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  • Mercoledì 25 luglio 2012

Le rassegne stampa e il copyright

Come funziona Repertorio Promopress, il nuovo sistema della Fedarazione degli editori per mettere ordine nella riproduzione degli articoli

© Silvio Durante / LaPresse
Archivio storico
Torino 04-01-1956
Moderna edicola di giornali
Nella foto: una moderna edicola di giornali
NEG- 85401
© Silvio Durante / LaPresse Archivio storico Torino 04-01-1956 Moderna edicola di giornali Nella foto: una moderna edicola di giornali NEG- 85401

Dal primo luglio 2012 alcune società che realizzano e forniscono rassegne stampa e gli editori dei principali giornali italiani (quotidiani e periodici su carta) hanno stabilito un accordo per la gestione dei diritti d’autore nelle rassegne, introducendo un modello di licenza per la riproduzione e l’utilizzazione degli articoli. L’iniziativa si chiama Repertorio Promopress ed è stata promossa dalla FIEG, la Federazione italiana editori giornali. Qui l’elenco delle società nazionali (per ora 4 su 13) e delle testate (suddivise per impresa e in ordine alfabetico) che hanno scelto di partecipare.

Grazie a questa intesa, gli editori che pubblicano i contenuti riceveranno un pagamento da parte dei fornitori di rassegne, cosa che fino ad ora non avveniva se non in qualche caso e per un singolo accordo tra le parti. Con l’adesione a Repertorio Promopress, ciascun fornitore di rassegne pagherà una percentuale del proprio fatturato a questa società consortile che a sua volta si occuperà di suddividerlo tra gli editori in base al numero annuale degli articoli riprodotti. Il numero degli articoli sarà comunicato dagli stessi fornitori di rassegne e con possibilità di controlli da parte di Repertorio Promopress. Le percentuali saranno del 4 per cento il primo anno (quindi da ora e per metà 2013), del 6 per cento il secondo e dell’8 per cento il terzo.

La riproduzione degli articoli
La riproduzione degli articoli di giornale, in Italia, è regolata fin dagli anni quaranta dall’articolo 65 della Legge sul Diritto d’Autore e prevede che

Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.

Nell’articolo 70 si dice inoltre che, per essere leciti, «il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico» non devono costituire «concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera».

Questi articoli pongono quindi due limitazioni. Il primo di contenuto: è possibile la riproduzione, se la stessa non è stata espressamente vietata dall’editore o dall’autore, purché vengano citate la fonte, la data e il nome dell’autore. Il secondo nel fine: la riproduzione è lecita se non ha carattere commerciale e se non danneggia il titolare dei diritti sul mercato.

Un’ulteriore restrizione la imporrebbe la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche recepita in Italia con la legge 20 giugno 1978, n. 399. All’articolo 10 si stabilisce che cosa significa il termine “rassegna stampa”: «Un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo». Non si prevede quindi la riproduzione integrale di testi.

Fino ad oggi
Nonostante gli articoli della normativa italiana e della Convenzione di Berna (e nonostante la maggior parte delle aziende editoriali italiane segnali esplicitamente che la riproduzione degli articoli è vietata) fino a oggi in Italia sono state pubblicate rassegne stampa online, con la riproduzione integrale degli articoli. Inoltre, non esisteva né un rapporto specifico né un rapporto tra i titolari dei diritti sui contenuti editoriali e i fornitori di servizi che riprendono e diffondono quei contenuti protetti. L’accordo promosso dalla FIEG serve quindi a stabilire una regola condivisa per poter utilizzare gli articoli pubblicati dai giornali che aderiscono al Repertorio per le rassegne stampa.

Nel comunicato stampa di presentazione del progetto della FIEG si dice anche che, nelle prossime settimane:

I soggetti che pubblicano sui propri siti Internet articoli di giornali inclusi nel Repertorio Promopress saranno invitati ad interrompere, se non espressamente autorizzati, la suddetta pubblicazione, e ad avviare un confronto per l’individuazione di un modello specifico di licenza d’uso dei prodotti editoriali che non penalizzi le specifiche esigenze informative interne di ciascun soggetto interessato.

Giulio Anselmi, presidente della FIEG, ha anche spiegato che è stato chiesto alle pubbliche amministrazioni «di rimuovere dai loro siti internet le rassegne stampa liberamente accessibili al pubblico. I siti internet di Governo, Ministero dell’economia e Ministero del lavoro hanno tempestivamente accolto la nostra richiesta e confidiamo che nel breve periodo altre pubbliche amministrazioni dimostrino medesima sensibilità ed attenzione al tema».

Già a marzo di quest’anno le associazioni degli editori avevano chiesto con una lettera  alle istituzioni come Camera, Senato, Governo o ministeri – che pubblicavano ogni mattina rassegne stampa – di rendere accessibili tali rassegne solo ai propri impiegati e non a tutti.


(Nella foto: un’edicola di giornali a Torino, nel 1956
© Silvio Durante/LaPresse)