Le bestemmie sono illegali?

A termini di legge, in Italia dipende da chi insultate – con la Madonna e i santi è legale – e da dove lo fate

La statua della Madonna Pellegrina di Fatima (ANSA)
La statua della Madonna Pellegrina di Fatima (ANSA)

Le bestemmie italiane più diffuse accostano l’epiteto “porco”, “cane” o “boia” al nome della divinità che si vuole ingiuriare: ma ce ne sono molti altri, di epiteti, che dipendono dai dialetti e dalle consuetudini locali e in molte regioni funzionano come un intercalare, con percezioni, reazioni e abitudini molto diverse. In alcuni paesi del mondo bestemmiare non è un reato, in altri è punibile con la pena di morte; in alcuni la legislazione parla esplicitamente di bestemmie, in altri di “insulti religiosi” o di blasfemia. In Italia chi bestemmia vìola una legge dello Stato e può dunque essere punito: ci sono però dei requisiti perché la bestemmia possa essere riconosciuta come tale.

Bestemmia
La parola bestemmia deriva dal greco βλασφημία, che è formata dal verbo greco βλάπτειν (“ingiuriare”) e dal sostantivo φήμη (“reputazione”); ha quindi la stessa radice della parola blasfemia. Letteralmente, dunque, bestemmia significa diffamazione, calunnia, offesa della fama e della reputazione di qualcuno; nel greco profano poteva essere rivolta alla divinità ma anche a una persona, e lo stesso era nella prima versione della Bibbia in lingua greca. Si potrebbe dire che all’inizio ciò che contava era innanzitutto l’azione dell’offesa, non l’oggetto di quell’azione. Col tempo, il significato più diffuso di bestemmia si è concentrato invece sull’oggetto: Dio o in generale ciò che ha a che fare con Dio.

Nell’antico diritto romano la bestemmia non era considerata un reato e valeva il principio “deorum iniuriae diis curae”: delle ingiurie agli dei si dovevano occupare cioè gli dei, non lo Stato né le sue leggi. Quando però con l’editto di Tessalonica del 380 il cristianesimo divenne religione ufficiale dell’Impero, la bestemmia cominciò a essere considerata un delitto grave e punito, nel Codice Giustinianeo del 534, con la pena di morte. Da lì in poi le citazioni sulle bestemmie nelle legislazioni (e di conseguenza le pene) aumentarono con il rafforzamento dei rapporti tra potere civile e potere ecclesiastico, e diminuirono quando tra i due poteri si stabilì una distinzione.

La legge in Italia
Nell’ordinamento giuridico italiano la bestemmia è rimasta un reato per molto tempo, inserita nella sezione del codice penale che si occupa delle contravvenzioni «concernenti la polizia dei costumi». L’articolo 724 del codice Rocco del 1930 prevedeva però che la bestemmia fosse un reato solo se riferito alla religione cattolica: per le altre religioni si parlava semplicemente di turpiloquio. La legge prevedeva anche che le offese contro tutte le figure venerate dal cattolicesimo – e solo dal cattolicesimo – fossero considerate bestemmia. E diceva: «Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila». La legge includeva tra le bestemmie anche le pubbliche manifestazioni oltraggiose verso i defunti.

Nel 1984, quando al governo c’era Bettino Craxi, venne firmato il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa che prevedeva, tra le altre cose, l’abolizione della clausola che riconosceva alla religione cattolica la condizione di religione di Stato. L’intervento dei legislatori per adeguare l’articolo 724 alla nuova situazione tardò però ad arrivare, così nel 1995 intervenne la Corte Costituzionale con la sentenza n. 440 che dichiarò illegittimo il riferimento alla frase «i Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato», mantenendo invece solo il riferimento alla “Divinità”, che comprendeva genericamente anche le altre religioni. Nel 1999, quando al governo c’era Massimo D’Alema, la bestemmia venne depenalizzata e trasformata in un illecito amministrativo: le parole «Alla stessa pena soggiace chi» vennero sostituite con la frase «La stessa sanzione si applica a chi».

Per la Madonna e i santi non vale
Ma nello specifico e per legge, però, cosa si intende per bestemmia? Si intende l’offesa pronunciata pubblicamente – dunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e davanti a testimoni – al dio della religione cattolica e agli dei di ogni credo, ma anche l’oltraggio contro i defunti. La Madonna della religione cattolica non è in alcun modo citata dalla legge, quindi l’oltraggio alla Madonna a termini di legge non è una bestemmia e non è perseguibile. Nel 1996, la Pretura di Avezzano assolse per esempio un uomo che era stato denunciato per avere bestemmiato contro Dio e contro la Madonna. La prima bestemmia cadde in prescrizione, la seconda non venne considerata poiché la Madonna, diceva la sentenza, «è per la religione cattolica persona venerata, strettamente collegata alla divinità come madre di Dio, ma non confondibile con essa». Insomma, l’apertura della bestemmia ad altre religioni e l’uso della parola generica “divinità” hanno escluso una serie di figure oggetto di culto nel cattolicesimo: oltre alla Madonna, anche i santi e le sante.

Che cosa si può fare, dunque, a termini di legge
È legale bestemmiare la Madonna, i santi e le sante, sia pubblicamente che in privato. È legale bestemmiare ciò che è considerato “divino” dal cattolicesimo, dalle altre religioni e i defunti soltanto a casa propria o in un luogo privato.

Che cosa non si può fare, a termini di legge
È illegale bestemmiare ciò che è considerato “divino” dal cattolicesimo, dalle altre religioni o i defunti in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e davanti a dei testimoni. Per la legge, il fatto che in certi ambienti bestemmiare possa essere una consuetudine culturale è irrilevante. Se si bestemmia, se si viene denunciati e poi condannati, la sanzione va da 51 a 309 euro. Tutto questo si applica anche ai social network, che la giurisprudenza considera dei luoghi pubblici: è del 2017 una delle condanne più recenti.

Sebbene da alcuni la legge che punisce le bestemmie venga considerata anacronistica (anche l’ONU nel 2014 aveva richiesto di abrogare ogni legislazione anti-blasfemia) e limitativa della libertà di espressione – qualcuno può offendersi, ma in tantissime altre circostanze in cui non è reato offendere indirettamente qualcuno – la norma contro la bestemmia continua a essere applicata e a volte utilizzata per provare a limitare la libertà di espressione.

Il vilipendio
Accanto alla bestemmia, in Italia è ancora considerato reato il vilipendio alla religione. Anche in questo caso sono stati fatti nel tempo degli interventi per estendere il reato a tutte le confessioni religiose, eliminando quindi la disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre. Il vilipendo della religione è punibile con multe fino a 6 mila euro e con pene detentive fino a due anni (la pena più grave è prevista per chi «pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto»). Ovviamente i limiti della definizione di “vilipendio” sono soggettivi e possono cambiare secondo chi si trova a far applicare una legge: il sito dell’UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) scrive che nel 1967 ci fu una sentenza di condanna per vilipendio contro chi aveva affermato che i dogmi sono un’invenzione dei preti e che la Chiesa cattolica insegna il contrario di quanto professato da Gesù. Anche in questo caso, chi ha idee laiche e umaniste ritiene che il reato di vilipendio alla religione minacci la libertà di espressione.