La bozza del decreto sulla sanità

Le cose che si sanno sui nuovi provvedimenti che dovrebbero essere presentati a fine agosto, tassa sulle bibite gassate compresa

Oggi circolano sui giornali le anticipazioni di un ampio decreto che riguarda la sanità e che dovrebbe essere presentato dal ministro della Salute Renato Balduzzi al Consiglio dei ministri del 31 agosto. Le notizie sul suo contenuto, che non è ancora definitivo, sembrano provenire tutte dalla stessa bozza, probabilmente quella pubblicata in PDF dal Sole 24 Ore e datata 10 agosto: in questi giorni, e precisamente dal 24 agosto, una versione del decreto è all’esame delle Regioni (visto che la “tutela della salute”, come stabilisce l’articolo 117 della Costituzione, è materia di “legislazione concorrente” appunto dello Stato e delle Regioni).

La bozza del Sole 24 Ore si intitola “Decreto legge recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ed è formato da 27 articoli in 39 pagine dall’aria piuttosto provvisoria. Di alcuni provvedimenti si parla da qualche giorno, e in particolare, per il suo evidente appeal giornalistico, di una tassa sulle bibite gassate e sui superalcolici a carico dei produttori (ma che avrà molto probabilmente la sua ricaduta sui prezzi, se verrà approvata).

Gli altri provvedimenti riguardano multe molto alte per chi vende sigarette ai minorenni e la pubblicazione dei prezzi pagati per beni e servizi dalle aziende sanitarie, mentre in ambiti più tecnici, ma probabilmente di maggior impatto sul funzionamento della sanità ci sono modifiche nei meccanismi di nomina dei dirigenti sanitari e molte norme per il riordinamento territoriale e amministrativo delle strutture sanitarie. La Stampa ha riassunto alcuni dei provvedimenti principali in otto punti.

Fumo. Multe fino a mille euro, che diventano duemila in caso di recidiva, per chi vende sigarette a minori di 18 anni. «Chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio dell’attività».
Per questo i rivenditori «hanno l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta». Entro diciotto mesi dall’entrata vigore del decreto, «i distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco (…) devono essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla Pubblica amministrazione».

Gioco d’azzardo. Gli apparecchi idonei al gioco d’azzardo «non possono essere installati all’interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto».
«Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e conil ministero della Salute».
Inoltre con un’apposita ordinanza motivata il sindaco «può disporre, per una durata massima di 30 giorni, la chiusura ovvero la limitazione dell’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, dei locali o, comunque, dei punti offerta dei giorchi, nelle aree comunali interessate da rilevanti fenomeni di ludopatia». Il prefetto con ordinanza motivata «può disporre l’impignorabilita’ dei beni del soggetto affetto da gioco d’azzardo patologico».

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