(Vincenzo Nuzzolese/SOPA Images via ZUMA Wire/ANSA)

Cosa prevede il nuovo DPCM

È in vigore da oggi al 13 novembre e limita gli orari di apertura di bar e ristoranti per contenere la seconda ondata di contagi da coronavirus

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) con i provvedimenti decisi dal governo per cercare di fermare il nuovo aumento di casi di coronavirus e che sarà in vigore dal 19 ottobre al 13 novembre. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella serata del 18 ottobre aveva annunciato che il decreto avrebbe previsto la possibilità per i sindaci di chiudere dopo le 21 vie e piazze dove si possono creare assembramenti, consentendo l’accesso solo ai residenti e a chi vi svolge attività professionali. Nel testo del decreto è prevista questa possibilità, ma non c’è un diretto riferimento al fatto che la decisione spetti ai sindaci.

Il decreto inoltre prevede che tutte le attività di ristorazione possono rimanere aperte dalle 5 alle 24, se il consumo avviene ai tavoli: altrimenti solo fino alle 18, mentre le consegne a domicilio non hanno vincolo di orario. Nei ristoranti però è consentito un massimo di 6 persone per tavolo ed è obbligatoria l’affissione all’esterno di cartelli che indichino la capienza massima del locale. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade. Le sale gioco e bingo possono restare aperte fino alle 21.

Per quanto riguarda le scuole, le attività proseguono in presenza, ma nelle scuole secondarie di secondo grado verranno favorite dal 21 ottobre modalità più flessibili, con ingressi alle ore 9 e, se possibili, turni pomeridiani. Le università invece dovranno essere in grado di adattarsi agli sviluppi della situazione epidemiologica, prevedendo la possibilità di didattica a distanza se fosse necessario. Il decreto prevede la sospensione delle competizioni sportive dilettantistica, vieta sagre e fiere locali (consentendo solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale) e sospende i convegni.

Non anticipato dal presidente del Consiglio, ma presente nel decreto, è l’obbligo per «l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività». Mercoledì 14 ottobre il Corriere del Veneto aveva segnalato che fino ad allora in Veneto l’applicazione Immuni – sviluppata dal governo per aiutare il tracciamento dei contatti durante l’epidemia da coronavirus – non era stata del tutto operativa.

Il testo completo del DPCM

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