Il 20 febbraio è iniziata alla Camera la discussione su una proposta di legge destinata a occupare presto molto spazio sui giornali, e che già oggi è raccontata da quasi tutti i quotidiani. La proposta di legge è stata licenziata il 16 febbraio dalla commissione Giustizia e ha come oggetto una serie di modifiche al codice di procedura penale, nelle norme relative ai casi in cui il presunto reato è “particolarmente tenue”. La proposta di legge consta di 10 articoli – si può leggere integralmente qui – il primo firmatario è Lanfranco Tenaglia, ex magistrato e senatore del Partito Democratico. Una norma simile faceva già parte del decreto sulle carceri varato dal governo Monti – venne poi stralciata per ragioni tecniche – e ha il sostegno del governo.
Allo scopo di alleggerire il carico dei tribunali e accelerare la durata dei processi, la norma stabilisce dei criteri sulla base dei quai poter identificare dei “reati di particolare tenuità”. Questi reati sono quelli di modalità non violenta, occasionali, e con esigue conseguenze in termini di danni e pericoli. Gli imputati per questi reati possono essere archiviati o prosciolti chiudendo immediatamente il processo: del reato resterebbe traccia nel certificato penale, spiega il Sole 24 Ore, la parte offesa potrebbe chiedere un risarcimento dei danni, ma il processo non andrebbe avanti e soprattutto non si trascinerebbe per tre gradi di giudizio. La decisione finale naturalmente spetterebbe al giudice.
Gli esempi aiutano a capire meglio di che circostanze parliamo, come fa oggi Liana Milella su Repubblica. Il furto di un capo d’abbigliamento in un negozio, realizzato forzando il dispositivo anti-taccheggio, è punibile col carcere fino a sei anni: con le nuove norme, data il danno esiguo, se si trattasse di un episodio occasionale e non abituale, il caso sarebbe archiviato. Altro esempio. Un dipendente pubblico che utilizza il telefono dell’ufficio per una telefonata privata si rende colpevole di peculato, reato punibile col carcere da tre ai dieci anni. Se si è trattato di un caso isolato e la telefonata è stata fatta per motivi rilevanti, il reato può essere riconosciuto come particolarmente tenue e quindi archiviato. Se invece le telefonate private sono una prassi, il processo andrà avanti. Una volta a regime, la norma si applicherà anche a liti condominiali, casi di ingiuria e diffamazione e tutta una serie di “liti” e reati di piccola e piccolissima entità che oggi affollano il sistema giudiziario italiano, come aveva spiegato il ministro Paola Severino durante la sua recente relazione alla Camera.
L’iter di approvazione delle nuove norme alla Camera, però, potrebbe essere particolarmente lungo. Ieri la Camera ha iniziato a esaminare gli emendamenti all’articolo 1 e la Lega ha deciso di fare ostruzionismo, prendendo la parola il più possibile e approfittando del fatto che in questa fase della discussione i tempi non sono contingentati. La maggioranza ha deciso allora di rinviare a marzo l’esame e il voto del provvedimento, quando per regolamento scatterà il contingentamento dei tempi e l’ostruzionismo della Lega potrà essere contenuto. L’altro gruppo parlamentare oggi all’opposizione, l’Italia dei Valori, non ha ancora stabilito una posizione ufficiale ma sempre secondo il Sole 24 Ore sarebbe orientata a chiedere di identificare in modo più specifico i reati oggetto del provvedimento, per poi decidere se e come votare.
foto: Mauro Scrobogna /LaPresse




L’articolo da voi citato di Liana Milella, che trovo tratti l’argomento con una leggerezza eccessiva, parla anche di reati di natura violenta, come negli esempi “Lite di condominio” e “ingiuria aggravata”.
Visto che nell’articolo di Repubblica era impossibile commentare lo chiedo a voi:
la natura violenta c’entra o meno?
No perché se Milella ha ragione ho un paio di colleghi e di vicini a cui spiegare due cose…
P.S. Ma stiamo scherzando?
Se una serie di norme del genere venissero davvero approvate, questo si sarebbe un passo enorme per l’Italia ed il suo sistema produttivo e sociale.
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Però ci credo poco…
“La maggioranza ha deciso allora di rinviare a marzo l’esame e il voto del provvedimento, quando per regolamento scatterà il contingentamento dei tempi”
Come mai a marzo cambiano le regole? Qualcuno me lo sa spiegare?
ehhhhh….in linea di principio sono d’accordo, perchè l’idea di base è giusta: deflazionare il processo penale (che ha costi enormi per la collettività diretti e indiretti=nel senso che se perdi tempo e risorse per perseguire fatti insignificanti poi non ne hai per perseguire in maniera efficienti fatti più gravi)…Certo che i prblemi in sede applicativa è faicle immaginarseli Per es. “occasionalità”.. bisogna vedere come la si intende: la prima volta che qno viene “pizzicato” potrebbe sempre essere considerata “occasionale” …ma allora questa normativa equivarrebbe, in sostanza, a depenalizzare tutti i reati di piccolo calibro almeno una volta per ogni persona,in pratica “sostituendo” a monte la sospensione condizionale della pena: la prima volta che ti becco non ti faccio più nemmeno il processo. L’occasionalità dovrebbe essere qsa che il giudice dovrebbe dedurre dalle circostanze e modalità del caso (non so, per es. se uno è stato particolarmente maldestro nel tacheggio possiamo dedurre che si tratta di un caso isolato, se invece uno è stato in grado di togliere le placchette senza lasciar traccia e, magari, è stato scoprto dalle telecamere allora non può considerarsi un fatto occasionale)
Il più grave problema è poi di natura intimamente connessa ai principi base del diritto penale: pirncipio di legalità ( e tassatività della fattispecie penale).
‘E chiaro che così si aumenta il margine di discrezionalità dei giudici: in pratica il cittadino non potrebbe più sapere a priori se un certo fatto che egli intende compiere è reato o meno. ‘E ben vero che c’è il principio del favor rei =il fatto è e rimane reato cmq, e tutti lo sanno a priori, se poi il giudice lo riterrà, in un caso di specie, “tenue” al massimo ciò gioverà a quel reo per cui nulla quaestio. Tuttavia il rischio, precisamente, è la violazione del principio di eguaglianza in rapporto al principio di legalità del diritto penale. In pratica due fatti identici potrebbero essere diversamente giudicati e uno portare a una condanna, l’altro a un proscioglimento (e badate bene, diversamente giudicati non, come può sempre avvenire, per errore del giudice, o sua diversa valutazione, ma IN BASE ALLA LEGGE STESSA che crea la premessa per tale diverso giudizio di un medesimo fatto sulla base di criteri molto elastici e suscettibili di ampia discrezionalità) ‘E un rischio non da poco. Naturalmente la legge in discussione agendo a livello di proceudra e non di diritto sostanziale mira ad aggirare l’ostacolo, almeno sul piano formale: infatti il fatto viene cmq riconosciuto reato (tanto è vero che rimane traccia nel certificato penale) però lo stato rinuncia a far valere la sua pretesa punitiva. Tuttavia è chiaro che dal pdv sostanziale il problema rimane.
Toh, l’introduzione di un po’ di civiltà nelle leggi italiane.
Oltretutto si supera l’idea balzana per cui le leggi andrebbero fatte rispettare con “flessibilità e buon senso” semplicemente ignorandole quando non piacciono, così è il legislatore stesso a stabilire i giusti criteri di flessibilità, in modo che siano il più possibile uguali per tutti.
A me la Lega piace sempre un sacco. Quelli garantisti, quelli della libertà fino a condanna definitiva, quelli che non siamo forcaioli, quelli degli squallidi mezzucci da melina parlamentare quando si prova a introdurre davvero un po’ di civiltà. Tutto insieme.