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  • Giovedì 12 novembre 2015

Cosa resta della legge 40

Dopo l'ultima sentenza della Corte Costituzionale – che ha stabilito la possibilità di selezionare gli embrioni – della contestata legge italiana sulla procreazione assistita non resta quasi nulla

(Miguel Palacios/Cover/Getty Images)
(Miguel Palacios/Cover/Getty Images)

La legge italiana che norma la procreazione medicalmente assistita (PMA) – compresa la fecondazione eterologa – è la numero 40 del 2003. La legge fu approvata durante il governo Berlusconi da un Parlamento a maggioranza di centrodestra ed entrò in vigore l’anno successivo. Fin dall’inizio la legge e i suoi regolamenti applicativi furono molto criticati e in più di dieci anni svuotati da molte sentenze e modifiche, dopo il fallimento di quattro referendum abrogativi per il mancato raggiungimento del quorum. La più recente è quella della Corte Costituzionale che ha stabilito che non è reato la «selezione degli embrioni», anche nei casi in cui questa sia «esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità» stabiliti dalla legge sull’aborto, la 194 del 1978. La Stampa ha raccontato sinteticamente i giudizi di vario grado che hanno di fatto svuotato i principi della legge.

«Il divieto di fecondazione eterologa, l’obbligo di impiantare al massimo tre embrioni e tutti insieme, il divieto di accesso alle tecniche (e conseguentemente alla diagnosi preimpianto) alle coppie fertili, il divieto di selezione degli embrioni in caso di patologie genetiche: sono questi i principali punti della legge 40 sulla fecondazione assistita che sono stati smantellati dalle sentenze dei tribunali, ultima quella della Corte Costituzionale secondo cui non è reato selezionare gli embrioni se malati.

Oltre dieci anni di decisioni dei giudici di ogni grado hanno di fatto «smantellato» i capisaldi della legge. A partire dal primo: il ricorso alla fecondazione assistita è consentito solo per le coppie infertili, così recitava l’articolo 1. Due sentenze, dei tribunali di Roma (2014) e Milano (2015), sollevano questione di legittimità costituzionale in base alla presunta disparità che questa norma introduce a svantaggio delle coppie fertili, punto su cui si è pronunciata oggi la Consulta. Sullo stesso argomento i tribunali di Salerno e Cagliari hanno accolto i ricorsi di coppie non sterili, il primo, nel 2010, ammettendo per la prima volta in assoluto alle tecniche di pma una coppia non sterile. E sempre questo principio viene ritenuto discriminatorio dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nel 2012 si pronuncia favorevolmente rispetto al ricorso Costa-Pavan».

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