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Esiste ancora l'insufficienza di prove?
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Esiste ancora l’insufficienza di prove?

No, l'ex ministro Romano è stato "assolto" e basta: però le cose sono complicate...

17 luglio 2012

L’ex ministro dell’Agricoltura Saverio Romano, ora dirigente del partito PID (Popolari di Italia Domani), è stato assolto martedì dall’accusa di concorso in associazione mafiosa dal Tribunale di Palermo, al termine del giudizio abbreviato. Molti siti di news e agenzie, nel dare la notizia, hanno usato la formula di “assoluzione per insufficienza di prove”, ma hanno anche riportato che “il fatto non sussite”. Che però, in realtà, non è più prevista dal nostro ordinamento giuridico. Vediamo come stanno le cose.

Il giudizio abbreviato rappresenta uno dei cinque riti alternativi previsti dalla procedura penale italiana. Gli altri sono: il patteggiamento, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo, il procedimento per decreto. Se si parla di giudizio abbreviato,  vuol dire che il procedimento penale in corso ha superato queste fasi: l’iscrizione della notizia di reato (nel caso di Saverio Romano era il concorso in associazione mafiosa), la fase delle indagini preliminari con la possibilità dell’incidente probatorio (cioè la possibilità per l’accusa o la difesa di richiedere l’utilizzo anticipato delle prove, prima di arrivare alla fase del dibattimento), la richiesta di archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Il passo successivo, possibile, è l’udienza preliminare.

L’udienza preliminare si tiene davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) e si celebra dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero. È il contesto in cui si decide se fare il processo o no. Ma arrivato all’udienza preliminare, l’imputato può richiedere il “giudizio abbreviato”: con cui si evita il dibattimento e la decisione viene presa dal gup nell’udienza preliminare, che valuta i fatti e pronuncia una sentenza. Terminata la discussione in Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la sentenza che può essere di proscioglimento o di condanna. In caso di condanna la pena – in nome della richiesta di rito abbreviato – è diminuita di un terzo: e l’ergastolo viene sostituito con la reclusione a 30 anni.

Il gup del tribunale di Palermo, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, ha assolto Saverio Romano in base all’articolo 530 del codice di procedura penale:

 «Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile».

Nell’ultima versione del codice di procedura penale, entrato in vigore nel 1989, la formula assolutoria “per insufficienza di prove” è stata abolita, per eliminare la distinzione tra “assoluzione piena” e “assoluzione dubitativa”: ma le “prove insufficienti” sono state mantenute tra i presupposti possibili dell’assoluzione, esposti in due commi:

 «se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato, ecc.»
«quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova»

In entrambi i casi il giudice assolve l’imputato, punto: senza formulazioni ambigue. Ma nel motivare la sentenza viene scelta dal giudice, tra uno dei due commi, la ragione dell’assoluzione.

È quindi corretto parlare di “assoluzione” perché il procedimento in cui era coinvolto Saverio Romano era un rito con giudizio abbreviato, un procedimento speciale che si conclude in udienza preliminare. Se si fosse trattato del procedimento ordinario dell’udienza preliminare si sarebbe dovuta invece definire “sentenza di non luogo a procedere” (disciplinata dall’art 425 del c.p.p.), che sancisce che non si farà il processo.

Quanto all’assoluzione, deve essere sempre considerata “piena”. Romano non è “assolto per insufficienza di prove”, è “assolto” Ma il giudice nella motivazione ne spiegherà il perché: citando l’insufficienza di prove, o la non sussistenza del fatto, come hanno ipotizzato martedì i mezzi di informazione.

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  • milziade368

    Non dalla parte dell’accusa, né da quella della difesa, solo dal punto di vista di “Pantalone”. Di questa vicenda sarebbe meglio definire tempi e costi…

  • lorenzo72

    comunque Travaglio continua a dire “la vecchia insufficienza di prove”.

  • odus

    Caro milziade368, cosa vai a cercare il pelo nell’uovo parlando dal punto di vista di Pantalone?! :-).
    Un magistrato come si deve i suoi avversari politici li deve poter sempre porre sotto accusa ed imputarli, anche senza prove certe, costi quel che costi.
    Se no che magistrato-politico sarebbe? Quanto ai costi, non li paga certo lui. Pensa ai casi Mannino e Dell’Utri.

  • duralex

    Solita questione meramente nominalistica. Nel nostro ordinamento, come in quello anglosassone peraltro, se l’accusa non ha prove sufficienti, o desiste (USA, Gran Bretagna)o sarà il giudice a non poter condannare, quindi dovrà assolvere (tertium non datur). La differenza tra la “vecchia insufficienza di prove” e la “nuova” è dunque meramente nominalistica: mentre prima l’insufficienza di prove era dichiaratamente formula assolutoria (come “il fatto non sussiste” “l’imputato non ha commesso il fatto” o “il fatto non costituisce reato”)ora l’assoluzione avviene con una delle formule classiche, ma con in più il cenno che non v’erano prove sufficienti, cenno che consiste nel riferimento tecnico all’art. 530, comma II, c.p.p.. Insomma, se non è zuppa è pan bagnato, si diceva una volta. Mi spiace dover ammettere che il Travaglio stavolta non ha tutti i torti.

  • capodoglio

    Uno dei legali di Romano si è lamentato perchè la formula “è vicina alla vecchia insufficienza di prove” mentre voleva l’assoluzione piena. Questo vuole dire che, evidentemente, qualche riferimento è stato fatto, nella sentenza.

  • lorenzo72

    la prova mancante, insufficiente o contraddittoria non è idonea a supportare una condanna, e questo chiude ogni questione. Travaglio sbaglia perché parla di questa formula assolutoria come a dire “l’ha scampata per un pelo, e giusto perché gli è andata di culo, ma noi lo si sa che qualcosa ha fatto”.

  • leguleio

    Un avvocato di cui avevo dovuto servirmi anni fa, mi aveva spiegato che l’assoluzione per insufficienza di prove col nuovo codice di procedura penale era uscita dalla porta, ma era stata fatta rientrare dalla finestra. :-)

    Va aggiunta una circostanza di diritto generale: in base alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 6, comma 2, nei processi penali non può esistere “l’assoluzioni a metà”, “l’assoluzioni col legittimo dubbio”, “non ti condanno, ma so che sotto sotto qualcosa di vero c’è”. Si può leggere una ricca casistica di condanne di vari Stati per aver violato questo principio, le sentenze della Corte di Strasburgo sono tutte pubbliche.

  • duralex

    I giornalisti poco seri e in malafede intendono l’assoluzione per insufficienza di prove nel senso che il fatto era certo ma le prove mancavano. In un certo qual senso hanno ragione, ma a spiegarlo ci vorrebbe una lezione di teoria del diritto. In buona sostanza, se il giudice adotta quella formula, significa che “qualcosa c’era” ma non la certezza. Poco importa che molte volte si condanni sulla base di prove molto più labili o equivoche, e che altre volte si assolva con formula piena (non dubitativa) pur essendoci prove serie ed univoche. I giudici son esseri umani, purtroppo, con le loro passioni politiche, le simpatie ed antipatie. Che volete farci? Certo, fossero un tantino più seri, si eviterebbero tante ingiustizie…