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  • Domenica 15 settembre 2013

L’ordinanza contro il Post

La storia di una contesa legale che solleva molte questioni sui diritti video, sul diritto di cronaca e sulla responsabilità nell'uso dei link

Nell’agosto del 2010 il Post pubblicò un articolo intitolato “Guardare i Mondiali in streaming”. C’erano partite di calcio tutto il giorno, durante i Mondiali: e l’idea era di offrire – a chi non fosse in grado di mettersi su un divano davanti alla tv a qualunque ora – delle indicazioni utili su come seguire le diverse partite online. L’articolo ebbe buone attenzioni e fu condiviso sui social network: vi si elencavano orari e accessi ai canali più istituzionali delle reti televisive su internet e si citava l’esistenza di siti che davano informazioni sugli streaming offerti da siti internazionali –  “soluzioni per guardare le partite dei mondiali sui canali stranieri, approfittando dei loro segnali in streaming” – su cui non c’erano molte notizie: le nostre ricostruzioni ci portarono allora a concludere che in alcuni casi i siti che ospitavano gli streaming (siti non citati dal Post, che non li linkava mai direttamente: ma linkati a loro volta su alcuni indici che il Post citava) avessero i diritti di trasmissione in altri paesi e sfruttassero una zona grigia creata da internet, e in altri potessero non avere invece del tutto i diritti, cosa a cui alludevamo nell’articolo.

Non è escluso che possiate trovare in giro anche degli streaming provenienti direttamente da Sky, quindi con telecronaca in italiano: si tratta però di segnali diffusi illegalmente, visto che Sky trasmette solo via satellite. Allo stesso modo, non è escluso che siano illegali anche parecchi tra le migliaia di streaming di canali stranieri che saranno disponibili online: ognuno decida come regolarsi e cosa fare della propria connessione internet. Le partite trasmesse in chiaro, invece, possono essere viste in streaming sul sito della RAI: utile se non avete la tv in ufficio.

Riscontrato un interesse dei lettori del Post per il servizio che dava notizie su come vedere un evento sportivo online, il Post tornò nell’anno successivo a pubblicare articoli simili con le informazioni del caso di volta in volta, in occasione di altri eventi sportivi importanti, soprattutto partite di calcio: più o meno una volta al mese. Malgrado simili informazioni fossero offerte da diversi altri siti – anche di testate più autorevoli e note del Post – eravamo convinti dell’utilità del servizio (così come di quello di segnalare gli ospiti previsti ai talkshow politici televisivi, per esempio), che mantenemmo comunque sempre in uno spazio assai esiguo e marginale sulla homepage del Post, in ragione di una gerarchia che privilegiava notizie maggiori. Gli articoli non apparivano mai con l’evidenza degli altri, ma erano solo linkati nella colonna laterale che ospita le più diverse telegrafiche segnalazioni, quelle che al Post chiamiamo “post-it”: questo in osservanza all’idea che il servizio – come altri articoli molto brevi – completasse sì il lavoro di informazione del Post ma che si trattasse anche di una funzione gerarchicamente secondaria rispetto agli articoli e alle notizie principali del giorno e interessante solo per una limitata parte dei lettori.

Le segnalazioni di questo genere si intensificarono sul Post in occasione degli Europei di calcio del 2012, e una maggiore frequenza fu mantenuta anche all’inizio del campionato di calcio, ad autunno. Gli articoli davano le informazioni principali sulle partite ed elencavano reti televisive e siti che di volta in volta le trasmettevano legalmente, oltre a brevi indicazioni sui siti dove trovare ulteriori informazioni relative agli streaming online.

Il 10 ottobre del 2012 uno dei soci del Post, la società Banzai, ricevette una lettera da parte di uno studio legale romano per conto della società RTI, “Reti Televisive Italiane, società del Gruppo Mediaset” (Banzai fu allora e in tutte le fasi successive individuata erroneamente come l’editore del Post e per questo coinvolta in queste corrispondenze e nelle cause legali che seguirono, prima che un giudice riconoscesse l’errore e respingesse le richieste nei suoi confronti). Nella lettera si “invitava e diffidava (sic, contemporaneamente)” a “interrompere ogni attività informativa che contribuisca a facilitare l’accesso alla diffusione illecita dei contenuti di RTI” e “rimuovere entro 24 ore ogni informazione di contenuto identico o simile a quello da noi denunciato”.
Quando la lettera giunse al Post, giudicammo che le pretese avanzate superassero l’accettabile rispetto al ruolo e diritto di informazione di una testata giornalistica, ma cercammo di capire come venire incontro ai rispettabili interessi di RTI senza limitare il servizio che ci pareva giusto e corretto offrire ai lettori, né concedere un precedente a richieste indebite. E con una lettera del 22 ottobre rispondemmo tra l’altro:

La redazione de Il Post prende per altro atto della vostra segnalazione e dell’accertata violazione di diritti esclusivi della Vostra assistita RTI ad opera di alcuni di questi siti attestata dalle inibitorie ottenute dal Tribunale di Roma, e comprendendo le difficoltà di tutela dei diritti d’autore e di marchio che la stessa incontra in rete, ha provveduto a rimuovere le informazioni da voi segnalate.
Compatibilmente con i superiori interessi di cronaca e di informazione, nel futuro, al fine di escludere in fatto qualsivoglia errato sospetto di agevolazione o facilitazione, saranno rimossi gli hyperlink per l’accesso a tutti gli eventuali siti citati, fornendo come di consueto notizie il più possibile complete.

E di conseguenza – non avendo il Post alcun interesse a generare traffico verso quei siti – provvedemmo quindi da allora a non pubblicare più alcun link ai motori di ricerca per gli streaming (per colmo di chiarezza: i link sul Post non rimandarono mai a siti che trasmettevano le partite, né a pagine che ne ospitavano i link relativi, ma solo alle generiche homepage di motori di ricerca che raccoglievano tra le altre cose indicazioni su quei siti) né a qualsiasi altra pagina o sito non collegato alle reti televisive nazionali. Come si vede in questo esempio, pubblicato il 22 novembre 2012 (i nomi occultati qui non erano linkati a niente).

Schermata streaming

Un’altra abitudine che decidemmo di prendere per venire incontro alle preoccupazioni di RTI fu di rimuovere con una discreta frequenza i vecchi articoli relativi ad eventi sportivi passati, che non svolgevano più la loro funzione originale di servizio in relazione ai rispettivi eventi, e che RTI sosteneva potessero costituire un permanente veicolo di traffico verso i siti citati.

Passarono alcuni mesi, e il 10 febbraio 2013, anche per indagare meglio la questione posta da RTI, a seguito di ricerche e indagini il Post pubblicò un articolo che intendeva fare maggiore chiarezza sull’argomento streaming delle partite anche presso i lettori e presso chi cercasse informazioni sui motori di ricerca. L’articolo – generale, approfondito ed esteso, non relativo alla trasmissione di alcun evento sportivo e ospitato nello spazio degli altri articoli maggiori del Post – era intitolato “I siti dove vedere le partite in streaming – Quali sono, cosa dicono le leggi in Italia e in Europa”. E riportava sentenze e argomenti sulla questione, citando alcuni dei motori di ricerca accusati e le sentenze che li avevano riguardati, senza ospitare alcun link relativo, benché questo sia dal Post ritenuto in contraddizione con la completezza delle informazioni che siamo soliti dare. Il link a un sito o una fonte di cui si parla è un servizio in più dato al lettore per farsi un’idea migliore di ciò di cui sta leggendo o verificarne l’esattezza. Ma in questo particolare caso ci disponemmo a mutilare straordinariamente questa abituale completezza per soddisfare le preoccupazioni avanzate da RTI. L’articolo elencava i punti principali del dibattito culturale e legislativo intorno alla legittimità e illegittimità della trasmissione online degli eventi sportivi, e citava le decisioni giudiziarie avvenute.

Pochi giorni dopo, il 13 febbraio 2013, l’avvocato a cui il Post a ottobre aveva affidato le proprie risposte a RTI ricevette una diffida – da un avvocato rappresentante questa volta la Lega Calcio – destinata al Post. Vi si parlava di “pratiche illecite” condotte dal Post nel “pubblicare indicazioni e riferimenti a siti web attraverso i quali accedere illegalmente alla visione di eventi calcistici del campionato di Serie A in corso” e si chiedeva “entro 24 ore dal ricevimento della presente” di rimuovere “ogni informazione avente il contenuto e/o le finalità sopra descritte “. E anche di “interrompere ogni attività informativa che contribuisca ad agevolare l’accesso alla diffusione illecita dei contenuti audiovisivi licenziati dalla Lega Calcio”. Ovvero, la diffida equiparava “l’attività informativa” di una testata giornalistica – la quale citava, omettendone peraltro i link, i nomi di alcuni siti che davano indicazioni su altri siti dove vedere le partite – alla stessa trasmissione online delle partite su questi ultimi siti.

Anche con tutto il rispetto per il garbo formale della formulazione e per gli interessi economici che si sosteneva essere a rischio, la pretesa di “interrompere l’attività informativa” fu giudicata dal Post eccessiva e abusata, e l’avvocato che aveva ricevuto la diffida rispose chiedendo chiarimenti su quale normativa o giurisprudenza potesse legittimarla, visto che tutto quello che fino ad allora sapevamo sulla libertà di informazione suggeriva che fosse inaccettabile. Ciò nonostante, prendendo atto dell’allarme della Lega Calcio e del suo interesse, anche questa volta il Post ritenne di amputare autonomamente i propri articoli, eliminando dalla settimana successiva ogni riferimento ai nomi dei siti in questione. Dal 20 febbraio, tutto quello che i lettori del Post poterono quindi leggere e conoscere su quei siti è una frase iperautocensurata e difficilmente discutibile:

“Ci sono anche molti streaming disponibili online, segnalati su siti Internet dei quali non è possibile verificare la legalità delle trasmissioni”

Frase a cui era associato un link che rimandava, per eventuali e più approfondite informazioni sulla materia, all’articolo generale e completo del 10 febbraio precedente (che citava per ragioni di cronaca i nomi dei siti oggetto di processi). Infine, provvedemmo da allora in poi a rimuovere gli articoli entro poche ore una volta passato l’evento sportivo relativo, per limitare la persistenza in rete di contenuti che generassero fastidio a Lega Calcio e RTI una volta che il loro ruolo informativo fosse esaurito.

Ricapitoliamo gli interventi:
1. informato che alcuni streaming potevano essere illeciti;
2. eliminato i link ai siti;
3. pubblicato un articolo di ampie informazioni sulla questione e i margini di illecito;
4. censurati anche nel suddetto articolo (che come vedremo sarà ritenuto legittimo e corretto da una sentenza) i link;
5. eliminato gli stessi nomi dei siti (salvo che dall’articolo del 10 febbraio dedicato alle denunce contro quei siti).
6. ridotta a poche ore l’accessibilità delle informazioni sulle partite.

Ciò malgrado, il 12 aprile il Post ricevette la comunicazione che lo studio legale romano – in rappresentanza di RTI – aveva presentato un ricorso che chiedeva al Tribunale Civile di Roma “un provvedimento cautelare” che “inibisca alla (sic) controparte la futura pubblicazione di qualsiasi informazione che concorra ad agevolare – direttamente o indirettamente, in qualsiasi modo e forma – la lesione dei diritti trasmissivi, dei diritti autorali connessi e dei diritti di privativa industriale di RTI”. E che il Tribunale aveva fissato a questo proposito un’udienza per il 2 maggio.

L’esposizione e la ricostruzione dei fatti contenute nel ricorso di RTI erano – ad avviso del Post – errati, formulati in maniera suggestiva e per diversi aspetti non rispondenti al vero, a prescindere dalle argomentazioni in diritto. Il ricorso citava in giudizio come editore del Post ancora Banzai – che ne è solo uno dei soci – sostenendo in modo inesatto che questo ruolo fosse indicato sul Post. Affermava che “con un semplice click” dal Post si accedesse al “portale che trasmette la diretta della partita”, cosa non rispondente al vero. Descriveva gli articoli del Post come se non fossero intervenute tutte le modifiche richieste da ottobre in poi, in contraddizione con l’evidenza e con ciò che era stato comunicato  (secondo il ricorso, gli articoli “indicano esplicitamente i siti che trasmettono illegalmente i prodotti audiovisivi di RTI”); e chiedeva quindi che fossero interdetti esibendone però al giudice il contenuto dell’anno precedente, ormai invece ampiamente censurato: e sosteneva che “del tutto indifferenti alle diffide ricevute, hanno continuato a pubblicare i contenuti sopra descritti”, e “hanno palesato totale indifferenza” (“totale”).
Insisteva ripetutamente, con allusioni alle intuibili fortune economiche che il Post ne avrebbe ricavato, sui banner pubblicitari appositamente inseriti nella pagine che ospitavano gli articoli in questione, “contenuti di grande appeal commerciale per gli inserzionisti”: banner che invece vengono pubblicati automaticamente su ognuna delle pagine del Post, dalla prima all’ultima, ogni giorno. Insinuava che la “strana” rimozione dopo alcune ore degli articoli avesse a che fare con paradossali “timori” e non fosse invece frutto delle precedenti richieste di RTI e Lega Calcio. Trascurava nell’esposizione la preponderante parte di testo degli articoli del Post che dava informazioni su come vedere le partite sui canali e siti “istituzionali”, suggerendo che il loro contenuto fosse unicamente dedicato a indicare modalità illecite di visione. Allegava imprecise perizie che – definendo tra l’altro il Post “uno dei principali player della controinformazione” – allegavano schermate che mostravano gli articoli del Post sulle partite in streaming molto visibili su Google: ma erano ricerche effettuate inserendo “ilpost.it” tra i risultati da trovare. Sosteneva infine, con ardito paragone, che il lavoro del Post equivalesse a indicare ai lettori “i nomi, gli indirizzi e l’ora di ricevimento delle singole prostitute” o “i numeri telefonici degli spacciatori”.

L’udienza si è tenuta il 2 maggio: assieme agli avvocati di RTI si è presentato anche quello di Lega Calcio. Per il Post assieme agli avvocati c’era il direttore Luca Sofri, citato nel ricorso come direttore responsabile. La discussione è durata circa un’ora: l’avvocato di Lega Calcio ha lamentato che negli articoli del Post non fosse abbastanza chiaro che i siti a cui si faceva quel generico riferimento fossero certamente non nel lecito, esponendo le ragioni per cui non potrebbero in ogni caso esserlo. Il direttore si è offerto di aggiungere questi chiarimenti e i dettagli forniti a completamento dell’articolo – proponendo un arricchimento delle informazioni piuttosto che una mutilazione – e il giudice ha proposto alle parti di trovare un accordo in questo senso. Ma l’avvocato di RTI ha insistito nel pretendere l’eliminazione dal Post di qualsiasi riferimento alla mera esistenza di altri siti che trasmettano il calcio italiano, suggerendo diverse formulazioni del testo che il direttore ha rifiutato di prendere in considerazione.

Passato un mese il giudice ha depositato un’ordinanza in cui accoglieva tutte le richieste di RTI e Lega Calcio ingiungendo al Post di non dare più nessuna informazione sull’esistenza online di siti che trasmettano le partite senza averne i diritti. E di non linkare mai più in nessuna altra pagina vecchia o nuova l’articolo di approfondimento del 10 febbraio che al tempo stesso l’ordinanza stessa ammette essere legittimo e correttamente informativo. Ma non linkabile:

“benché il singolo articolo di informazione in ordine al fenomeno della diffusione gratuita in streaming della partite di calcio di maggiore interesse costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca e di informazione, che si estende anche all’indicazione puntuale degli estremi dei fatti e dei suoi autori (demolito così l’ardito paragone con prostitute e spacciatori, ndr), il sistematico e ripetuto rinvio, mediante il link contenuto nel comunicato informativo delle singole partite in procinto di svolgimento sembra avere l’effetto non tanto di porre a conoscenza il pubblico dell’illiceità del predetto fenomeno – finalità al cui assolvimento non appare necessario il ricorso ad un link ipertestuale e che è possibile soddisfare, in modo più corretto ed efficace, attraverso il mero riferimento all’illiceità della diffusione delle partite su siti internet diversi da quelli dei licenziatari – , quanto piuttosto, di offrire al pubblico medesimo uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei siti ove è possibile vedere gratuitamente l’evento”.

In sintesi, dice il giudice: l’articolo del 10 febbraio è lecito, corretto, informativo e costituisce diritto di cronaca, perché informa sul fenomeno dei siti che trasmettono le partite illecitamente. Ma poiché la sua lettura avrebbe l’effetto (anzi: “non può ragionevolmente escludersi” che lo abbia, “sia pure in via mediata”) di informare i lettori sulla raggiungibilità di siti che trasmettono le partite illecitamente, si deve quindi evitare il più possibile che venga letto. Può esistere ma non deve essere esibito.

E di conseguenza l’ordinanza (che peraltro riconosce l’errore di RTI nel coinvolgere Banzai, ma non esime Banzai dal pagare in proprio le spese legali conseguenti all’errata citazione da parte di RTI) “inibisce a Sofri Luca di fornire, in qualunque modo e con qualunque mezzo espresse indicazioni sulla denominazione e la raggiungibilità dei portali telematici che, direttamente o indirettamente, consentono di accedere illegalmente ai prodotti audiovisivi della RTI”, “fissa una penale non inferiore ad euro 10.000 per ogni violazione”, “dispone la pubblicazione del dispositivo” su due quotidiani a spese di Sofri e lo “condanna alla rifusione delle spese processuali”.

Le molte altre anomalie dell’ordinanza (a Sofri viene imposto un impedimento informativo “ad personam”, che non riguarda nessun altro operatore dell’informazione – in violazione della libera concorrenza – e l’impedimento è indipendente da formati, contesti e diritti di cronaca; il suo ruolo di giornalista è ignorato e indifferente; l’inibizione prescinde dal suo ruolo di direttore del Post; l’”effetto non escluso e mediato” degli articoli del Post è considerato equivalente alla trasmissione illegittima delle partite; l’approfondimento del 10 febbraio viene ritenuto esauriente e adeguato, e al tempo stesso “non necessario” per i lettori; a RTI non viene imposto il risarcimento delle spese legali di Banzai) e persino una cosa che possiamo chiamare con discrezione senso di giustizia, hanno convinto il Post – non a cuor leggero, considerate le complicazioni inevitabili di queste vicende – a presentare un reclamo contro l’ordinanza (la forma di ricorso prevista in questi casi, che viene giudicata dalla stessa Sezione del Tribunale che ha emesso l’ordinanza).

La IX Sezione Civile, “Specializzata in materia d’impresa”, ha respinto il reclamo con una nuova ordinanza depositata il 25 luglio che ha di fatto replicato tutti gli argomenti esposti dall’ordinanza precedente. Ne ha anzi appesantito le valutazioni, dichiarando la presunta agevolazione degli illeciti non più un effetto da non poter escludere, ma una espressa intenzione del Post, e tornando a descrivere gli articoli come se avessero ancora ospitato i nomi dei siti accusati. E ha dato risposta soltanto all’obiezione sulla genericità ed estensione dell’inibizione nei confronti di Luca Sofri, specificando che è relativa solamente al suo ruolo di direttore del Post (dando così spazio a possibili nuove contraddizioni immaginabili). Quanto a Banzai, l’errore di RTI nel citarla in giudizio viene giustificato a partire dalla equivoca presenza del logo di Banzai in fondo alle pagine del Post (dovuta, come è norma, alla responsabilità e cura tecnica del Post da parte di Banzai).

In esecuzione dell’ordinanza, il Post ha censurato dai propri articoli ogni riferimento all’esistenza nei fatti di siti non autorizzati a trasmettere le partite di calcio, ha provveduto alla pubblicazione del dispositivo della sentenza e alla rifusione delle spese legali.

L’ordinanza del 5 giugno 2013 (PDF)
L’ordinanza del 16 luglio 2013 (PDF)