La manovra e gli stipendi dei politici

Un comma di cui non si è accorto quasi nessuno permette al governo di decidere l'entità delle retribuzioni di tutte le cariche elettive, e non solo

Aggiornamento, 11 dicembre – Il comma della manovra Monti che introduceva una scadenza certa al lavoro della commissione, come avevamo spiegato sotto, lasciava aperta la possibilità che il governo potesse decidere gli stipendi dei parlamentari per decreto. Anche se un eventuale decreto legge del governo avrebbe sempre e comunque avuto bisogno di un voto parlamentare, entro 60 giorni, la cosa è stata giudicata inopportuna e sarà probabilmente modificata in Parlamento, perché è prassi consolidata e – in una democrazia normale con dei parlamentari responsabili – persino sensata che il Parlamento decida autonomamente delle cose che lo riguardano, ma non una norma “scritta male” o “un errore”, come ha detto nei giorni scorsi il presidente della Camera Fini.

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Con la firma del decreto legge da parte di Giorgio Napolitano, da ieri le misure contenute nella manovra economica d’emergenza sono legge, anche in attesa della conversione da parte del Parlamento. Questo ha dato modo alla stampa e agli analisti di leggere concretamente il testo della manovra, visto che fino a questo momento ci si era basati sulle dichiarazioni pubbliche del presidente del Consiglio e dei ministri. Il testo della manovra è piuttosto lungo, pieno di piccole misure che non sono ancora finite sui giornali, e una di queste è stata notata ieri su Twitter da Franco Bechis, vicedirettore di Libero.

Si parla di stipendi di parlamentari e persone che ricoprono cariche elettive, ma bisogna fare un passo indietro. Con la manovra economica [pdf] dello scorso luglio, il governo Berlusconi introdusse una norma volta a contenere in qualche modo quegli emolumenti. Proprio l’articolo 1 di quella manovra dice che:

Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell’incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all’allegato A, non può superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri Stati dell’Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali.

La manovra stabiliva quindi l’istituzione di una commissione, presieduta dal presidente dell’ISTAT e composta da quattro “esperti di chiara fama”, chiamata – entro il primo luglio di ogni anno – a provvedere alla “ricognizione e all’individuazione della media dei trattamenti economici […] riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in corso sulla base delle previsioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza”. Le norme sui nuovi compensi allineati alla media europea, infine, “si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Qui entra in gioco la manovra Monti, che al comma 7 dell’articolo 23 dice:

Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia – Europa […] non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici […] riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in corso sulla base delle previsioni dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo provvederà con apposito provvedimento d’urgenza.

Tradotto: se la commissione appositamente individuata dalla manovra di quest’estate non chiarirà entro tre settimane quale debba essere lo stipendio dei parlamentari – ma anche di presidenti di regioni e province, consiglieri regionali, provinciali e comunali, sindaci, giudici della Corte Costituzionale, vertici della pubblica amministrazione, membri di authority e agenzie governative – il governo provvederà con apposito provvedimento d’urgenza. Decidendo autonomamente quale dovrà essere lo stipendio di queste figure, a partire dalle prossime elezioni o nomine.