Il Post
Il decreto di Napolitano contro la procura di Palermo
— Politica

Il decreto di Napolitano contro la procura di Palermo

Il testo con cui il presidente solleva un "conflitto di attribuzione" a proposito delle intercettazioni telefoniche che lo riguardano, per "evitare che si pongano precedenti"

16 luglio 2012

Il sito del Quirinale ha messo online il testo del decreto con cui il Presidente della Repubblica Napolitano ha sollevato un conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale sulla questione delle intercettazioni telefoniche ordinate dalla procura di Palermo che hanno coinvolto lo stesso Napolitano. La procura di Palermo ha ribadito di ritenere di essersi comportata correttamente.

PREMESSO che, nell’ambito di procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, sono state captate conversazioni del Presidente della Repubblica nel corso di intercettazioni telefoniche effettuate su utenza di altra persona;

PRESO ATTO che il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in risposta a richiesta di notizie formulata il 27 giugno 2012 dall’Avvocato Generale dello Stato, ha riferito, il successivo 6 luglio, che, “questa procura, avendo già valutato come irrilevante ai fini del procedimento qualsivoglia eventuale comunicazione telefonica in atti diretta al Capo dello Stato non ne prevede alcuna utilizzazione investigativa o processuale, ma esclusivamente la distruzione da effettuare con l’osservanza delle formalità di legge”;

PRESO ATTO altresì che, con nota diffusa il 9 luglio 2012 e con lettera al quotidiano “la Repubblica” pubblicata l’11 luglio 2012, il procuratore della Repubblica ha ulteriormente affermato tra l’altro, sempre con riferimento alle indicate intercettazioni, che “in tali casi alla successiva distruzione della conversazione legittimamente ascoltata e registrata si procede esclusivamente previa valutazione della irrilevanza della conversazione stessa ai fini del procedimento e con la autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, sentite le parti”;

CONSIDERATO che la procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dopo aver preso cognizione delle conversazioni, le ha preliminarmente valutate sotto il profilo della rilevanza e intende ora mantenerle agli atti del procedimento perché esse siano dapprima sottoposte ai difensori delle parti ai fini del loro ascolto e successivamente, nel contraddittorio tra le parti stesse, sottoposte all’esame del giudice ai fini della loro acquisizione ove non manifestamente irrilevanti;

RITENUTO che, a norma dell’articolo 90 della Costituzione e dell’articolo 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 – salvi i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione e secondo il regime previsto dalle norme che disciplinano il procedimento di accusa – le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché indirette od occasionali, sono invece da considerarsi assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione;

OSSERVATO che comportano lesione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, quantomeno sotto il profilo della loro menomazione, l’avvenuta valutazione sulla rilevanza delle intercettazioni ai fini della loro eventuale utilizzazione (investigativa o processuale), la permanenza delle intercettazioni agli atti del procedimento e l’intento di attivare una procedura camerale che – anche a ragione della instaurazione di un contraddittorio sul punto – aggrava gli effetti lesivi delle precedenti condotte;

RILEVATO che “E’ dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua ignoranza dell’occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce” (Luigi Einaudi);

ASSUNTA, conseguentemente, la determinazione di sollevare formale conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione, avverso la decisione della procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza di conversazioni del Presidente della Repubblica e di mantenerle agli atti del procedimento penale perché, nel contraddittorio tra le parti, siano successivamente sottoposte alle determinazioni del giudice ai fini della loro eventuale acquisizione,

DECRETA

la rappresentanza del Presidente della Repubblica nel giudizio per conflitto di attribuzione indicato nelle premesse è affidata all’Avvocato Generale dello Stato.

Roma, 16 luglio 2012

TAG: , , , ,    
  • http://www.anordest.org MatPet

    Citare un grande presidente -Einaudi- per giustificare il bavaglio alla giustizia, conferma la mia personale idea su questo presidente: il peggiore di sempre.
    Quando Einaudi disse scrisse frase non pensava sicuramente alla mafia e alla collusione dei poteri dello stato con essa.
    Di fronte a sospetti di questo genere e per cose tanto gravi, un presidente serio non avrebbe esitato a rendere pubbliche tutte le registrazioni.
    Io la vedo anche come un’altro guizzo di autoprotezionismo dei politici e di allontanamento dal vissuto quotidiano degli italiani.
    Non ci meritiamo questa gente e non abbiamo il potere per mandarli via.

  • https://profiles.google.com/raffel.ibba/ab raffibb

    Rilevante e chiaro.
    Metto una domanda a cui non sono in grado di rispondere.
    Neppure sono capace di valutare se la domanda è posta bene.
    È possibile – nel senso di “logico” linguisticamente e concettualmente, e di “rigoroso” nel piano dottrinale e costituzionale – è possibile distinguere tra “attività privata” del Presidente della Repubblica” ed “attività pubblica”? o la prima ricade necessariamente nella seconda, per cui una persona eletta presidente della Repubblica perde le caratteristiche di “persona privata” ed ha soltanto “attività pubblica” finché esercita la funzione? Cioè è “persona sacra”, come i monarchi nella monarchia tradizionale (antica e cristiana)?
    Ciao r

  • 1uigi

    Pur detestando fortemente questo presidente, non posso che rilevare che la procura sta sbroccando. Vorrei sapere se un concorso pubblico per magistrato ti da’ il potere a vita di intercettare le conversazioni anche istituzionali delle massime cariche dello stato, per poi valutare se usarle o no.
    Il potere giudiziario sta andando pericolosamente fuori controllo e ci troveremo che i giudici e i loro colleghi PM si riserveranno il diritto di farsi i fatti dei presidenti del consiglio o dei veritici dei servizi segreti per poi valutare se propalare le intercettazioni in giro o no a seconda del loro insindacabile giudizio. Roba da monarchia assoluta o dittatura dei grand commis.
    Vorrei ricordare che Ingroia si è definito partigiano della costituzione quando proprio “a norma dell’articolo 90 della Costituzione e dell’articolo 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 – salvi i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione e secondo il regime previsto dalle norme che disciplinano il procedimento di accusa – le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché indirette od occasionali, sono invece da considerarsi assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione”.
    Bravo.

  • summer67

    “il bavaglio alla giustizia”? Quelli violano la legge e c’è chi li difende? Spero che siano i primi a finire macinati in un errore giudiziario. Così, per vedere di nascosto l’effetto che fa.

  • anto92

    @1UIGI:
    E secondo te non si potrebbe profilare ,in una presunta trattativa tra uno Stato di diritto ed una sorta di Antistato, un atto di alto tradimento?
    Tradimento dei valori di cui lo Stato stesso è garante?
    Non parliamo di prostituzione minorile o concussione, parliamo di persone che hanno le mani sporche di sangue e di altre persone che cercano di coprirle.
    Venti anni sono passati ormai senza che si sappia la verità.
    Se non è questo Alto Tradimento.

  • tobuto

    @anto92:
    Non mi risultano indagini di alto tradimento a carico del capo dello Stato.

  • anto92

    @TOBUTO
    Il vero problema è che neanche a me risultano indagini.

  • maragines

    La procura di Palermo è, ancora una volta, un potere cancerogeno che ignora ogni regola.
    Anche ammettendo (ma loro lo negano) che le intercettazioni evidenziano un tradimento della Repubblica e un alto tradimento della Costituzione, la procura non può procedere, visto che dovrebbe trasmettere gli atti al Parlamento che è il solo giudice del Presidente.
    *
    La procura viola in modo sostanziale oltre che formale, la legge e la costituzione.
    **
    Raffibb: la legge è chiara, parla di conversazioni indirette e occasionali cui partecipa il Presidente della Repubblica. Nessuna distinzione tra uomo e ruolo, come già per le dichiarazioni e il diritto a farne (prassi e consuetudine costituzionale fatta da Cossiga in questo).

  • lorenzo72

    spero davvero che la Corte costituzionale faccia giustizia di questa porcheria della procura di Palermo.
    che facce di tolla.

  • milziade368

    Cancellando un elemento valutato irrilevante non è da escludere l’aver eliminato la prova dell’irrilevanza di quanto giudicato rilevante…

  • summer67

    Comunque che “le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché indirette od occasionali, sono invece da considerarsi assolutamente vietate e non possono quindi essere in alcun modo valutate, utilizzate e trascritte” nella L. 219 non c’è scritto da nessuna parte.

  • cossmar

    Tanto la và la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Per il resto se perdiamo anche la fiducia nella Giustizia, allora è veramente finita. Creare un livello superiore di controllo forse non serve se proposto dalle Istituzioni. Rimane solo la forte voce popolare solo quella li spaventa, usiamola.