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— Politica

Chi giudica Silvio Berlusconi?

Cos'è il tribunale dei ministri, cosa non è, e cosa c'entra con Ruby

4 febbraio 2011

La richiesta da parte della maggioranza che Berlusconi venga giudicato dal Tribunale dei Ministri sulle accuse che gli vengono rivolte dall’inchiesta della Procura di Milano è evocata continuamente ormai da settimane, senza che ne vengano mai spiegati esattamente gli argomenti. E a rendere più sospettosi è anche il fatto che a destra siano diventati tutti giuristi convinti che debba decidere il Tribunale dei Ministri e a sinistra sono invece diventati tutti giuristi convinti che debba decidere la procura di Milano.

La discussione ruota intorno acosa si debba intendere con l’espressione “nell’esercizio delle proprie funzioni” e se la telefonata del PresdelCons in favore di Ruby alla questura di Milano vi rientri (non che vi rientri il reato, ovviamente, altrimenti non sarebbe reato: ma che il reato sia stato compiuto durante un atto che aveva a che fare con le funzioni del PresdelCons). Vediamo cosa dice la legge e cos’è il Tribunale dei Ministri. E vi avvisiamo subito che possiamo anche togliere le maiuscole, perché il tribunale dei ministri così immaginato non esiste.

L’articolo 96 della Costituzione stabilisce che “il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”. La legge costituzionale di cui si parla è quella del n. 1 del 1989, che all’articolo 4 stabilisce che “per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo” e soprattutto – veniamo a quello di cui parliamo – che la procura, “omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni”, deve trasmettere gli atti presso quello che informalmente chiamiamo il tribunale dei ministri. Si tratta infatti di un collegio ogni volta diverso istituito alla bisogna “presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio [...] composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore”.

Il secondo equivoco è sulla denominazione di tribunale, che lascia supporre una funzione giudicante: invece il collegio ha una funzione solamente inquirente. Berlusconi ha detto più volte di voler essere giudicato dal suo “giudice naturale”, facendo riferimento al tribunale dei ministri e a ciò che dice la Costituzione sul giudice naturale. Ma il tribunale dei ministri non ha a che fare con i giudici né col giudizio: istruisce il processo. Conduce le indagini preliminari, chiede un parere al pm che ha trasmesso il fascicolo, questo potrà chiedere poi l’archiviazione, una proroga delle indagini o il rinvio a giudizio. Se decide di archiviare il caso, si tratta di un’archiviazione non impugnabile. Se non decide di archiviare il caso, è tenuto a trasmettere gli atti (con relazione motivata) al procuratore della Repubblica, che a sua volta chiede alla Camera l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’indagato, e un processo condotto da un tribunale ordinario. Niente autorizzazione a procedere, niente processo. In ogni caso, il tribunale dei ministri non è affatto un “giudice”.

Ora. Quando le cose vanno lisce, la stessa procura che si imbatte in un potenziale reato da parte di un presidente del Consiglio o di un ministro non ha dubbi sulla ministerialità dei reati e quindi manda le pratiche al tribunale dei ministri. Ci sono invece dei casi – e uno di questi è proprio quello di Berlusconi – in cui accusa e difesa non sono concordi sulla competenza: in questi casi, a chi spetta stabilire la ministerialità di un presunto reato?

Il giudizio sulla ministerialità del reato spetta ai pm, perché sono loro che hanno in mano le carte e decidono se procedere o trasmettere tutto al tribunale dei ministri. Questo non vuol dire che il Parlamento non possa avere voce in capitolo. L’ultima sentenza della Corte Costituzionale in materia è la 241 del 2009, e dice che “all’organo parlamentare non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale”.

La direzione verso cui andiamo è questa, insomma. A questo punto è probabile che i due reati di cui è accusato Berlusconi facciano due strade diverse. Per quello di prostituzione minorile nemmeno la difesa di Berlusconi mette più in discussione la competenza della procura di Milano: resterà lì. Per quello di concussione, la valutazione è intorno all’eventualità che Silvio Berlusconi esercitasse o meno le sue funzioni nel telefonare alla Questura di Milano per intervenire – in quanto Presidente del Consiglio – su una vicenda che la difesa può sostenere avesse implicazioni varie di delicatezza e responsabilità del Presidente del Consiglio. Su questo il Post ha chiesto un parere all’avvocato Grazia Volo, che ha una lunga esperienza di confronti tra politica e giustizia, che sostiene di non ritenere personalmente che si configuri l’esercizio delle proprie funzioni, ma di ritenere anche che le norme si interpretino anche rispetto ai contesti più generali e che il contesto attuale sia quello di una battaglia tra poteri dello Stato da cui non si può prescindere.

Adesso la procura può trasmettere il fascicolo al tribunale dei ministri, secondo quanto chiesto dal Parlamento; oppure può rivendicare per sé la competenza. A quel punto in teoria si può arrivare a un rinvio a giudizio ma l’organo giudicante può ritenere poi di non essere competente; oppure procura o parlamento possono portare il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato alla Corte Costituzionale che dovrà dirimere la questione.

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  • enrisol

    Non avevo dubbi sull’ onestà intellettuale del Post. Così si fa: ci si documenta e dopo si discute.
    Sembra una cosa normale, ma in questi tempi la serietà è merce rara..

  • callmeishmael

    Questo pezzo è stato commissionato ieri in dal Direttore durante il liveblogging di Anno Zero :-)

  • pieros

    Beh un attimo: a decidere non può essere ‘la procura’ di Milano, semmai il tribunale di Milano.

  • patgarret

    Complimenti. Questo è esattamente quello che manca oggi al giornalismo italiano: spiegazioni per persone di buona volontà che vogliano conoscere.
    Probabilmente mancano anche le persone di buona volontà che vogliano conoscere, ma questa è un’altra storia.

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  • ilbaku

    Per il reato di prostituzione minorile pare che il PDL si prepari a presentare nei prossimi giorni al Senato una modifica che attribuisca la competenza ai tribunali circoscrizionali, ovvero a Monza nel caso di Berlusconi.
    E’ facile prevedere che tale provvedimento verrà calendarizzato con la massima urgenza e fatto approvare in tempi rapidi. Prevedibile anche l’ostruzionismo di Fini alla Camera.
    Poi bisognerebbe andare a vedere la questione della retroattività, perché ormai le indagini sono state fatte in base alla normativa in vigore e tra pochi giorni verranno chiuse.
    Per il reato di concussione il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato non fermerà l’eventuale processo a Berlusconi, che andrà avanti comunque e solo un pronunciamento della Corte Costituzionale che dia ragione al Parlamento potrà annullarlo.

  • http://nuovaitalia.posterous.com/ mico

    Di questo passo pretenderà che si applichi il codice di Hammurabi

  • Fabio

    comunque, anche accettando la “ministerialità” del reato, che potrebbe anche essere ma anche no, la Camera competente può, “a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, CON VALUTAZIONE INSINDACABILE, che l’inquisito abbia agito per la TUTELA DI UN INTERESSE DELLO STATO costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo.”
    se l’autorizzazione a procedere viene concessa (non esistendo i presupposti di cui sopra), la palla torna alla giustizia ordinaria, e non vedo come possa essere altrimenti.

    ah, no, l’ho visto ieri alla Camera.

  • http://www.facebook.com/giuseppe.paladina?ref=profile giuseppe paladina

    Aggiungo qualche osservazione all’articolo, che per il resto mi sembra ben fatto.

    - Non si capisce da dove salti fuori la faccenda che il tdm abbia una funzione soltanto inquirente e non anche giudicante: all’art. 9 comma 4 della citata legge cost. n.1/89, infatti, è scritto esplicitamente che “l’assemblea, ove conceda l’autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all’articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.” Il collegio di cui all’articolo 7 è appunto il tribunale dei ministri, che quindi procede anche nella funzione giudicante.
    - Il requisito per cui la pena è aumentata fino a un terzo, con riferimento all’art. 4 della legge in questione, non è semplicemente quello dei reati commessi nell’esercizio delle funzioni di governo (quella è soltanto la condizione per cui il tdm sia competente a giudicare), ma la “presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato”.
    - I casi in cui il tdm decide di archiviare non sono soltanto quelli in cui ravvisa “l’infondatezza della notizia di reato”, ma anche quello in cui decide il proprio difetto di competenza, ossia appunto la non ministerialità del reato ipotizzato (in tal caso all’archiviazione del tdm segue la restituzione del procedimento ai canali ordinari): per cui, oltre all’indirizzamento che spetta in prima istanza al pm, al diritto di esprimere una propria valutazione che spetta all’assemblea parlamentare, e all’ultima parola che in caso di conflitto di attribuzioni tocca senz’altro alla Consulta, il giudizio vero e proprio sulla fondatezza dell’attribuzione di competenza, ossia appunto sulla ministerialità dell’ipotesi di reato, tocca al tribunale dei ministri.

    Un’ultima considerazione: la decisione della Giunta di proporre il respingimento degli atti alla procura (e la decisione della Camera di accoglierla, ieri), invece di limitarsi ad un diniego della richiesta di perquisizione sulla base di un supposto fumus persecuzionis, indica chiaramente quale sarà la strada che questa maggioranza intende seguire. E’ ovviamente prima di tutto il sollevamento di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Consulta, con il conseguente notevole allungamento dei tempi. Ma soprattutto, in caso di attribuzione del procedimento al tdm (ciò che a questo punto sarebbe anche opportuno che la procura decidesse di fare di propria iniziativa, appunto per evitare di trascinarlo fino alle calende greche di un pronunciamento delle Consulta), la motivazione addotta per respingere gli atti è già un’anticipazione della tesi che sosterrà la maggioranza per respingere la richiesta di autorizzazione a procedere che arriverà dal tdm, ovvero l’unica possibile ai sensi di ciò che prevede la legge al comma 3 dell’art. 9 della legge in questione (“che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”): B avrebbe agito per evitare un incidente diplomatico con il presidente Mubarak, e quindi buonanotte al processo.
    Quando pertanto sentiamo dire che B non vede l’ora di farsi giudicare, purché siano i giudici competenti, i fatti dicono che è esattamente al contrario (che strano): B ha trovato la strada per sottrarsi al giudizio anche stavolta, ed è quella che stiamo già allegramente percorrendo.

  • Fabio

    giuseppe, articolo 11 della solita legge
    “11. – 1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all’articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.”

    io invece non ho capito se il cosiddetto tdm è istituito “alla bisogna” o è un collegio fisso (che si rinnova ogni due anni). a giudicare dall’articolo qui sopra e dall’articolo 7 direi che c’è sempre, quindi si dovrebbero conoscere già i componenti (non che sia una notizia, ma giusto per dire)

  • alessandro63

    Chi giudica Silvio Berlusconi?
    Nessuno più, ormai è chiaro.

  • Luca Sofri

    Fabio, no: è istituito alla bisogna. Lo stesso passo te lo spiega: “Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all’articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento”. Vuol dire che la creazione del collegio è legata al singolo procedimento.

  • http://www.facebook.com/giuseppe.paladina?ref=profile giuseppe paladina

    Grazie Fabio: rimane però che il dettato di quell’articolo contraddice la conclusione dell’art. 9 comma 4, almeno apparentemente, e non sarebbe male che qualche giurista competente spiegasse la cosa.
    Il bello, comunque, è che secondo quell’articolo, mi pare che Silvio rischi di trovarsi la Boccassini nella parte dell’accusa durante l’eventuale dibattimento.

    Per tutti gli scandalizzati dalla ministerialità che la maggioranza rivendica riguardo all’ipotesi di reato di B, copincollo un brano da una recente discussione in ordine a un caso simile che riguarda Mastella (parla Li Gotti):
    “Il senatore Mazzatorta evocava in quest’Aula il precedente che riguardava l’ex ministro Castelli. Voi ricorderete, colleghi, che in quella vicenda si trattava di decidere sulla ministerialità di un fatto. La materia sulla quale oggi noi stiamo votando ha invece un altro oggetto. All’epoca, il problema era se il saltellare scandendo il ritornello «chi non salta italiano è» rientrasse nelle prerogative ministeriali, con tutti gli annessi. Si citò nel caso la non remota ipotesi in cui il ministro Castelli, ritornando in terra dal suo saltello, avesse involontariamente colpito un ignaro passante provocandogli una lesione colposa. Il problema era se si trattasse di reato ministeriale. La sovranità di quest’Aula rispose dicendo che saltellare cantando «chi non salta italiano è» era reato ministeriale.”
    http://mobile.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=00512461&part=doc_dc-ressten_rs-gentit_ddddxn3rom&parse=no&toc=no&mobile=si&index=si

  • Fabio

    Luca, io “nel tempo in cui” lo interpreto come: il collegio c’è sempre, se ne hai fatto parte “nel tempo in cui” questo stava svolgendo indagini sui fatti oggetto del procedimento poi non puoi partecipare al procedimento rimesso alla giustizia ordinaria.
    altrimenti bastava scrivere “Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all’articolo 7″ perché è chiaro che se è stato istituito alla bisogna chi ne fa parte ne ha fatto parte “nel tempo in cui”
    non sono affatto sicuro, ma l’avevo capita così.

    comunque, più importante, su quello che dicevamo ieri: grazie a noisefromamerika (http://www.noisefromamerika.org) è spuntata fuori questa sentenza della Cassazione (che si trova in un vademecum preparato da NFA ma che non saprei dove altro rintracciare) che chiarisce la questione sulle funzioni ministeriali:
    Sez.U Sentenza n.14 del 20/07/1994 Cc.(dep. 01/08/1994) Rv.198223
    L’espressione “reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni” con la quale, nell’art. 96 della Cost. (come sostituito dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1), vengono definitii cosiddetti “reati ministeriali” commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e daiministri, va intesa (conformemente a come vengono intese analoghe espressioni,caratterizzate dal riferimento all’esercizio delle funzioni, che si rinvengono, ad esempio, negliartt. 316, 341, 362, 476, 478,479, 480, 496, 617 ter cod. pen.), nel senso della riconoscibilità del rapporto di strumentale connessione previsto dal legislatore tutte le volte in cui l’atto o la condotta siano, comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto; ragion per cui sarebbe arbitrario tanto identificare quel rapporto in un nesso di mera occasionalità con l’esercizio delle funzioni, quanto pretendere che esso sia arricchito di ulteriori elementi qualificanti, come l’abuso dei poteri o delle funzioni, ovvero la violazione dei doveri d’ufficio, non richiesti dalla legge ne’ suggeriti da una corretta interpretazione.
    Presidente:Lo Coco G.
    Estensore:Marvulli N.
    Imputato: DeLorenzo.
    P.M. Toscani.(Parz. Diff.)

    l’articolo di NFA a riguardo http://www.noisefromamerika.org/index.php/articles/La_competenza_della_procura_di_Milano
    il materiale allegato all’articolo
    http://www.scribd.com/doc/48037714/Competenza-Tribunale-Per-i-Ministri-Materiale

  • Luigi Muzii

    Vediamo… Nicole Minetti ha testimoniato di esser stata invitata a recarsi in commissariato da Silvio Berlusconi perché di bella presenza e incensurata. Già questo fa ritenere che Berlusconi fosse al corrente dell’età della ragazza fermata. Poi Berlusconi ne propone l’affidamento a una persona di sua fiducia, cosa che si fa con i minorenni, in una fase in cui la ragazza risultava priva di documenti ed era quindi impossibile accertarne l’età e non fa intervenire il consolato egiziano a Milano né propone di contattarne un funzionario.
    In un primo momento, al Paese, il Presidente del Consiglio dichiara di non aver fatto alcuna pressione sulla questura di Milano, e nega perfino di conoscere la ragazza.
    Fatemi capire: in quale occasione Silvio Berlusconi esercita le sue funzioni di Presidente del Consiglio? E supponendo con ragionevole certezza che abbia sempre mentito, per cosa dovrebbe intervenire il cosiddetto Tribunale dei Ministri?

  • fabiop

    Ieri, si sarebbe dovuta dare l’autorizzazione all’investigazione dell’Ufficio di Spinelli e non il parere sulla ministerialità.
    La domanda è: hanno ragione i giuristi di sinistra o quelli di destra? Quelli di sinistra dicevano che la Camera non avesse nelle sue possibilità questa opzione ma solo invocare il fumus persecutionis e impedire che i persecutori perseguitassero ulteriormente il perseguitato. I giuristi di destra dicono che l’unica cosa importante è che da 17 anni la Procura di Milano perseguita Silvio Berlusconi (“Prima della sua discesa in campo non era mai stato…”).
    Non è un punto secondario, dal momento che siamo sempre molto attenti a che le competenze vengano riconosciute e rispettate.

    Non voglio essere noioso ma la Camera dei Deputati non ha motivato con vaghezza che il Presidente del Consiglio ha fatto quello che ha fatto per tutelare qualche interesse delicato, ma ha specificato che il Presidente ha voluto difendere i rapporti dell’Italia con l’Egitto, dal momento che credeva in buona fede che Karima fosse la nipote del Presidente egiziano Mubarak. Quindi, perché sia vero quanto affermato si deve dimostrare che Berlusconi credesse onestamente alla parentela. Come si fa? Come ricorda Luigi Muzii, per come conosciamo i fatti, questi ci dicono che sia falso.

  • http://pidario.blogspot.com pidario

    C’è una cosa che vorrei comprendere. Come è possibile che le opposizioni si siano prestate a votare per un “supposto intervento del presidente del Consiglio presso la questura di Milano per evitare complicazioni diplomatiche con l’Egitto……ecc.ecc.”.
    Sappiamo tutti che ciò è senz’altro falso (se non ricordo male già nei primi giorni in cui si cominciò a parlare della fatidica telefonata si disse da parte della PDL che il tutto andava letto nel segno della “bontà” del premier di venire incontro ad una ragazza con grossi problemi di vita) ma nessuno dell’opposizione si è preoccupato di evidenziarlo.
    A mio modesto avviso fossi stato nei parlamentari dell’ opposizione mi sarei rifiutato di votare un provvedimento siffatto palesemente “falso” solo per permettere al premier di “sfuggire” ai magistrati di Milano e avrei abbandonato in massa l’aula. Un tal gesto avrebbe senz’altro meglio evidenziato l’uso improprio e “ridicolo” che si stà facendo delle istituzioni e avrebbe, come era giusto fare, coperto di ridicolo la maggioranza.
    Qualcuno mi spiega come mai i nostri solerti oppositori non hanno fatto ciò o se vi era un qualche impedimento a farlo?

  • http://www.francescocosta.net Francesco Costa

    Pidario, non c’è un solo membro dell’opposizione che abbia votato quella decisione, né nella giunta né alla Camera. E anzi tutti se ne sono molto lamentati. Hai seguito i lavori parlamentari di giovedì?

  • http://pidario.blogspot.com pidario

    Io ho semplicemente chiesto perchè non si è pensato di abbandonare l’aula in segno di protesta (lasciamoli soli a votare una……). Sarebbe stato senz’altro efficace sul piano della comunicazione.

  • http://www.facebook.com/giuseppe.paladina?ref=profile giuseppe paladina

    Dunque, il “giurista competente” me lo sono cercato da solo, e mi ha spiegato la cosa della contraddizione apparente (apparente solo a me, a quanto pare) tra l’art. 11.1 che Fabio mi ha fatto presente e l’art. 9.4 che citavo io.
    Il fatto è che il tdm è un giudice ibrido, con le competenze sia del GIP che del GUP, ma non appunto quelle del giudice dibattimentale (come giustamente fa presente il post). E quindi il seguito cui si riferisce l’art. 9.4 arriva fino alla conclusione dell’udienza preliminare, e si ferma lì.

    L’altra cosa che avevo scritto riguardo alla possibilità che l’art. 11.1 rimettesse in gioco la Boccassini nella parte dell’accusa, era ovviamente una fesseria partita in un momento di confusione.

  • disco

    La Storia ?

  • italo44

    ELENCO DI COME HANNO VOTATO i nostri parlamentari per la richiesta di perquisizione degli “”uffici della segreteria”” del presidente dl consiglio.
    http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed429/v001.pdf
    Se non riuscite seguite questo percorso: http://www.camera.it> (a sinistra colonna “accesso diretto” clicca su RESOCONTI)> seleziona RESOCONTI di febbraio 2011 poi seleziona la SEDUTA N 429 DI GIOVEDI 03 > clicca su RESOCONTO DELLA SEDUTA IN FORMATO PDF > in colonna sinistra clicca su VOTAZIONI ELETTRONICHE> sulla prima riga clicca su N.1 e apparirà l’elenco pdf dei votanti.

  • http://buenobuonogood.wordpress.com matteovitiello

    Tutti i documenti del Tribunale qua:

    Processo Berlusconi
    http://buenobuonogood.wordpress.com/2011/01/20/e-poi-il-governo-ci-parla-di-crisi/

    un saluto,

    Matteo