domenica 5 Giugno 2022

Qualche regola in più

Sul quotidiano la Stampa di venerdì all’interno di un articolo su un uomo che a Torino, armato di coltello, minacciava i passanti, era usata questa frase: «Ufficialmente non si può dire che è stato arrestato, perché le restrizioni imposte dalla procura sulla diffusione delle informazioni non consentono alla polizia di confermare le notizie. Bisognerebbe affidarsi a un comunicato stampa, ma il 2 giugno è festa anche per i magistrati».

La frase si riferisce al decreto legislativo entrato in vigore il 14 dicembre scorso e che regola i rapporti di forze dell’ordine e magistrati con i giornalisti. C’è il divieto, per le autorità pubbliche, di dare informazioni sui procedimenti penali. Viene consentito solo «per ragioni di interesse pubblico» ed «esclusivamente tramite comunicati ufficiali o conferenze stampa». A decidere se la notizia sia di interesse pubblico è il procuratore della Repubblica o un magistrato «espressamente designato». In pratica, se un giornalista chiama in questura per sapere se una persona sia stata arrestata, il funzionario di turno risponde che non è possibile dare nessuna informazione e che le informazioni ritenute utili saranno diffuse in un comunicato ufficiale o in una conferenza stampa, se ci sarà. Il che non significa che il giornalista non possa dare la notizia laddove riesca a verificarla ma non ne riceverà conferme ufficiali.
Il decreto legislativo, che è il recepimento di una direttiva dell’Unione Europea sui diritti di indagati e imputati, stabilisce anche che sia vietato per le autorità pubbliche indicare come colpevole una persona indagata o imputata fino a che la colpevolezza non sia accertata con una sentenza definitiva.

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