Fare il saluto romano è reato?

Sì, e Luigi Ferrarella spiega applicazioni, implicazioni e contraddizioni della legge che lo vieta

(Piero Cruciatti / LaPresse)
Predappio, aprile 2014
(Piero Cruciatti / LaPresse) Predappio, aprile 2014

Domenica 17 gennaio, Luigi Ferrarella ha spiegato sul della Corriere della Sera perché e in basi a quali leggi il saluto romano, ovvero il segno di saluto fascista, è punibile in Italia. “Il saluto romano è punito sulla base della «legge Scelba» del 1952”, spiega Ferrarella, ma l’applicazione della legge non è stata negli anni sempre uniforme e le cose non sono molto semplici: è possibile, come mostrano diverse sentenze analizzate da Ferrarella, che su episodi molto simili ci siano decisioni opposte.

Stessa manifestazione politica in due anni diversi, stessi militanti di destra, stesso saluto romano, stessa città dei processi. Eppure, due sentenze opposte. Istruttivo esempio delle controversie giuridiche attorno al saluto romano è questa alterna sorte dei processi sulle annuali commemorazioni milanesi di ogni 29 aprile per Carlo Borsani, dirigente della Repubblica sociale italiana ucciso dai partigiani il 29 aprile 1945, dello studente Sergio Ramelli, il militante del Fronte della gioventù morto il 29 aprile 1975 per le sprangate di extraparlamentari di sinistra, e dell’avvocato e consigliere comunale missino Enrico Pedenovi, assassinato da terroristi di Prima Linea il 29 aprile 1976: nel novembre 2015, infatti, sedici militanti di estrema destra sono stati condannati dalla V sezione del Tribunale di Milano (a 1 mese di reclusione, 250 euro di multa e 16 mila euro di risarcimento all’Anpi parte civile) per il saluto romano durante la commemorazione del 29 aprile 2013, ma tra quei condannati figuravano paradossalmente alcuni degli stessi militanti che, insieme ad altri, nel giugno 2015 erano invece stati prosciolti per il saluto romano nell’analoga manifestazione del 2014.
Come mai?

Il saluto romano è punito sulla base della «legge Scelba» del 1952, considerata attuazione diretta della XII di posizione transitoria e finale della Costituzione, e ritoccata nel 1975 (da contravvenzione in delitto) con pena alzata sino a 3 anni per «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste». In funzione anti-ricostituzione del partito fascista, la norma presidia non soltanto gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione, ma anche ogni comportamento che, pur non rivestendo i caratteri di un vero e proprio atto di riorganizzazione, tuttavia contenesse in sé sufficiente idoneità a produrlo. Ma per impedire un’ingiustificata compressione della libertà di manifestazione del pensiero, sin dalle sentenze del 1958 e 1973, la Corte costituzionale rimarca che non tutte le manifestazioni esteriori di adesione al disciolto partito fascista sono punibili ma solo quelle rese in pubblico e idonee, per le circostanze di tempo e luogo e ambiente in cui si svolgano, a provocare adesioni e consensi alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste.

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