà che sto pagando regolarmente, ma rimarrà traccia del ritardo pregresso.
La Banca d’Italia, in qualità di gestore pubblico, salvo stringenti eccezioni legate a provvedimenti giudiziari, non può intervenire a modificare i dati che raccoglie; i dati possono essere modificati solo dai partecipanti che glieli hanno comunicati. Per questa ragione, i clienti segnalati che riscontrassero degli errori o intendessero contestare le segnalazioni possono chiedere solo agli intermediari le rettifiche.

Nei SIC privati gli interventi nelle banche dati sono disposti direttamente dal partecipante, oppure dal gestore (su richiesta del partecipante o se d’accordo con lui) anche a seguito dell’esercizio di un diritto da parte dell’interessato, oppure in attuazione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria o del Garante.