domenica 1 Febbraio 2026

Charlie, chi può parlare

I conflitti tra il sistema di regole giuridiche che avevamo costruito fino a quarant’anni fa e le imprevedibili fattispecie e occasioni che si sono create con le trasformazioni digitali continuano a essere in gran parte irrisolti. Le comprensibili e umane insistenze a ricondurre a quelle regole contesti e cambiamenti radicali, e a voler giudicare le cose di quest’epoca con i criteri e i precedenti di un’altra mostrano continui fallimenti. Questa difficoltà è alla base delle riflessioni fatte dagli avvocati Carlo Melzi d’Eril e Giulio Vigevani sul Sole 24 Ore a proposito dei problemi giuridici relativi al provvedimento con cui un giudice milanese ha vietato a Fabrizio Corona – indescrivibile personaggio del circense panorama pubblico italiano – di pubblicare online qualunque contenuto che riguardi il direttore editoriale del settimanale Chi, Alfonso Signorini, che lo aveva denunciato e aveva richiesto l’intervento.
Ma rispettando le giuste considerazioni di Melzi d’Eril e Vigevani sul rispetto delle regole così come esistono, si può comunque aggiungere un paio di pensieri su quelle regole e sul senso di alcune idee condivise che riguardano il giornalismo.
La prima, segnalata giustamente 
in conclusione dagli autori di quell’articolo, riguarda l’esistenza stessa di un Ordine dei giornalisti e un’idea anacronistica su chi svolga un lavoro di informazione. La pretesa di alcuni responsabili di quell’Ordine che chi ne faccia parte goda di esenzioni e protezioni esclusive rispetto alle valutazioni sulla diffamazione e sull’accuratezza non ha oggi più nessun senso, se lo ha mai avuto. Significherebbe che se Corona avesse un regolare tesserino da giornalista – possibilità piuttosto accessibile e realistica per una persona con la sua biografia – il giudizio sulla sua censura dovrebbe essere ribaltato. Significa che il valore diffamatorio di quello che si dice, o la sua falsità, non determinano le decisioni di un giudice: le determinano chi sia che dice quelle cose (e non sosterremo che gli iscritti all’albo dei giornalisti non siano capaci di falsità o diffamazione, vero?). E che, viceversa, una persona che svolga un accurato e utile occasionale compito di informazione sia più debole nei confronti dei team legali di una grande società rispetto a una che sia iscritta all’Ordine.
Il secondo pensiero lo abbiamo descritto altre volte qui: come tutte le libertà, anche la libertà di informazione conosce dei limiti. Che le istituzioni democratiche – parlamenti, magistrature – non possano intervenire a limitarla è una sciocchezza: avviene in alcuni casi nel nostro ordinamento (si pensi al segreto di stato) e in molti altri in diversi ordinamenti (nel Regno Unito i giudici vietano di frequente la pubblicazione di nomi e informazioni relativi a indagini in corso o a processi, per oculata tutela di persone coinvolte o del pubblico). Non c’è niente di scandaloso in questo: la si può pure chiamare suggestivamente “censura”, ma è una censura legittima e saggiamente prevista dagli ordinamenti. Poi sulla sua applicazione corretta in questo caso si può discutere (come sul potere legale di certe grandi aziende), ma non c’è nessuno scandalo nel valutare gli equilibri tra diritto di informazione e tutela delle persone.

Fine di questo prologo.

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