La famigerata battigia

Chiariamo una volta per tutte: quegli ultimi cinque metri delle spiagge in gestione sono liberi per tutti? (spoiler: non chiariamo)

(Joe Raedle/Getty Images)
(Joe Raedle/Getty Images)

Durante i mesi estivi e le vacanze al mare, a quasi tutti capita di ritrovare nelle proprie conoscenze sommarie una pretesa regola che riguarda l’accesso libero al mare sulle spiagge, e di cui però quasi nessuno conosce dettagli e reale fondatezza. E in questi giorni la questione è finita persino sui giornali, per via di un litigio tra l’attrice Sabina Guzzanti e i gestori di uno stabilimento balneare. La questione è: nelle spiagge gestite da stabilimenti che noleggiano ombrelloni, lettini e servizi vari, si può accedere? Fin dove? E per fare cosa? È vera o no la storia della “libera battigia”?

La battigia è, secondo i dizionari, la “linea su cui, in una spiaggia, si frangono le onde” ed è usata in modo equivalente a “bagnasciuga”, anche se impropriamente (c’entrerebbe quella famosa minaccia di Benito Mussolini). Secondo lo stato italiano, è quel tratto che sta più vicino all’arrivo delle onde, di cui la Capitaneria di Porto o gli enti locali definiscono la larghezza, generalmente cinque metri (ma possono essere anche tre o 10). Ha detto su Facebook Guzzanti, a nome di molti italiani: «Sono cresciuta sapendo che la spiaggia è di tutti. Nessuno può chiudere gli accessi al mare e a 5 metri dalla riva».

In realtà a prescindere dal merito del litigio della Guzzanti (i suoi interlocutori dicono che la storia fosse tutt’altra) la questione è più complicata. Il codice civile spiega innanzitutto che la battigia è parte – come le spiagge – del demanio marittimo dello stato italiano. Questo significa che la spiaggia è affidata solo in concessione ai privati. Gli stabilimenti balneari cui le spiagge sono date in concessione devono quindi rispettare alcune norme, in particolare nel caso della battigia: queste norme sono state espresse in una legge del 2006 e di nuovo ribadite nel 2011.

L’articolo 11 della legge 217 del dicembre 2011 ricorda che esiste “il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione alla battigia, anche ai fini di balneazione”. Secondo questa legge avrebbe quindi ragione chi pensa di poter liberamente “accedere” alla battigia per fare il bagno (non solo per transitare da un punto all’altro di una spiaggia). Ma un elemento equivoco è dato dalla incerta formulazione, che indica che si possa accedere alla battigia “anche” per la balneazione: ma senza chiarire a quali altre pratiche possa riferirsi quell’anche. Si può sostare sulla battigia? Si può stendere un asciugamano? Su questo poi la stessa legge spiega che le regioni e i comuni possono autonomamente decidere come regolamentare le proprie spiagge. Un articolo della Stampa che si occupa della questione dice per esempio che proprio il comune di Albissola Marina stabilisce – nell’articolo 3 di una sua ordinanza relativa alla disciplina delle attività balneari – che sulla battigia è vietata la permanenza, ci si può solo transitare. O passeggiando o per andare a buttarsi in mare, si immagina.
Diversi regolamenti locali risultano in molte altre coste italiane, e quindi malgrado “siamo cresciuti sapendo che”, le cose in realtà sono più complesse e non garantiscono a nessuno di potersi sistemare in quei famigerati cinque metri e farci quel che vuole: meglio informarsi prima. “Se no, c’è la spiaggia libera”, come dicono in questi casi certi bagnini, obbedendo agli ordini.