Il Senato ha approvato il divorzio breve

Il disegno di legge – che torna ora alla Camera – riduce i tempi rispetto a quelli attuali: ma l'opzione del "divorzio diretto" è stata stralciata

©Mauro Scrobogna / Lapresse
08-05-2004 Roma
Politica
VI Congresso Partito Radicale Transnazionale
Nella foto: mostra fotografica in ricordo della battaglia radicale per il divorzio
©Mauro Scrobogna / Lapresse 08-05-2004 Roma Politica VI Congresso Partito Radicale Transnazionale Nella foto: mostra fotografica in ricordo della battaglia radicale per il divorzio

Il Senato ha approvato il disegno di legge sul divorzio breve con 228 voti favorevoli, 11 contrari e 11 astenuti. Il testo, che semplifica e velocizza le procedure per divorziare, era stato approvato dalla commissione Giustizia nel novembre del 2014: il ddl dovrà ora tornare per la lettura finale alla Camera, perché il Senato ne ha modificato il testo, ma non prevede il cosiddetto “divorzio diretto”.

Il disegno di legge – che una volta approvato varrà anche per i procedimenti in corso – prevede che i tempi della separazione vengano ridotti dagli attuali tre anni a dodici mesi in caso di “separazione giudiziale” (quando cioè il divorzio viene chiesto da uno dei due coniugi) e a sei mesi quando la separazione è invece consensuale; la comunione dei beni tra i coniugi «si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati». La principale modifica che il testo ha subìto al Senato riguarda i tempi della decorrenza della separazione: non decorreranno, come approvato alla Camera, dalla notifica dell’atto, ma dalla data di comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale.

Il disegno di legge approvato dal Senato non corrisponde nemmeno a quanto dichiarato lo scorso aprile dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, che aveva spiegato in commissione Giustizia al Senato le quattro emergenze che il suo ministero avrebbe dovuto affrontare: sovraffollamento carcerario, mancanza di personale, lotta alla criminalità organizzata e arretrato civile. Riguardo quest’ultimo punto, il ministro aveva parlato di «riduzione del contenzioso civile attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria». In pratica le cause pendenti che rallentano i tribunali avrebbero potuto essere risolte con procedure alternative o essere trasferite in una sede arbitrale, cioè senza il ricorso al giudice: e aveva citato il divorzio dicendo di avere già pronta una bozza di testo da portare a uno dei prossimi Consigli dei ministri.

Martedì 17 marzo il Partito Democratico e la relatrice del disegno di legge, Rosanna Filippin, avevano ritirato il comma 2 dell’articolo 1 che avrebbe permesso il cosiddetto “divorzio immediato” o “divorzio breve”, in assenza cioè di un periodo di separazione. Il comma prevedeva che nei casi in cui non ci fossero figli minorenni, figli maggiorenni portatori di handicap o al di sotto dei 26 anni non economicamente autosufficienti, moglie e marito potessero ottenere immediatamente il divorzio, se questo fosse stato consensuale. Diversi senatori del Partito Democratico (una ventina) si erano però detti contrari e in una riunione del gruppo avevano votato a favore dello stralcio (solo sei no e tre astensioni). Il PD aveva a quel punto deciso di eliminare quella parte del disegno di legge per alzata di mano insieme a NCD, FI, UDC (M5S e SeL avevano invece votato contro la proposta di stralcio).

Il divorzio in Italia è stato introdotto il primo dicembre del 1970, al termine di una seduta parlamentare di oltre 18 ore, con la legge n. 898 detta “Baslini-Fortuna” dal nome dei due parlamentari promotori. Quattro anni dopo, il 12 e 13 maggio 1974, dopo che 1 milione e 300mila firme furono depositate alla Cassazione per chiedere il referendum abrogativo della legge, l’87 per cento degli italiani andarono a votare: i “no” ottennero il 59,30 per cento, i “sì” il 40,7. La Baslini-Fortuna fu definitivamente confermata. Vi furono successive modifiche, in particolare con le leggi 436/1978 e 74/1987: con quest’ultima si ridussero i tempi necessari per arrivare alla sentenza definitiva.