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  • Giovedì 12 dicembre 2013

Il nuovo regolamento AgCom sul diritto d’autore online

Wired racconta le nuove regole approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che potrebbero riguardarci presto tutti

Giovedì 12 dicembre l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) ha approvato il nuovo regolamento per la tutela del diritto d’autore online, dibattuto da mesi e molto contestato per i criteri che introduce e per essere stato adottato scavalcando in un certo senso il Parlamento. Sul sito della versione italiana di Wired, Simone Cosimi ha spiegato in cinque punti le cose più importanti da sapere sul nuovo regolamento, che più o meno direttamente interesserà chi pubblica cose e utilizza Internet.

Scavalca la centralità delle prerogative parlamentari e giurisdizionali
È la prima volta che un organismo dello Stato, magistratura a parte, pretende di regolamentare in via amministrativa fattispecie di reato o illecito già previste dai codici penale e civile. Ci sono, non a caso, tre proposte di riforma della legge 633/1941, quella appunto sul diritto d’autore, ferme alle Camere e molti precedenti giurisprudenziali in cui i magistrati sono intervenuti a tutela del copyright con gli strumenti attualmente a disposizione. Qualcosa di simile è forse solo l’azione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per le scommesse online.

Usa il termine “opera digitale”
Una definizione contestata da molti per la sua onnicomprensività: “Un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica”. Una vastità riferita per giunta a contenuti pubblicati o meno a scopo di lucro. Nel senso che l’intenzione di guadagnarci, con quel contenuto, non è obbligatoria ma solo aggravante, per l’avvio della procedura. Molti consiglierebbero invece d’intervenire con più efficacia sugli “intermediari di pagamento”, pure citati nel regolamento, piuttosto che su chi fornisce il servizio. Tornando al concetto di opera digitale, ci finisce dentro più o meno l’intera gamma di quanto fruibile in Rete.

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