Come funziona il concorso esterno in associazione mafiosa

È un reato che non esiste nel codice penale, e molto discusso tra i giuristi: se ne riparla ora per alcuni casi celebri, ma in realtà non si è smesso mai

(ANSA/MASSIMO PERCOSSI)
(ANSA/MASSIMO PERCOSSI)

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare del “concorso esterno in associazione mafiosa”, un reato che non esiste sul codice penale, frutto della combinazione di due distinti articoli del codice penale e per questo negli anni molto discusso e criticato dai giuristi.

Il concorso esterno è tornato di attualità dopo la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Bruno Contrada, un ex dirigente della polizia e dei servizi segreti, condannato nel 2007 a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Venerdì scorso, in seguito a un ricorso presentato dai legali di Contrada, la Corte di Cassazione ha stabilito che la pena, già scontata da Contrada parte in carcere e parte ai domiciliari, è da considerarsi «ineseguibile e improduttiva di effetti» poiché all’epoca dei fatti di cui è accusato il concorso esterno non era un reato sufficiente “tipizzato”, cioè era ancora troppo generico e poco preciso.

Il reato è stato precisato nei suoi confini da una serie di sentenze della Cassazione a partire dal 1994. Anche il co-fondatore di Forza Italia, Marcello dell’Utri, è stato condannato – e si trova ancora in carcere – per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i magistrati ha compiuto il reato fino al 1992, quindi anche lui potrebbe rientrare nella stessa categoria di Contrada a vedersi la condanna annullata in caso di ricorso.

Il problema principale è che il cosiddetto “concorso esterno in associazione mafiosa” non è un reato codificato nel codice penale. Deriva appunto dall’applicazione dell’articolo 110 del codice penale, che prevede il “concorso”, cioè la partecipazione di qualcuno a un reato, all’articolo 416 bis, che prevede il reato di associazione mafiosa. L’articolo 110 serve a punire chi partecipa a un reato senza prendevi parte direttamente: per esempio il complice che fa il palo durante una rapina.

Il problema, per i giuristi, si presenta quando si prova ad applicare il principio del concorso ai reati associativi, come banda armata o associazione mafiosa. Questi reati servono già di per sé a punire un “concorso” di persone, a vario titolo. Un condannato per associazione mafiosa è una persona che fa parte di un’organizzazione criminale mafiosa: non ha commesso altri reati oltre a quello di far parte del sodalizio criminale, così come il palo non ha commesso altri reati oltre a rimanere in un certo punto nel corso di una rapina. Applicando ai reati associativi il concetto di “concorso esterno”, temono molti giuristi, si rischia di ampliare all’estremo le tipologie di questo reato, creando confusione e incertezza.

Con il concorso esterno, infatti, ci si trova di fronte a tre livelli diversi di coinvolgimento. C’è chi ha commesso il reato; chi è associato a chi ha commesso reati; chi concorre in maniera esterna con gli associati che hanno commesso i reati. Come ha scritto l’avvocato Carlo Blengino sul Post, distinguere chi mettere in ciascuna di queste categorie rischia di diventare un arbitrio da parte del giudice, che si trova davanti un’amplissima discrezionalità per decidere. Non solo: diventa difficilissimo decidere quali rapporti con gli associati siano reato, cioè un concorso esterno, e quali invece possano essere considerati leciti (visto che esiste già una tipologia per quelli illeciti, e cioè far parte a vario titolo di un’associazione a delinquere). Può accadere quindi che venga accusato di concorso esterno un medico che curi un mafioso fuori da un ospedale, un sacerdote a cui il mafioso confida i suoi crimini fuori dalla confessione e un avvocato che non si limiti solo a offrirgli consulenze giuridiche, ma lo aiuti ad “aggirare” la legge.

Fino al 1994 la Corte di Cassazione ha avuto molti dubbi sull’applicabilità di questo procedimento e ha sostanzialmente dato la precedenza al principio del “nulla poena sine lege”, l’idea che non si può punire qualcuno se non c’è una legge che stabilisce che quello che ha commesso è un reato. In altre parole, non essendo previsto un reato di “concorso esterno in associazione mafiosa”, non potevano essere accettate costruzioni accusatorie che si basassero su questo principio. Se non c’è una legge che definisce il reato non si può essere condannati: un magistrato non può creare una legge, e le sue sentenze non possono portare alla creazione di reati che non esistono.

Dal 1994 le cose sono cambiate e la Cassazione ha stabilito che è corretta l’interpretazione dei magistrati, secondo cui il “concorso esterno” non è un nuovo reato ma soltanto l’applicazione del principio del concorso a un reato previsto da una legge dello Stato: in quanto interpretazione dell’articolo 110, che esiste dal 1930, e del 416 bis, che esiste dal 1982, la Cassazione decise che non c’era alcun problema a condannare persone che avevano commesso il “concorso” prima della sentenza del 1994. Ulteriori sentenze della Corte hanno confermato questa interpretazione che, nonostante critiche e discussioni, è oramai ampiamente accettata nell’ordinamento giudiziario italiano.

La Corte Europea di Strasburgo ha cambiato le cose. Con la sua sentenza sul caso Contrada nel 2015 ha stabilito che prima della sentenza del 1994 il reato di concorso esterno non era sufficientemente preciso da consentire il suo uso per una condanna. Come nota Blengino, è come se la Corte abbia dato alla sentenza del 1994 un valore legislativo, perché solo in quel momento “nasce” il reato di “concorso esterno” e quindi non si può essere condannati se lo si è commesso prima di quell’anno. Ora che la Corte di Cassazione ha accettato questo principio con la nuova sentenza sul caso Contrada, sembra aprirsi una possibilità di chiedere una revisione del processo a tutti coloro che sono stati condannati per aver commesso il concorso esterno prima del 1994.