Il testo integrale della riforma della Giustizia

La riforma costituzionale varata oggi dal Consiglio dei ministri

Art. 1
1. Nell’articolo 87 della Costituzione, al comma decimo, dopo la parola: «magistratura» sono aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.».

Art. 2
1. Al Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «La Giustizia.»;
b) la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: «Gli organi.»;
c) la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: «La giurisdizione.».

Art. 3
1. Il comma secondo dell’art.101 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge.».

Art. 4
1. Il comma primo dell’art. 102 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La giurisdizione è esercitata da giudici ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.».

Art. 5
1. L’articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:
«104. I magistrati si distinguono in giudici e pubblici ministeri.
La legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
L’ufficio del pubblico ministero è organizzato secondo le norme dell’ordinamento giudiziario che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza.».

Art. 6
1. Dopo l’articolo 104 della Costituzione é inserito il seguente:
«104-bis. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i giudici ordinari tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.».

Art. 7
1. Dopo l’articolo 104-bis della Costituzione é inserito il seguente:
«104-ter. Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i pubblici ministeri tra gli appartenenti alla medesima categoria previo sorteggio degli eleggibili e per metà dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.».

Art. 8
1. L’articolo 105 della Costituzione é sostituito dal seguente:
«105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante e al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici ordinari e dei pubblici ministeri.
I Consigli superiori non possono adottare atti di indirizzo politico, né esercitare funzioni diverse da quelle previste nella Costituzione.».

Art. 9
1. Dopo l’articolo 105 della Costituzione é inserito il seguente:
«105-bis. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano alla Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.
La Corte di disciplina si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pubblici ministeri.
I componenti eletti dal Parlamento sono scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I componenti eletti dai giudici e dai pubblici ministeri sono scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie.
La Corte di disciplina elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento e ciascuna sezione elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I membri della Corte di disciplina durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né ricoprire uffici pubblici.
La legge assicura l’autonomia e l’indipendenza della Corte di disciplina ed il principio del giusto processo nello svolgimento della sua attività.
Contro i provvedimenti adottati dalla Corte di disciplina è ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.».

Art.10
1. Al comma secondo dell’art. 106 della Costituzione le parole: «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli» sono soppresse.

Art.11
1. All’articolo 107 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo, le parole: «del Consiglio superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente»;
b) nel comma primo, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di eccezionali esigenze, individuate dalla legge, attinenti all’organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi.».

Art.12
1. L’articolo 109 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«109. Il giudice e il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.».

Art. 13
1. L’articolo 110 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«110. Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente, spettano al Ministro della giustizia la funzione ispettiva, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine.».

Art. 14
1. All’art. 111 della Costituzione dopo il comma ottavo è aggiunto il seguente:
«Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione. Le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge.».

Art. 15
1. L’articolo 112 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«112. L’ufficio del pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge.».

Art. 16
1. Nel Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, dopo la Sezione II, sono inseriti la seguente Sezione e il seguente articolo:
“Sezione II-bis
Responsabilità dei magistrati
«113-bis. I magistrati sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato.
La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale.
La responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato.».”

Art. 17
1. I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 18
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.