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  • Mercoledì 4 marzo 2015

Le accuse alla Francia per le punizioni corporali sui bambini

Il Consiglio d'Europa ritiene che non abbia leggi sufficientemente chiare per vietare ceffoni e sculacciate (e in Italia come funziona?)

Il Consiglio d’Europa – organizzazione internazionale per promuovere la democrazia e i diritti dell’uomo con sede a Strasburgo (Francia) – ha accusato la Francia di avere violato un articolo di un trattato europeo che stabilisce il divieto di picchiare i bambini. Il Consiglio ha spiegato la sua decisione ricordando che le leggi francesi in materia di punizioni corporali sui bambini non sono sufficientemente “chiare, vincolanti e precise”. In Francia la violenza contro i bambini è vietata, ma la legge riconosce allo stesso tempo il diritto dei genitori a dare loro una disciplina (lasciando quindi una certa flessibilità sul cosa significhi “dare una disciplina”). Il trattato violato, ha detto il Consiglio d’Europa, è la Carta sociale europea (PDF), un documento che nella sua versione riveduta è entrato in vigore nel 1999 e che riconosce i diritti umani e le libertà e stabilisce un meccanismo di controllo per garantirne il rispetto da parte degli Stati membri. Non sono previste sanzioni, ma la decisione dell’organo europeo potrebbe portare a una condanna da parte della Corte europea per i diritti dell’Uomo.

Il Consiglio d’Europa non è un organo dell’Unione Europea e non va confuso con il Consiglio dell’Unione Europea o con il Consiglio europeo: il suo obiettivo principale è quello di favorire accordi internazionali tra gli stati membri con l’obiettivo di promuovere, tra le altre cose, anche i diritti dell’uomo. Sull’argomento discusso dal Consiglio d’Europa si era parlato molto alcune settimane fa per via di una dichiarazione discussa e controversa di Papa Francesco, che aveva detto: «Una volta ho sentito in una riunione di matrimonio un papà dire: “Io alcune volte devo picchiare un po’ i figli… ma mai in faccia per non avvilirli”. Che bello! Ha senso della dignità. Deve punire, lo fa in modo giusto, e va avanti».

Il reclamo su cui si è espresso il Consiglio d’Europa è stato portato avanti dall’organizzazione non governativa britannica “Approach”, che oltre la Francia ha accusato anche l’Italia di non avere una legislazione sufficiente per proteggere i bambini dalle violenze (PDF). Secondo diverse organizzazioni internazionali che si occupano di promuovere la fine della violenza sui bambini, tra cui “End All Corporal Punishment of Children”, attualmente ci sono 43 stati che attraverso le loro legislazioni nazionali vietano qualsiasi forma di violenza sui bambini. Tra questi non ci sono né la Francia né l’Italia.

In Italia la legge è piuttosto controversa. Una sentenza della Corte di Cassazione del 16 maggio 1996 ha stabilito che: «L’uso della violenza per fini educativi non può più essere considerato legale». Alla sentenza non fu dato però seguito con una legge specifica che vietasse tutte le forme di violenza sui bambini. Il governo italiano ha usato questa sentenza anche in passato per dimostrare al Consiglio d’Europa di avere una legislazione sufficiente a riguardo: secondo l’ONG Approach, comunque, quella sentenza è inadeguata come base legislativa (lo stesso è stato scritto di recente dall’organizzazione “End All Corporal Punishment of Children”).

Nel 2007 la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi delle violenze sui bambini e in generale del reato di maltrattamenti in famiglia, regolati dagli articoli 571 e 572 del codice penale italiano. La Corte, come in passato, si è concentrata a definire il concetto di “abuso sul minore”, che però implica che il mezzo usato – la violenza in sé – sia lecito. Attualmente “non possono ritenersi preclusi quegli atti di minima violenza fisica o morale che risultano necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente”. In altre parole, la legge italiana punisce l’abuso della violenza, ma non gli atti di violenza che non provocano gravi danni al bambino.