Come funzionano i permessi di soggiorno

Ne esistono diversi tipi e regolano la vita di molti italiani di fatto ma senza cittadinanza

 (Elaborazione grafica del Post, basata sulle icone di Thomas Helbig da Noun Project)
(Elaborazione grafica del Post, basata sulle icone di Thomas Helbig da Noun Project)

La presenza degli stranieri sul territorio italiano per periodi di non breve durata è regolata attraverso vari tipi di “permessi di soggiorno”, da quelli turistici a quelli rilasciati durante le procedure di adozione. I permessi vengono assegnati in forme diverse valutando parametri tra cui il reddito, gli anni di residenza in Italia e le ragioni che giustificano la richiesta. Il fatto di essere nati sul territorio italiano, però, non compare tra questi criteri: per questo anche chi è nato o cresciuto in Italia ma non ha la cittadinanza ha bisogno comunque di un permesso, che normalmente chiedono per lui i suoi genitori o tutori fino a quando diventa maggiorenne. Questo sistema fa sì per esempio che ragazzi nati in Italia da genitori stranieri che si iscrivono all’università si possano trovare nella stessa condizione formale dei loro coetanei stranieri appena arrivati per studiare in Italia: con un permesso di soggiorno per motivi di studio.

Per chi non è cittadino, il tipo di permesso che garantisce più diritti è il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, che dal 2007 ha sostituito la carta di soggiorno. Per ottenerlo bisogna rispondere a una serie di requisiti: essere residenti in Italia da almeno 5 anni, conoscere l’italiano e dimostrarlo attraverso un test, vivere in un’abitazione che l’ASL consideri idonea dal punto di vista igienico-sanitario, e avere un certo reddito, che non deve essere inferiore all’importo annuo dell'”assegno sociale” (una somma che lo stato eroga su domanda ed è dedicata ai cittadini in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori a determinate soglie previste dalla legge).

Per il 2017 il reddito minimo è di 5.824,91 euro all’anno, ma solo per chi chiede la carta di soggiorno per se stesso l’importo aumenta di 2912,45 euro per ogni familiare a carico. Il permesso UE è a tempo indeterminato, quindi non deve essere rinnovato, ma solo eventualmente aggiornato e dà una serie di diritti in più rispetto al permesso di soggiorno ordinario: entrare in Italia senza visto, svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa consentita dalla legge e accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione (compresa la possibilità di ottenere un alloggio popolare). Può essere revocato solo in casi precisi, tra i quali l’assenza dal territorio dell’Unione Europea per 12 mesi consecutivi, o dal territorio nazionale per sei anni. Entro questi limiti temporali però, è possibile entrare e uscire dall’Italia, stando fuori anche alcuni mesi senza perdere la possibilità di rientrare.

Gli altri tipi di permessi hanno tutti una scadenza e devono essere rinnovati periodicamente. Tra i tipi di permessi più utilizzati da chi non ha la cittadinanza ma vive stabilmente in Italia da anni ci sono i permessi lavorativi, quelli familiari e quelli per motivi di studio. I permessi di tipo lavorativo sono principalmente due: per lavoro subordinato o autonomo. Nel caso del lavoro subordinato, la durata del permesso dipende dal tipo di contratto: due anni se il contratto è a tempo indeterminato, uno se è a tempo determinato. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo dura invece due anni e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato se cambiano le condizioni.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato ai parenti del cittadino straniero regolarmente residente in Italia con un reddito idoneo al sostentamento del nucleo familiare e una casa ritenuta adeguata.

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere dato a cittadini extracomunitari che vogliono venire a frequentare un corso di studio in Italia (dopo aver ottenuto un visto per studio dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine o residenza), ma anche ai neomaggiorenni che vivono in Italia senza cittadinanza e regolarmente iscritti a un corso di studio universitario: in questo caso dovranno convertire il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per motivi di studio. Il permesso deve essere rinnovato ogni anno presentando il passaporto, la documentazione che attesti la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, copia della polizza assicurativa (o dell’iscrizione volontaria all’SSN) e la certificazione relativa al superamento di almeno un esame nel primo anno e di due per gli anni successivi.

Tutti i titolari di questi permessi di soggiorno possono: andare e soggiornare in altri paesi dell’area Schengen – ma solo per periodi inferiori ai tre mesi – senza dover presentare un visto all’ingresso; fare domanda per la concessione della cittadinanza una volta trascorsi 10 anni di residenza legale e ininterrotta in Italia; richiedere il ricongiungimento familiare per un parente se ci sono particolari condizioni (come il fatto di dover necessariamente provvedere al suo sostentamento); iscriversi al servizio sanitario nazionale, gratuitamente nel caso dei lavoratori e dei loro familiari, oppure pagando una cifra forfettaria o stipulando un’assicurazione per malattia ed infortunio privata nel caso del permesso per motivi di studio.

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