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  • Mercoledì 18 gennaio 2017

Come cambierà l’esame di maturità

Il governo ha proposto che non serva più il sei in ogni materia per essere ammessi, ma la media del sei, e che non si faccia più la terza prova

(ANSA/ LUCA ZENNARO)
(ANSA/ LUCA ZENNARO)

Il 14 gennaio sono stati pubblicati sul sito del ministero dell’Istruzione e della Camera i testi degli otto decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri e riferiti alla legge 107, cioè alla riforma scolastica approvata nel luglio 2015 dal Parlamento, voluta dal governo di Matteo Renzi e conosciuta come la “Buona Scuola”. Ci sono diverse novità che riguardano soprattutto le valutazioni degli e delle studenti e i criteri di ammissione all’esame di maturità: non ci sarà più bisogno di avere il sei pieno in ogni materia per essere ammessi, ma la media del sei alla quale concorrerà anche il voto in condotta. Inoltre l’esame è stato ridotto a due prove scritte (non più tre) e a un colloquio orale.

Di cosa stiamo parlando, intanto
La riforma della scuola era entrata in vigore il 16 luglio del 2015. Su otto temi generali – indicati nel comma 181 del testo – era però previsto che il governo ottenesse la delega, cioè il potere di legiferare in un secondo momento tramite decreti legislativi. Si diceva anche, all’articolo 180, che il governo aveva diciotto mesi di tempo per adottare i decreti.

I testi degli otto decreti che il governo ha proposto giusto allo scadere dei diciotto mesi saranno ora esaminati dalle Commissioni, che avranno sessanta giorni di tempo (la scadenza è prevista quindi per il 17 marzo). Il governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmetterà con le proprie osservazioni e con eventuali modifiche i testi alle Commissioni per un parere definitivo che dovrà essere espresso entro trenta giorni. Se le commissioni non rispetteranno queste scadenze il governo potrà comunque emanare il testo definitivo del decreto. Gli schemi dei decreti approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri riguardano:

– il sistema di formazione iniziale e di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado (atto 377);
– la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità (atto 378);
– la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale (atto 379);
– l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (atto 380);
– il diritto allo studio (atto 381);
– la promozione e la diffusione della cultura umanistica (atto 382);
– il riordino della normativa in materia di scuole italiane all’estero (atto 383);
– l’adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti e degli esami di stato (atto 384).

L’ammissione alla maturità
Il testo che più degli altri ha fatto notizia è l’ultimo e ha a che fare con l’ammissione alla maturità. Se diventerà definitivo, le modifiche rispetto all’attuale normativa entreranno in vigore dal 2018: non saranno dunque valide per gli esami del 2017.

L’articolo 15 si occupa dell’ammissione del candidati interni agli esami di stato che concludono le superiori, cioè la maturità. E ne specifica i requisiti necessari: uno è rimasto invariato, gli altri tre sono nuovi. Sarà necessaria, come avviene oggi, la partecipazione ad almeno il 75 per cento delle ore di lezione, pari cioè a tre quarti del monte ore annuale. In più, rispetto ad ora, sono previsti gli obblighi alla partecipazione alle prove Invalsi, allo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro e, infine, una votazione non inferiore alla media di sei decimi compreso il voto di comportamento. Dunque non sarà più richiesta la sufficienza in tutte le materie. Questo significa che si potrà essere ammessi all’esame di stato anche con un 5 (o un 4 o un 3) purché ci siano dei 7 (o degli 8 o dei 9) a compensare su altre materie. Le insufficienze sono indicate in modo generico e dunque è irrilevante che siano nelle materie considerate fondamentali.

Ci sono delle novità anche per le prove Invalsi: si introduce una nuova prova di inglese, oltre a quelle già previste di italiano e della seconda materia. La prova Invalsi sarà requisito per l’ammissione all’esame, ma non confluisce nel voto finale.

Il decreto prevede, sempre per l’esame di maturità, l’eliminazione della terza prova (il cosiddetto “quizzone”) e della “tesina” portata dal candidato introdotta dal ministro Fioroni nel 2007. Si dovrà portare, invece, un resoconto del periodo di “alternanza scuola lavoro”. La prima prova scritta resterà quella di italiano, ma potrà essere strutturata in più parti «anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato». La seconda prova riguarderà come oggi la materia che caratterizza quel preciso corso di studi: matematica per il liceo scientifico, per esempio. Infine ci sarà un colloquio orale.

Oggi l’esito dell’esame è espresso in centesimi: fino a 25 punti per il credito scolastico, fino a 15 per ciascuna delle tre prove scritte, fino a 30 per il colloquio. Con il nuovo decreto il voto finale resta in centesimi, ma si dà maggiore importanza al percorso fatto negli ultimi tre anni, in modo progressivo: il credito scolastico inciderà fino a 40 punti (12 punti in terza, 13 in quarta e 15 in quinta), le 2 prove scritte potranno valere fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti. La composizione della commissione non cambia: un presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni.

Il decreto ha ridotto le prove anche dell’esame di terza media: sarà composto da tre prove (italiano, matematica e lingue straniere), invece che da sei. Il test Invalsi, inoltre, sarà anticipato e separato dal momento dell’esame finale.