La riforma costituzionale alla Camera

L'esame della legge è ripreso lunedì, martedì il voto finale: ma poi i tempi sono ancora molto lunghi

Foto Fabio Cimaglia / LaPresse
Roma 13-02-2015
Politica
Camera dei Deputati - ddl Riforme
Nella foto Maria Elena Boschi

Photo Fabio Cimaglia / LaPresse
Rome 13-02-2015
Politic
Chamber of Deputies - ddl Reforms
In the photo Maria Elena Boschi
Foto Fabio Cimaglia / LaPresse Roma 13-02-2015 Politica Camera dei Deputati - ddl Riforme Nella foto Maria Elena Boschi Photo Fabio Cimaglia / LaPresse Rome 13-02-2015 Politic Chamber of Deputies - ddl Reforms In the photo Maria Elena Boschi

La Camera riprende oggi l’esame conclusivo del disegno di legge che contiene le riforme costituzionali; salvo sorprese si arriverà domani, martedì 10 marzo, al voto finale. L’esame era stato sospeso a metà febbraio dopo la seduta fiume voluta dalla maggioranza, durante la quale le opposizioni erano uscite dall’aula. Silvio Berlusconi ha fatto sapere che Forza Italia non voterà a favore della riforma che ha contribuito a scrivere e costruire, ci sarà qualche astensione e voto contrario anche all’interno del PD ma la riforma dovrebbe passare senza particolari problemi. Siamo comunque ancora piuttosto lontani dalla sua approvazione definitiva ed entrata in vigore.

A che punto siamo
Le riforme costituzionali note come il DDL Boschi – dal nome della ministra delle Riforme, Maria Elena Boschi – devono essere approvate con una procedura particolare: devono cioè essere votate in modo identico due volte da entrambi i rami del parlamento. Il DDL Boschi è stato votato in prima lettura al Senato lo scorso 8 agosto. Alla Camera tutti i 41 articoli sono già stati approvati, ma con qualche modifica (più tecnica che sostanziale). Domani ci sarà il voto finale, quindi, ma su un testo diverso: la riforma dovrà quindi tornare al Senato in prima lettura. Se dopo il voto di martedì della Camera, il Senato darà voto favorevole allo stesso testo, si passerà alla seconda lettura.

La seconda lettura dovrà avvenire sia alla Camera sia al Senato. Durante quella fase non sono previste possibilità di modifica, ma solo di respingimento o approvazione a maggioranza assoluta. Se la riforma non verrà approvata con una maggioranza di almeno due terzi, potrà essere sottoposta a un referendum costituzionale senza quorum: se cioè al referendum la maggioranza più uno dei votanti non confermerà le riforme, queste non entreranno in vigore. Il governo si è impegnato a organizzare il referendum e quindi non dovrebbe tentare di approvare la riforma con una maggioranza superiore a quella semplice.

Cosa prevede
Rispetto al testo approvato dal Senato, le principali modifiche apportate nel corso dell’iter alla Camera hanno riguardato: diversi quorum deliberativi per l’elezione del presidente della Repubblica, il mantenimento dell’elezione da parte del Parlamento in seduta comune dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare, il richiamo al principio di trasparenza nell’organizzazione dei pubblici uffici. I punti principali della riforma restano comunque gli stessi:

– Il Senato sarà composto da 100 senatori (non più 315): 95 saranno ripartiti tra le regioni sulla base del loro peso demografico e saranno eletti dai Consigli Regionali. I senatori non saranno più eletti dai cittadini. Gli altri cinque senatori saranno nominati dal Capo dello Stato: andranno a sostituire i senatori a vita e saranno nominati per sette anni.

– la durata del mandato coinciderà con quello delle istituzioni territoriali di cui i senatori saranno espressione, e non riceveranno alcuna indennità. Avranno però le stesse tutele dei deputati (immunità): non potranno essere arrestati senza autorizzazione del Senato stesso o essere sottoposti a intercettazione. Nelle settimane scorse era stato uno dei temi più dibattuti con numerose polemiche.

– la Camera resterà l’unica assemblea legislativa a votare la fiducia al governo (i deputati rimangono 630). Sarà dunque superato il cosiddetto “bicameralismo perfetto”. La funzione principale del Senato sarà il «raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica» (anche se non si chiarisce la modalità del raccordo) cioè regioni e comuni. Potrà votare solo per riforme costituzionali, leggi costituzionali, leggi elettorali degli enti locali e del parlamento, ratifiche dei trattati internazionali, leggi sui referendum popolari. Rispetto al testo votato al Senato è stata eliminata la possibilità di voto su diritto di famiglia, matrimonio e diritto alla salute (che era stato introdotto da un emendamento della Lega votato a scrutinio segreto). 

– tutte le altre leggi saranno di competenza della sola Camera dei deputati. Per respingere le modifiche del Senato, la Camera dovrà esprimersi con la maggioranza assoluta. Infine, se la maggioranza assoluta dei membri sarà d’accordo, il Senato potrà chiedere alla Camera di esaminare un determinato disegno di legge, che dovrà essere messo ai voti entro sei mesi.

– il Senato potrà esprimere proposte di modifica anche sulle leggi che non rientrano nelle sue competenze: i suggerimenti andranno consegnati entro 30 giorni, la legge tornerà quindi alla Camera che deciderà se accoglierli o meno. Il Senato potrà votare anche la legge di bilancio: le proposte di modifica andranno consegnate entro 15 giorni. A fronte di eventuali interventi del Senato, sarà comunque la Camera ad avere in materia di bilancio l’ultima parola, a maggioranza semplice.

– le leggi che regolano l’elezione della Camera e del Senato potranno essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità da parte della Corte costituzionale (che deve pronunciarsi entro un mese) su richiesta di un terzo dei componenti di una Camera.

– è stata introdotta l’opzione del “voto a data certa” che consente al governo di chiedere alla camera di votare entro sessanta giorni un disegno di legge fondamentale per l’attuazione del programma.

– si prevede un tetto massimo agli stipendi degli amministratori regionali: non potranno superare quelli dei sindaci del comune capoluogo. Il Senato dovrà esprimersi obbligatoriamente sullo scioglimento dei consigli regionali.

– al Senato erano state modificate anche le norme sull’elezione dei 15 giudici della Corte Costituzionale: un terzo restava nominato dal capo dello Stato, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, tre dalla Camera e due dal Senato. Questa parte è stata eliminata e le modalità di elezioni resteranno come sono attualmente.

– poi c’è il Titolo V. Viene rovesciato il sistema per distinguere le competenze dello Stato da quelle delle Regioni. Passano allo Stato alcune competenze come l’energia, infrastrutture strategiche, grandi reti di trasporto, salute, previdenza.

– il presidente della Repubblica sarà eletto dai deputati e dai 100 senatori. Viene modificato il quorum prevedendo che dal quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell’assemblea, e a partire dal settimo scrutinio, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

– per le proposte di legge di iniziativa legislativa popolare serviranno 150 mila firme: il triplo rispetto alle 50 mila attuali. Sul referendum è cambiata la questione del quorum: si prevede che se le firme non saranno 500 mila ma 800 mila, il quorum di validità non sia più la maggioranza degli aventi diritto al voto per la camera, ma la maggioranza di coloro che hanno votato alle ultime elezioni della camera.

– il CNEL, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, sarà soppresso, così come la menzione delle province dalla Costituzione.