10 cose sulla nuova legge elettorale

Niente candidature multiple, parità di genere obbligatoria, le liste saranno molto corte e sulla scheda ci saranno i nomi dei candidati

22.05.2001 ROMA
INTERNI
CAMERA DEI DEPUTATI
©V. CORAGGIO LAPRESSE
22.05.2001 ROMA INTERNI CAMERA DEI DEPUTATI ©V. CORAGGIO LAPRESSE

Mercoledì sera è stato depositato in commissione Affari costituzionali della Camera il testo della riforma della legge elettorale, sottoscritto da Partito Democratico, Forza Italia e Nuovo Centrodestra. La legge elettorale è un sistema proporzionale “corretto”, chiamato dalla stampa “Italicum”, in cui i seggi si attribuiscono su base nazionale. Gli eletti vengono scelti sulla base di circa 120 collegi all’interno del quale ogni partito o coalizione presenterà una breve lista di candidati. La legge prevede una serie di sbarramenti e assegna un premio di maggioranza a chi ottiene più voti, purché siano almeno il 35 per cento dei voti validi del totale nazionale: nel caso in cui nessuno raggiunga il 35 per cento, le due coalizioni o partiti non coalizzati più votati vanno al ballottaggio. Queste sono le cose essenziali da sapere, ma la lettura del testo integrale permette di scoprirne altre, interessanti, e aggiungere dettagli a quelle che sappiamo.

1. La legge elettorale del Senato
La legge elettorale riguarda sia la Camera che il Senato, e funziona più o meno allo stesso modo in entrambe le camere: stessi sbarramenti, stesso premio di maggioranza assegnato su base nazionale e stesse norme sul ballottaggio. La Costituzione però prescrive (articolo 57) che il Senato sia eletto su base regionale, al contrario della Camera su base circoscrizionale. La nuova legge elettorale prevede che ai fini della distribuzione dei seggi al Senato si tenga conto del totale regionale, e non di quello nazionale, ma rimane teoricamente un rischio di incostituzionalità: d’altra parte però l’accordo politico tra i partiti promotori della legge elettorale prevede l’abolizione del Senato in quanto camera elettiva. Nelle intenzioni dei proponenti, quindi, il problema non si porrà (anche se la riforma del Senato richiede più tempo dell’approvazione della legge elettorale, trattandosi di una modifica costituzionale).

2. Le regole del ballottaggio
Se servirà fare il ballottaggio, cioè se nessuna coalizione o partito non coalizzato supererà il 35 per cento dei voti, il ballottaggio si terrà nella seconda domenica dopo il primo turno: come avviene oggi per le amministrative. Non sono consentiti apparentamenti tra simboli esclusi al primo turno e simboli arrivati al ballottaggio: le liste che vanno al ballottaggio non possono “coalizzarsi” ufficialmente con altre liste escluse.

3. Liste piccole
Ogni lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. Considerato che la Camera ha 630 seggi e i collegi saranno 120, ogni collegio eleggerà in media 5 deputati: questo vuol dire che nella maggior parte dei casi ogni lista dovrà avere come minimo 3 e come massimo 6 candidati. Questa norma permette di superare uno degli aspetti più contestati del Porcellum: le liste formate da 20 o 30 candidati.

4. Parità di genere
In ogni lista “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità superiore” e “non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere”. Insomma, le liste devono essere formate in pari quantità da uomini e donne – e non vale mettere gli uomini in posizioni eleggibili e le donne in fondo alla lista.

5. Niente candidature multiple
“Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale”. La legge lo dice espressamente e in più abroga l’articolo 85 del decreto 361 del 1957, che prevedeva che “il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni (dalla data dell’ultima proclamazione), quale circoscrizione prescelga”. Questa norma permette di superare un altro degli aspetti più contestati del Porcellum: la presenza di candidati molto noti nei posti eleggibili più in vista e in più collegi, che poi potevano scegliere dove essere eletti liberando i seggi per altri candidati.

6. Nomi e cognomi sulla scheda
“Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale”.

7. Riepilogo sbarramenti
Fatta eccezione per le minoranze linguistiche, che rispondono a criteri diversi, partecipano alla distribuzione dei seggi le coalizioni che ottengono a livello nazionale almeno il 12 per cento e che contengano almeno una lista che abbia ottenuto a livello nazionale almeno il 5 per cento; le liste coalizzate che ottengono a livello nazionale almeno il 5 per cento; le liste non coalizzate che ottengono a livello nazionale almeno l’8 per cento.

8. Il voto all’estero
Resta così com’è adesso, con le macro-circoscrizioni e il voto di preferenza.

9. Il massimo dei seggi
Una lista non può ottenere più di 340 seggi alla Camera in seguito all’assegnazione del premio di maggioranza del 18 per cento: quindi comunque non potrebbe andare oltre il 55 per cento dei seggi.

10. Come si distribuiscono i seggi
Il premio di maggioranza e gli sbarramenti si basano sul totale nazionale, ma la distribuzione dei seggi si basa sui voti ottenuti circoscrizione per circoscrizione – ovviamente “delle sole liste ammesse al riparto”, cioè quelle che hanno superato lo sbarramento nazionale.

foto: ©V. CORAGGIO/LAPRESSE