La versione di Pignatone sulle intercettazioni

In una lettera a Repubblica il procuratore capo di Roma approva la legge che le regola, sgrida i giornali, tace sui suoi colleghi

(LaPresse - Marco Alpozzi)
(LaPresse - Marco Alpozzi)

Giuseppe Pignatone, procuratore capo di Roma, ha scritto una lettera al direttore di Repubblica pubblicata lunedì 3 aprile. Pignatone fa un po’ il punto – difendendo la categoria – sulle cosiddette “fughe di notizie”, sulle intercettazioni, sulla violazione della privacy e sul segreto professionale del giornalista.

«Caro direttore, nel dibattito pubblico sulla giustizia, tra gli addetti ai lavori ma non solo, le “fughe di notizie” con la violazione della privacy e della reputazione che spesso ne conseguono (la cosiddetta “gogna mediatica”), vengono costantemente indicate come uno dei problemi più gravi del momento. Anche per questo mi sembra opportuno definire con maggior esattezza i termini della questione per non alimentare la confusione che — più o meno involontariamente — viene da più parti suscitata. Le vere “fughe di notizie” sono propriamente quelle che rivelano informazioni segrete (per esempio, l’iscrizione nel registro degli indagati, l’attività di intercettazione in corso). Tali propagazioni hanno come beneficiari, di regola, le persone coinvolte nelle indagini e altre volte — molto meno frequentemente di quanto si creda — gli organi di informazione. In tutti questi casi le indagini vengono più o meno gravemente danneggiate e la divulgazione delle notizie è spesso strumentale al raggiungimento di obiettivi che nulla hanno a che vedere con il processo e la ricerca della verità.
Ai miei occhi, questo è un reato gravissimo.

Ma viene punito dal Codice penale, all’art. 326, con la pena massima di tre anni, che non consente di adottare misure cautelari né di disporre intercettazioni per tentare di risalire alle fonti. Tale impossibilità, unita al diritto del giornalista al segreto professionale, contribuisce a rendere estremamente difficile individuare il responsabile della rivelazione, anche perché la notizia “segreta” viene necessariamente a conoscenza di un numero non esiguo di persone (magistrati, loro collaboratori, personale di polizia giudiziaria) e, ancora, perché la moderna tecnologia consente di trasmettere notizie e documenti senza lasciare traccia. Queste rivelazioni, pur estremamente gravi, sono però una parte minima di quelle che il dibattito pubblico definisce “fughe di notizie”. La quasi totalità di esse, infatti, è in realtà costituita dalla divulgazione di notizie o atti non più segreti: in base alle norme, infatti, il carattere di segretezza viene meno quando l’atto può essere conosciuto dall’indagato o dal suo difensore e comunque al termine delle indagini preliminari (art. 329). Non sono quindi “segreti”, per esempio, l’interrogatorio dell’indagato, l’ordinanza di misura cautelare, un sequestro o una perquisizione, l’avviso di garanzia notificato, le intercettazioni depositate e molti altri atti».

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