Il regolamento delle primarie del PdL

Che cosa dicono i 55 articoli che regoleranno la scelta del candidato a PresdelCons del partito del fu PresdelCons

Il Popolo delle Libertà ha diffuso il regolamento delle primarie che organizzerà allo scopo di scegliere il suo candidato alla presidenza del Consiglio. Si voterà in una giornata compresa tra il 15 dicembre 2012 e il 3 febbraio 2013 e la data precisa sarà stabilita dal comitato organizzatore. Per votare non bisognerà registrarsi in anticipo ma basterà andare al seggio il giorno del voto, versare un contributo di 2 euro e sottoscrivere la “Carta dei Valori” del PdL. I candidati non potranno farsi pubblicità a pagamento, non potranno spendere più di 200.000 euro e dovranno rendere pubblico il rendiconto dei contributi che ricevono e la loro provenienza. Per candidarsi bisognerà raccogliere almeno 10.000 firme, e non più di 2.000 in ogni regione. Di seguito il regolamento ufficiale, disponibile anche qui.

PREAMBOLO

Per la scelta del candidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle elezioni politiche del 2013, il PDL, ispirandosi ai valori del popolarismo europeo e all’esperienza delle più grandi democrazie occidentali, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione popolare alla vita politica e alle proprie scelte in favore dell’interesse nazionale, indice elezioni primarie, aperte a tutti cittadini che si riconoscono nella Carta dei Valori del Popolo della Libertà, articolate attraverso libere consultazioni sul territorio nel periodo
compreso tra il 15 dicembre e il 3 febbraio, e una serie di convention politicopro-grammatiche sul territorio, e una convention nazionale finale aperta per la proclamazione ufficiale del vincitore e per l’apertura della campagna elettorale.

I. IL COMITATO ORGANIZZATORE

1. È istituito il Comitato Organizzatore per le Primarie. Il Comitato Organizzatore è composto dai Coordinatori Nazionali e dai Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti locali, Elettorale, Adesioni, Amministrazione, Portavoce, Internet. Dopo la formalizzazione delle candidature potrà partecipare ai lavori del Comitato Organizzatore, in qualità di invitato permanente e senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun candidato.

2. Il Comitato Organizzatore:
a) ha sede presso la sede nazionale del Popolo della Libertà, Via dell’Umiltà n. 36, 00187-Roma;
b) predispone le modalità per la presentazione delle candidature;
c) sovrintende alle elezioni primarie, assicurandone il corretto svolgimento e decide in prima istanza, entro quarantotto ore dalla ricezione di eventuali esposti sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel Regolamento;
d) predispone la modulistica per la raccolta delle firme;
e) accerta i requisiti di ammissione delle candidature e la regolarità delle firme raccolte;
f) ufficializza la lista dei Candidati ammessi e non ammessi e la rende pubblica;
g) sentiti i Coordinatori Regionali e Provinciali, predispone la lista dei seggi, in modo tale da assicurarne un’equa distribuzione sul territorio nazionale, in ragione del numero degli abitanti e della raggiungibilità delle sedi, al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini prevedendo almeno un seggio in tutti i comuni
superiori a 15 mila abitanti;
h) predispone la lista dei candidati da riportare sulla scheda;
i) provvede alla stampa delle schede elettorali;
j) definisce gli aspetti tecnico-organizzativi e logistici delle operazioni di voto, stabilendo la dotazione necessaria in ciascun seggio per lo svolgimento delle operazioni di voto;
k) adotta i necessari provvedimenti per assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini italiani alle Primarie;
l) emana le circolari attuative del presente Regolamento;
m) cura la realizzazione e la gestione, sul sito web del Partito, di una sezione appositamente dedicata alle primarie, e in particolare, alla pubblicazione dei documenti tecnici, politici e contabili.

3. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo precedente, il Comitato Organizzatore si avvale di Comitati Organizzativi nominati dai Coordinamenti Regionali e dei Coordinamenti Provinciali, costituiti da sette membri eletti dai rispettivi coordinamenti con maggioranza dei due terzi, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, ovvero il livello territoriale non provveda nei termini previsti, i comitati organizzativi regionali e provinciali saranno nominati direttamente dal Comitato Organizzatore. I Comitati Regionali e Provinciali sono presieduti dai rispettivi Coordinatori che ne fanno parte di diritto.

Nelle province in cui sono previste dallo Statuto del Popolo della Libertà le Grandi Città devono essere costituiti, con analoghe modalità previste al comma precedente del presente articolo, dei Comitati Organizzativi competenti per il territorio della Grande Città. Tali Comitati sono nominati dai Coordinamenti di Grande Città. Pertanto le funzioni e le competenze dei Comitati Organizzativi Provinciali previsti nei successivi articoli sono applicati anche ai Coordinamenti Organizzativi di Grande Città.

4. Al Comitato Organizzatore, in primo grado, viene deferita in via esclusiva ogni controversia relativa allo svolgimento delle Primarie nonché all’applicazione e all’interpretazione del presente Regolamento.

II. LA COMMISSIONE DI GARANZIA

5. È istituita la Commissione di Garanzia per lo svolgimento delle primarie 2012 del PDL. La Commissione di Garanzia è composta da cinque membri, scelti dall’Ufficio di Presidenza tra personalità in possesso di riconosciuti requisiti di autorevolezza e competenza.

6. La Commissione svolge attività di vigilanza sul corretto svolgimento delle Primarie, in coerenza con i valori di libertà, pluralismo e tolleranza del PDL.

7. Alla Commissione di Garanzia, in secondo grado, viene deferita in via esclusiva ogni controversia relativa allo svolgimento delle Primarie nonché all’applicazione e all’interpretazione del presente Regolamento. La Commissione di Garanzia suggerisce, inoltre, qualunque ulteriore norma necessaria per l’attuazione e la corretta interpretazione del presente Regolamento. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono valide se partecipano alla riunione almeno tre dei suoi componenti.

III. LA GESTIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

8. Gli aspetti economici e finanziari sono gestiti dall’Amministrazione Nazionale nel quadro delle deleghe affidate dal Comitato Organizzatore e secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del Popolo della Libertà.

IV. LE INCOMPATIBILITÀ

9. Le cariche di componente del Comitato Organizzatore, di componente del Comitato dei Garanti e di Candidato alle Primarie sono tra loro incompatibili.

V. L’ELETTORATO ATTIVO

10. Potranno votare alle Primarie del PDL tutti i cittadini italiani che il giorno delle votazioni risultino iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza e che, contestualmente all’espressione del voto, sottoscrivano la Carta dei Valori del Popolo della Libertà e versino 2 Euro quale contributo all’organizzazione delle Primarie, nonché con le stesse modalità di cui sopra i cittadini italiani maggiori di anni 16, la cui domanda di iscrizione al Popolo della Libertà sia pervenuta alla sede centrale del Pdl entro il giorno 24 novembre alle ore 12.

11. Il Comitato Organizzatore potrà emanare apposite disposizioni per assicurare ai cittadini italiani residenti all’estero la possibilità di votare alle elezioni primarie del PDL.

VI. L’ELETTORATO PASSIVO

12. Possono candidarsi tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilità alla Camera dei Deputati.

13. Entro lunedì 19 novembre tutti coloro che intendono candidarsi dovranno sottoscrivere, pena l’inammissibilità, un documento predisposto dal Comitato Organizzatore, attestante:
a) l’impegno a osservare il presente Regolamento;
b) l’adesione alla Carta dei Valori del PDL;
c) la sottoscrizione della seguente dichiarazione di intenti: «Io sottoscritto, candidandomi alle elezioni primarie indette dal Popolo della Libertà, mi impegno, qualunque sia l’esito della consultazione, a garantire il mio sostegno politico ed elettorale al Pdl e al centrodestra italiano»;
d) l’impegno a supportare nelle elezioni politiche il candidato che risulterà vincitore nelle elezioni primarie;
e) il deferimento esclusivo al Comitato Organizzatore di ogni controversia relativa allo svolgimento delle Primarie, a questioni di carattere regolamentare, interpretativo, ovvero afferente allo svolgimento delle operazioni di voto o di scrutinio, e in grado successivo, alla Commissione di Garanzia la cui decisione è inappellabile.

14. Per essere ammessi alle Primarie, i candidati devono depositare presso la sede del Comitato Organizzatore, via dell’Umiltà 36, 00187, Roma, entro le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2012 almeno 10.000 firme. In ciascuna Regione non potranno essere raccolte più di 2000 firme.

15. Possono sottoscrivere la candidature tutti in cittadini in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del presente Regolamento.

16. Le candidature devono essere sottoscritte su appositi moduli predisposti dal Comitato Organizzatore. Sono valide anche le sottoscrizioni ottenute via internet utilizzando il meccanismo di registrazione e di validazione della sottoscrizione predisposto nel sito web del Pdl. Allo scopo di garantire la regolarità della sottoscrizione possono sottoscrivere on line una candidatura i cittadini italiani i cui dati siano disponibili nei database a disposizione del nostro movimento politico alla mezzanotte di mercoledì 7 novembre.

17. I moduli per l’accettazione di candidatura e per la raccolta delle sottoscrizioni riportano il contrassegno del partito del Popolo della Libertà.

18. Le sottoscrizioni si ritengono valide se raccolte e certificate in presenza di iscritti al Popolo della Libertà che ricoprano uno dei seguenti incarichi: parlamentare nazionale o europeo; consigliere o assessore regionale, consigliere o assessore provinciale, consigliere o assessore di Comune, sindaco. Oppure raccolte e certificate in presenza di notai, giudici di pace, cancellieri, segretari provinciali e comunali.

19. Il Comitato Organizzatore procede alla verifica della validità delle sottoscrizioni delle candidature. Trascorse 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Comitato rende noti i nomi delle candidature validate, trasmettendo l’elenco con la relativa documentazione alla Commissione di Garanzia, la quale individua eventuali candidature incompatibili con i principi di moralità e di legalità e con le finalità politiche del PDL, decretandone l’esclusione in maniera inappellabile. Espletati gli adempimenti di cui all’articolo precedente, la Commissione di Garanzia redige l’elenco definitivo delle candidature, procede al sorteggio dell’ordine dei nomi dei candidati da riportare sulla scheda dandone comunicazione scritta al Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore pubblica immediatamente l’elenco sul sito del PDL.

VII. LA CAMPAGNA ELETTORALE E IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI CANDIDATI

20. Il Comitato Organizzatore, in collaborazione con i Comitati Organizzativi Regionali e Provinciali, cura l’adeguata pubblicizzazione delle primarie del PDL.

21. La campagna elettorale deve essere improntata a una competizione franca e leale. Sono proibite tutte le azioni propagandistiche che risultino offensive nei confronti della sensibilità comune, dell’interesse nazionale, dell’immagine del PDL e della personalità dei candidati. Ogni iniziativa propagandistica o di confronto tra i candidati deve essere finalizzata a promuovere la partecipazione delle italiane e degli italiani alla vita democratica del Paese, alle elezioni primarie e al dibattito politico del PDL.

22. Gli impegni economici relativi alla campagna elettorale devono essere assunti secondo principi di sobrietà e trasparenza.

23. Sono considerate “spese sostenute dal candidato” tutte le spese immediatamente riconducibili alla campagna elettorale del candidato, comprese quelle effettuate con fondi devoluti, in forma di contributo volontario, da qualunque soggetto.

24. L’ammontare delle spese di cui all’articolo precedente non può essere, in ogni caso, superiore ai 200.000 Euro, pena l’esclusione dalle Primarie del Candidato.

25. Le spese di cui all’articolo precedente vanno analiticamente rendicontate e documentate dal candidato, con riferimento all’origine del contributo e al suo utilizzo. Tale rendicontazione sarà resa pubblica a cura del Comitato Organizzatore e dovrà essere conservata dal candidato, insieme alla relativa documentazione, per i sei mesi successivi alla data di svolgimento delle elezioni primarie.

26. Ciascun candidato, in ogni caso, ha l’obbligo di fornire, su richiesta, alla Commissione di Garanzia ogni documento relativo al finanziamento e alle spese della campagna elettorale e di rendere pubblico, secondo le modalità stabilite dal Comitato Organizzatore, ogni contributo superiore ai 1000 euro.

27. A decorrere dal 1 dicembre 2012, la campagna elettorale non potrà svolgersi attraverso attività propagandistiche a pagamento, ovvero, attraverso l’utilizzo di spazi pubblicitari su strada o veicoli, su giornali, canali radio-televisivi, siti internet o altre forme di pubblicità a pagamento. Per l’eventuale violazione di questa disposizione si applica l’art. 53 del presente Regolamento.

VIII. IL VOTO E LO SCRUTINIO

28. La costituzione dei seggi è curata dai Comitati Organizzativi Provinciali, che provvedono alla dotazione necessaria per le operazioni di voto e di scrutinio.

29. I seggi possono essere istituiti presso le sedi municipali, le sedi del PDL, le istituzioni dei vari livelli territoriali, associazioni culturali e ricreative, postazioni provvisorie, studi, uffici o esercizi commerciali.

30. I seggi sono composti da un presidente e due scrutatori nominati dal Comitato Organizzativo Provinciale. I delegati dei candidati potranno designare loro rappresentanti nei singoli seggi elettorali, secondo le modalità e i tempi definiti dal Comitato Organizzatore.

31. Le elezioni devono svolgersi, regione per regione, in una giornata compresa tra il 15 dicembre 2012 e il 3 febbraio 2013, secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato Organizzatore, d’intesa con i Comitati Organizzativi Regionali e Provinciali.

32. Ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale. Nelle città capoluogo (o ex capoluogo) di Provincia, in deroga al principio di cui sopra, il Comitato Organizzatore potrà definire e approntare modalità di voto che consentano ad ogni elettore di votare in ciascun seggio, a sua scelta. Il Comitato Organizzatore, in collaborazione con i Comitati Organizzativi Regionali e Provinciali, cura la pubblicità, sui mezzi di comunicazione nazionali e locali, dell’ubicazione dei seggi e delle sezioni elettorali ricomprese in ciascun seggio e ogni altra informazione utile per favorire la partecipazione.

33. Gli elettori, prima di votare, devono farsi identificare al seggio, mostrando un documento di riconoscimento valido ai sensi di legge e la propria tessera elettorale, sottoscrivere la “Carta dei Valori” e versare un contributo di 2 Euro per l’organizzazione delle primarie. Il Comitato Organizzatore potrà esplicitamente autorizzare un’eventuale deroga alla esibizione della tessera elettorale nei comuni nei quali sia stata predisposta una organizzazione dei seggi tale da non necessitare l’esibizione di tale documento.

34. Il Presidente del seggio assicura che venga rispettato il principio della libertà e della segretezza assoluta del voto.

35. La scheda elettorale riporta nominativi dei candidati nell’ordine risultante dal sorteggio effettuato dalla Commissione di Garanzia. Ogni elettore esprime un’unica preferenza tracciando un segno in corrispondenza del candidato prescelto.

36. bis. L’Ufficio di Presidenza potrà inoltre autorizzare altre consultazioni su temi di interesse politico, inclusa l’eventuale nuova denominazione del soggetto politico. Nelle regioni e nei comuni dove sono previste le elezioni del rinnovo dei rispettivi consigli, in concomitanza delle elezioni primarie per il candidato Premier, l’Ufficio di Presidenza potrà decidere l’indizione di elezioni primarie anche per i candidati alle rispettive cariche monocratiche.

37. Chiuse le operazioni di voto, senza frapporre tempo, il Presidente del seggio si accerta del numero dei votanti e del numero delle schede vidimate e non utilizzate, assicurandosi che la somma del primo e del secondo corrisponda al totale delle schede vidimate.

38. Eseguito l’accertamento di cui all’articolo precedente, il Presidente del seggio avvia le operazioni di scrutinio, che non possono essere interrotte fino alla loro conclusione, salvo il verificarsi di circostanze obiettive e legittime indipendenti dalla volontà dei componenti del seggio.

39. Un componente del seggio estrae una singola scheda, la apre e la consegna al Presidente del seggio. Il Presidente, data lettura del contenuto dell’espressione di voto manifestata nella scheda stessa, passa quest’ultima ad un altro scrutatore, il quale prende nota del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato nell’ apposito prospetto delle tabelle di scrutinio.

40. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, salvo quanto disposto all’articolo seguente.

41. Le schede possono essere annullate nei seguenti casi:
a. presenza di segni che rendano identificabile l’elettore;
b. segni tracciati sui nomi di più di un candidato;
c. impossibilità di identificare la volontà dell’elettore;
d. assenza di sigla di vidimazione sulla scheda di almeno due membri del seggio.

42. Il Presidente, acquisito il parere di tutti i membri del seggio, si pronuncia in via provvisoria su ogni difficoltà, incidenti o contestazioni verificatisi nelle operazioni di voto, disponendo che nel verbale sia fatta menzione di ogni contestazione, anche verbale, relativa all’attribuzione dei voti o alla dichiarazione di nullità delle schede.

43. Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio:
a) verifica se la somma dei voti validamente espressi più le schede bianche, le schede nulle e quelle contestate corrisponde al totale delle schede votate;
b) riporta tale conteggio sul verbale e controlla che il verbale sia regolarmente compilato;
c) si accerta che il verbale e le tabelle siano controfirmate da ciascun componente del seggio;
d) compila il modello per la trasmissione dei dati al Comitato Organizzativo Provinciale assicurandosi che questo venga controfirmato da ciascun componente del seggio;
e) inserisce in un plico il materiale di cui alle lettere a), b), c), d) più le schede residue e i documenti designanti i rappresentanti di lista e si assicura che il plico, una volta sigillato, venga controfirmato dai membri del seggio;
f) predispone l’inserimento di tutta la restante dotazione del seggio in un contenitore, su cui, una volta sigillato, si assicura che venga apposta la controfirma dei membri del seggio;
g) trasmette i risultati dello scrutinio al Comitato Organizzativo Provinciale che, contestualmente, li comunica al Comitato Organizzatore;
h) non appena effettuata la trasmissione di cui alla lettera g), si reca presso il Comitato Organizzativo Provinciale per consegnare il materiale di cui alle lettere e) ed f) al Coordinatore provinciale.

IX. LA VALIDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

44. Concluse le operazioni di cui all’articolo precedente, il Comitato Organizzatore assume la funzione di Ufficio Elettorale Centrale. Analogamente a livello provinciale il Comitato Organizzativo di tale livello assume le funzioni di Ufficio Elettorale Provinciale.

45. Ai lavori degli Uffici di cui all’articolo precedente partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti designati dai candidati, rispettivamente, presso il Comitato Organizzatore e presso ciascun Comitato Organizzativo Regionale e Provinciale.

46. Ciascun Ufficio Elettorale Provinciale procede alla validazione dei risultati pervenuti sulla base della documentazione fornita dai seggi, registrando analiticamente, su supporto sia cartaceo sia informatico, tutti i relativi dati.

47. In presenza di eventuali schede contestate, l’Ufficio Elettorale Provinciale decide a maggioranza di due terzi dei suoi componenti sulla loro attribuzione. Nel caso che tale maggioranza non venga conseguita, le schede contestate vengono inviate, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Comitato Nazionale, all’Ufficio Elettorale Centrale, perché le sottoponga al Commissione di Garanzia.

48. Il Presidente dell’Ufficio Elettorale Provinciale cura la redazione di un verbale, in forma cartacea ed elettronica, controfirmato da tutti i membri dell’Ufficio, nel quale si dà conto:
a) del numero dei votanti;
b) dei risultati, considerati sia complessivamente, sia nello loro distribuzione, seggio per seggio;
c) delle schede nulle o bianche;
d) di eventuali contestazioni e del loro esito.

49. Ciascun Ufficio Elettorale Provinciale fa pervenire, via posta elettronica, entro le ore 18 del giorno successivo alle votazioni, all’Ufficio Elettorale Centrale, il verbale di cui all’articolo precedente, avendo cura di conservare presso la sede provinciale del Partito la documentazione di cui all’art. 41 del presente Regolamento.

50. L’Ufficio Elettorale Centrale esamina, secondo l’ordine di arrivo, i risultati dello scrutinio trasmessi dagli Uffici Elettorali Provinciali, convalidandoli con la firma di uno dei propri membri, sulla base della documentazione pervenuta. Vengono, quindi, sottoposte alla Commissione di Garanzia le schede contestate eventualmente pervenute ai sensi dell’art. 45 del presente Regolamento. Il Comitato di garanzia decide nel merito in maniera definitiva.

51. Completate le operazioni di cui all’articolo precedente, vengono resi immediatamente pubblici sul sito del PDL i risultati del conteggio, relativamente al numero dei votanti, ai voti attribuiti a ciascun candidato, alle schede bianche e alle schede nulle. La Commissione di Garanzia prende ogni misura idonea a far sì che tale pubblicazione abbia luogo entro le ore 10 antimeridiane del mercoledì successivo alla domenica in cui
s’è votato.

52. Dal momento della pubblicazione dei risultati, decorrono 24 ore per la presentazione di eventuali ricorsi da parte dei candidati o di rappresentanti da essi delegati presso il Comitato Organizzatore. Il Comitato Organizzatore procede all’esame del materiale di cui alla lettera (e) dell’art. 42 del presente Regolamento e decide entro 24 ore dal ricevimento del ricorso. Tale decisione può essere appellata presso la Commissione di Garanzia, che, entro le successive 24 ore, decide in via definitiva.

X. LA PROCLAMAZIONE

53. E’ eletto il candidato che al termine delle consultazioni sul territorio ottiene il maggior numero di voti. La proclamazione del candidato Premier avverrà nel corso della convention nazionale finale, al termine delle consultazioni territoriali.

XI. LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

54. Le violazioni al presente Regolamento possono essere rilevate direttamente dal Comitato Organizzatore ovvero dai candidati, che presentano esposto al Comitato stesso. Una volta che la violazione sia stata accertata, il Comitato procede, entro 48 ore, a seconda della gravità della violazione e della persistenza della condotta irregolare, al richiamo orale, al richiamo scritto o all’esclusione dalle Primarie. Avverso la decisione del Comitato Organizzatore è possibile presentare, entro 24 ore, ricorso alla Commissione di Garanzia, che decide, in via definitiva, entro le successive 24 ore. Di ogni fase dell’iter di eventuali provvedimenti disciplinari viene data notizia dettagliata, con la pubblicazione dei relativi documenti, sul sito internet del PDL.

XII. RINVIO AD ALTRE NORME

55. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

foto: LaPresse