La legge sulle moschee della Lombardia è incostituzionale

Lo ha deciso la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso del governo; ma Maroni non l'ha presa bene

Foto Spada - LaPresse
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La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del governo contro una legge regionale della Lombardia che imponeva criteri molto stringenti per la costruzione di nuovi luoghi di culto, giudicandola incostituzionale. La legge era entrata in vigore il 3 febbraio del 2015 dopo un voto del consiglio regionale lombardo, a maggioranza di centrodestra. Seppur non ne parlasse esplicitamente, in molti l’avevano interpretata come un divieto alla costruzione di nuove moschee, che di fatto sono tra i luoghi di culto che più di frequente vengono costruiti ex novo vista la loro assenza storica dal territorio italiano e l’aumento della popolazione di fede musulmana. Il governo aveva fatto ricorso contro la legge poco dopo la sua approvazione. Le motivazioni della decisione della Corte Costituzionale non sono ancora state pubblicate.

Tra le altre cose, la legge (che può essere letta integralmente qui) chiedeva che:

a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l’esecuzione o l’adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell’edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;
e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell’ordine;
f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi.”.

Roberto Maroni, presidente della Lombardia e sostenitore della legge, ha twittato poco dopo la decisione della legge, dicendo: