domenica 18 Gennaio 2026
Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che a novembre aveva ridotto la pena per Alessia Pifferi, condannata per la responsabilità nella morte della figlia di 18 mesi, avvenuta nel 2022. Nel testo delle motivazioni i giudici descrivono con grande severità le scelte dei media nella copertura della storia e il clima creato intorno a casi di cronaca come questo, che finisce per condizionare i processi stessi e la corretta applicazione della giustizia.
“Il «caso-Alessia-Diana-PIifferi» è divenuto per lo più oggetto di quel malvezzo contemporaneo, approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di comunicazione, chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento, dove — comprensibilmente curando più le esigenze dei palinsesti che il rispetto delle regole e dei diritti (delle vittime principalmente ma non solo) — esibendo una “sapienza” giuridica e “intuizioni” investigative di qualità facile da immaginare — si è adusi a condannare o assolvere, secondo pregiudizio e secondo copione, discettando di innocenza e colpevolezza; ecc ecc
Ignari o, peggio, dimentichi che le sentenze vengono emesse in nome del Popolo italiano, non dal Popolo italiano, e che in un moderno ordinamento giuridico è, forse, meglio una “erronea” sentenza di assoluzione del matricida Oreste, epperò emessa dall’Areopago, il tribunale del mondo greco, piuttosto che una sentenza di “giusta” condanna, lasciata alla furia vendicatrice delle Erinni” .
“Ignari o, peggio, dimentichi che, senza rilevanti eccezioni, il processo massmediatico viola costantemente l’art. 6 della Convenzione-EDU ed anche se non viene sanzionato dal giudice sovranazionale europeo, in quanto tale, cioè quale fenomeno sociale e di costume, può essere comunque sanzionato quello Stato che non sa proteggere i suoi cittadini da una spettacolarizzazione che fa strame dei principi di civiltà giuridica, che non sa garantire a tutti i consociati, siano essi indagati, imputati, vittime o cittadini comuni, lo svolgimento del processo penale nelle aule giudiziarie e non sui media, rispettando i precetti contenuti dal precitato articolo 6 CEDU. Nella fattispecie, il processo-televisivo-Pjfferi — non quello sui social, ma sol perché l’imputata, da persona detenuta, non ha avuto a disposizione devices idonei allo scopo anche se è quasi certo che perniciosa eco le sia pervenuta, compresa quella del processo-televisivo-Pifferi-bis — ha avuto ricadute deleterie e devastanti sulla sua condotta processuale; ha esercitato interferenze sul paradigma di assunzione delle prove di carattere tecnico e scientifico; ha condizionato la spontaneità di molte testimonianze, prima fra tutte quella della Parte Civile Maria ASSANDRI, trasformandola obtorto collo in inflessibile accusatrice della figlia per non essere, a sua volta, investita dalla pubblica esecrazione” .
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